CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37151/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del le- gale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'A- bruzzo, sez. staccata di Pescara, n.881/06/2019 depositata il 25 otto- bre 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, respingeva il ricorso in riassunzione propo- sto dalla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., la quale faceva seguito alla cassazione con rinvio, ad opera della sentenza della Corte n.12264/2018, di una prima sentenza della CTR con la quale era stato accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pe- scara n.172/2/2007 di accoglimento del ricorso proposto dalla contri- buente. 2. Le riprese traevano origine dall'avviso di accertamento relativo al- l'anno d'imposta 2001, col quale l'Agenzia contestava alla società l'indebita applicazione, ai fini del calcolo dell'IVA, del regime "del margine" di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41 alla vendita di 82 autoveicoli usati da essa acquistati da rivenditore infracomuni- tario in assenza dei presupposti per fruire del regime agevolato d'im- posta. 3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso la contribuente, af- fidato a sei motivi, che illustra con memoria, cui resiste l'Agenzia del- le Entrate con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all'art. 360. 10 comma. n. 3) cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 394 2° comma cod. proc. civ. per avere la CTR nella sua qua- lità di giudice del rinvio invertito la posizione processuale delle parti rispetto a quella avuta nel precedente procedimento d'appello. La ri- corrente lamenta che il giudice d'appello anziché pronunciarsi sul ri- corso in appello dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe erroneamente de- ciso sul ricorso in riassunzione della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., respingen- dolo. Il secondo motivo denuncia - in relazione all'art. 360 1° comma, n. 3) cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 2° comma cod. proc. civ., per non essersi la CTR uniformata, quale giu- dice di rinvio, né al principio di diritto, né alla correlativa statuizione della Corte di cassazione, con riferimento al secondo motivo di ricor- so, accolto con indicazione al giudice del rinvio di riesaminare le sin- gole prove documentali prodotte dalle parti, collazionando le fatture di acquisto degli autoveicoli con i prospetti redatti dalla GdF e dando- ne atto in motivazione. La ricorrente ritiene che la CTR abbia apoditti- camente e genericamente giudicato e motivato, incorrendo nella pro- spettata violazione di legge. Con il terzo motivo la ricorrente - ai fini dell'art. 360. 1° comma, n. 3) cod. proc. civ., prospetta anche l'omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulle contestazioni e sul motivo d'impugnazione dell'U- niversal [OSCURATO:SOCIETA]. circa l'infondatezza dell'avviso d'accertamento dell'Agenzia, contestazioni e censura di gravame basate entrambe su- gli inconciliabili contrasti tra quanto risulta indicato in calce alle fattu- re di acquisto e quanto riportato nei prospetti redatti dalla Guardia di Finanza di Pescara in conformità agli accertamenti eseguiti dall'orga- no collaterale estero, documenti prodotti fin dal primo grado e sinteti- camente esplicati, in quadri sinottici allegati alla memoria difensiva depositata prima dell'udienza di discussione avanti al giudice d'appel- lo. Il quarto motivo - ex art. 360, 10 comma n. 5) cod. proc. civ. - pro- spetta l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, quali l'asterisco e la dicitura indicante il regime del margine posti in calce a tutte le 16 fatture di acquisto degli 82 au- toveicoli. Il fatto costituirebbe la prova obiettiva, per un verso, che l'asterisco posto in calce a tutte le 16 fatture, senza esclusioni, a con- trassegnare l'indicazione del regime del margine, e certamente riferi- ta a tutti i relativi 82 autoveicoli; per altro verso, che l'ulteriore aste- risco posto a fianco di 9 dei 17 autoveicoli e di 3 delle 16 fatture non starebbe affatto ad indicare il regime fiscale della loro negoziazione, bensì avrebbe una diversa funzione. Con il quinto motivo - ai fini dell'art. 360, 10 comma n. 3) cod. proc. civ. - si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2797 cod. civ., 55 del Regolamento UE n. 904/2010 del 7/10/2010 e dell'art. 11 delle disp. sulla Legge in Generale. Secondo la società il giudice di rinvio avrebbe omesso di uniformarsi ai principi di diritto ed alle statuizioni della Corte Suprema deviando dal percor- so tracciato, per un verso facendo riferimento alle informazioni fornite alla Guardia di Finanza di Pescara dall'[OSCURATO:PERSONA] estero e ri- chiamando l'art. 55 del Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, senza avvedersi che, quando nell'anno 2006 for- niva quelle informazioni, l'[OSCURATO:PERSONA] estero non aveva ancora avuto l'investitura per i relativi accertamenti, attribuitagli dal giudice del rinvio pur anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento UE 2010; per altro verso, si lamenta l'omissione di collazionare le fatture di acquisto con i prospetti della Guardia di Finanza allegati all'avviso di accertamento e di esaminare persino separatamente le prime ed i secondi. La sesta censura, articolata in via subordinata sotto l'angolo della vio- lazione di legge, è relativo al regolamento delle spese di lite e deduce la violazione dell'art.92 cod. proc. civ.. 5. Il secondo motivo, logicamente da esaminare per primo perché denuncia il mancato rispetto del contenuto conformante del giudizio rescindente alla base della sentenza impugnata, è fondato. E' principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. n. 8971 del 29/03/2019) quello secondo il quale: «Nell'ipotesi di cassazione della pronuncia impugnata per difetto di motivazione, ove in sede di rinvio sia richiesta l'indagine e l'esame dei fatti preter- messi nel provvedimento annullato, il giudice, pur godendo di ampia libertà di apprezzamento, non può dissentire sulla decisività dei fatti indicati dalla Corte di cassazione sia nel vecchio che del nuovo art. 360n. 5 c.p.c.». In particolare, è stato anche più volte affermato (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2652 del 02/02/2018, Rv. 647108 - 01) che, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del 'giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidati- gli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi li- miti. L'estensione degli stessi varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, il giudice del giudizio prosecutorio è tenu- to soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sen- tenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo. Al contrario, nel se- condo caso, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di ca- renza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, bensì conserva al giudice del rinvio tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giu- dice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della pro- va, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. 6. I principi di diritto suddetti vanno riaffermati anche nel caso di specie e, in particolare, il Collegio constata che la CTR non ha in alcun modo effettuato quanto la Corte di cassazione c:on sentenza n. 12264/2018 aveva stabilito, individuando così il contenuto del giudi- zio prosecutorio in termini conformanti. Il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, avrebbe dovuto giustifica- re il proprio convincimento applicando lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza di Cassazione attraverso il riesame delle singole prove documentali prodotte dalle parti, collazionando le fattu- re di acquisto degli autoveicoli con i prospetti redatti dalla Guardia di Finanza e dandone atto in motivazione. 7. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento di ogni altra censura e, per ciò solo, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Abruzzo, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liqui- dazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sen- tenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del- l'Abruzzo, in diversa