CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, a seguito di accordo tra le parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 319, 319bis, 321 cod. pen. e 110, 353, comma 2, ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 4 e 6 della rubrica la pena concordata di anni due di reclusione, nonchè alle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità a contrattare con la P.A. per la durata di quattro anni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce difetto di correlazione tra la richiesta concordata tra le parti, che non prevedeva le pene accessorie, e sentenza e vizio cumulativo della motivazione in relazione a dette pene non giustificate in ordine alla loro natura ed entità. 3. E' pervenuta memoria della parte civile Comune di Buonalbergo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la pena accessoria ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen. che non risulta essere stata oggetto di accordo tra le parti e senza motivarne le ragioni. Deve essere ricordato il principio che in tema di patteggiamento allargato, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena(Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962) e che, in tema di pene accessorie, la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 317-bis cod. pen., va determinata in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non mediante il ricorso alla perequazione automatica di cui all'art. 37 cod. pen., anche in caso di applicabilità, "ratione temporis", della formulazione dell'art. 317-bis precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 6, n. 19108 del 16/02/2021, F., Rv. 281560).2. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento in diversa composizione. 3. Non spetta alla parte civile costituita il richiesto compenso delle spese sostenute nel presente grado non avendo interesse ad interloquire sul solo profilo sanzionatorio devoluto(Sez. 4 n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Benevento in diversa composi