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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44622/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, S. Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condanne emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, resa in data 10 settembre 2019, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.600 di multa; 2) dalla Corte d'Appello di Catania del 4 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 628 primo e terzo comma, n. 1 cod. pen., 110, 605, 61 n. 2 cod. pen., artt. 110, 81 secondo comma, cod. pen., 10 e 14 legge n. 497 del 1974, 61 n. 2 cod. pen., alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2000 di multa; 3) dalla Corte d'Appello di Catania, in data 14 ottobre 2020, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 628 primo e terzo comma, n.2 cod. pen., alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2.600 di multa.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze descritte, ritenendo più gravi i fatti giudicati con la sentenza sub 3), determinando la pena partendo da quella di anni otto di reclusione ed euro 2.600 di multa irrogata con detta sentenza, aumentandola, ex art. 81 cod. pen., per i reati di cui alle restanti sentenze, di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa, già ridotta di un terzo per il rito abbreviato, per la pronuncia sub 1) e di anni quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, già ridotta per il rito, quanto alla sentenza sub 3). 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite dei difensori, avv.

V. Strazzullo e T. Amato, denunciando vizio di cui all'art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto all'aumento operato a titolo di continuazione.

2.1. Si afferma che la pronuncia non ha indicato le ragioni dell'entità degli aumenti apportati a titolo di continuazione per i reati giudicati con le sentenze sub 1 e 2, limitandosi a specificare che si tratta di un aumento, per ciascuna sentenza, inferiore di circa un terzo alla pena in origine irrogata dal giudice dell'esecuzione, richiamando precedenti in termini.

2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 81 cod. pen. quanto al calcolo operato per la determinazione della pena.

Si evidenzia che la Corte d'appello avrebbe determinato la pena finale secondo il principio del cumulo materiale e non giuridico, dovendosi invece indicare soltanto l'aumento operato sulla pena base, relativa alla violazione più grave, entro il triplo. ( 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1.1. Invero va richiamato l'indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000) secondo il quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice, quale titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. 1.2.Inoltre, deve essere osservato che questa Corte (Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278792; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050) ha affermato, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, che il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva.

Si è, infatti, considerato come correttamente assolto l'obbligo argomentativo autonomo relativo ai reati satellite, con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità o ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen., quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o, comunque, in modo significativo dal minimo applicabile ed è comunque contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552).

Quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria.Del resto, deve essere rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, hanno affermato, in sede di cognizione, ma richiamando in motivazione, anche l'indirizzo interpretativo reso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità per la fase dell'esecuzione, che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

Tanto, con un impegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, indicato come correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez.

U, n. 7930/95, Rv. 201549). 1.3.Con riferimento all'individuazione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., del reato più grave, quale base del calcolo in sede di esecuzione, si osserva che la norma citata prevede, per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte dei giudici dell'esecuzione, che la violazione più grave sia individuata in quella per la quale è stata irrogata la pena più grave.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tal senso deve essere fatto riferimento alla pena determinata in concreto dal giudice della cognizione alla quale quello dell'esecuzione è vincolato, essendo consentito allo stesso giudice soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903; Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088; Sez. 1, n. 46905 del 10/11/2009, Castorina, Rv. 245684; Sez. 1, n. 1413 del 07/03/1995, Casella, Rv. 200921). 1.4.Da ultimo, si osserva che questa Corte ha affermato (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845) il condivisibile principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

2. Ciò posto si osserva che nel caso di specie non è stato indicato, rispetto alla sentenza con la quale è stata applicata la pena più elevata, trattandosi di Cs\ )4.< 4 ._/ decisione che ha ritenuto la continuazione cd. interna tra più reati, quale sia stato individuato dal Giudice dell'esecuzione quale reato più grave, operando il necessario scorporo.

2.1. Inoltre, con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha determinato la pena complessiva da irrogare per i reati satellite, pur riducendo quelle finali determinate dalle sentenze relative a detti reati, senza tuttavia attuare i principi di diritto sopra indicati, che impongono al giudice, nel determinare la pena complessiva d13\calcolare, di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, nei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen. del triplo della pena prevista per il reato base, nonché del cumulo materiale delle pene irrogate per ciascuno dei reati satellite. 3.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza perché in sede di merito, il Giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (cfr. quanto all'individuazione del giudice di rinvio, ex artt. 623, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, cod. proc. pen., sentenza della Corte Cost., n. 183 del 2013) riformuli il calcolo della pena in definitiva irrogata, secondo gli indicati principi interpretativi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del S. Procuratore Generale, S. Perelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle condanne emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, resa in data 10 settembre 2019, in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.600 di multa; 2) dalla Corte d'Appello di Catania del 4 febbraio 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 628 primo e terzo comma, n. 1 cod. pen., 110, 605, 61 n. 2 cod. pen., artt. 110, 81 secondo comma, cod. pen., 10 e 14 legge n. 497 del 1974, 61 n. 2 cod. pen., alla pena di anni sette di reclusione ed euro 2000 di multa; 3) dalla Corte d'Appello di Catania, in data 14 ottobre 2020, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 628 primo e terzo comma, n.2 cod. pen., alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2.600 di multa. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze descritte, ritenendo più gravi i fatti giudicati con la sentenza sub 3), determinando la pena partendo da quella di anni otto di reclusione ed euro 2.600 di multa irrogata con detta sentenza, aumentandola, ex art. 81 cod. pen., per i reati di cui alle restanti sentenze, di anni due mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa, già ridotta di un terzo per il rito abbreviato, per la pronuncia sub 1) e di anni quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa, già ridotta per il rito, quanto alla sentenza sub 3). 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite dei difensori, avv. V. Strazzullo e T. Amato, denunciando vizio di cui all'art 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto all'aumento operato a titolo di continuazione. 2.1. Si afferma che la pronuncia non ha indicato le ragioni dell'entità degli aumenti apportati a titolo di continuazione per i reati giudicati con le sentenze sub 1 e 2, limitandosi a specificare che si tratta di un aumento, per ciascuna sentenza, inferiore di circa un terzo alla pena in origine irrogata dal giudice dell'esecuzione, richiamando precedenti in termini. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 81 cod. pen. quanto al calcolo operato per la determinazione della pena. Si evidenzia che la Corte d'appello avrebbe determinato la pena finale secondo il principio del cumulo materiale e non giuridico, dovendosi invece indicare soltanto l'aumento operato sulla pena base, relativa alla violazione più grave, entro il triplo. ( 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, S. Perelli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1.1. Invero va richiamato l'indirizzo di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000) secondo il quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice, quale titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base. 1.2.Inoltre, deve essere osservato che questa Corte (Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278792; Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050) ha affermato, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, che il giudice che, per il reato-satellite, ritenga di applicare un aumento di pena prossimo alla pena irrogata dal giudice della cognizione, è tenuto a fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva. Si è, infatti, considerato come correttamente assolto l'obbligo argomentativo autonomo relativo ai reati satellite, con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità o ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen., quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o, comunque, in modo significativo dal minimo applicabile ed è comunque contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552). Quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria.Del resto, deve essere rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, hanno affermato, in sede di cognizione, ma richiamando in motivazione, anche l'indirizzo interpretativo reso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità per la fase dell'esecuzione, che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Tanto, con un impegno motivazionale richiesto, in ordine ai singoli aumenti di pena, indicato come correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549). 1.3.Con riferimento all'individuazione, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., del reato più grave, quale base del calcolo in sede di esecuzione, si osserva che la norma citata prevede, per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte dei giudici dell'esecuzione, che la violazione più grave sia individuata in quella per la quale è stata irrogata la pena più grave. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tal senso deve essere fatto riferimento alla pena determinata in concreto dal giudice della cognizione alla quale quello dell'esecuzione è vincolato, essendo consentito allo stesso giudice soltanto operare, nell'ambito dell'aumento da apportare ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903; Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv. 261088; Sez. 1, n. 46905 del 10/11/2009, Castorina, Rv. 245684; Sez. 1, n. 1413 del 07/03/1995, Casella, Rv. 200921). 1.4.Da ultimo, si osserva che questa Corte ha affermato (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845) il condivisibile principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 2. Ciò posto si osserva che nel caso di specie non è stato indicato, rispetto alla sentenza con la quale è stata applicata la pena più elevata, trattandosi di Cs\ )4.< 4 ._/ decisione che ha ritenuto la continuazione cd. interna tra più reati, quale sia stato individuato dal Giudice dell'esecuzione quale reato più grave, operando il necessario scorporo. 2.1. Inoltre, con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha determinato la pena complessiva da irrogare per i reati satellite, pur riducendo quelle finali determinate dalle sentenze relative a detti reati, senza tuttavia attuare i principi di diritto sopra indicati, che impongono al giudice, nel determinare la pena complessiva d13\calcolare, di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, nei limiti sanciti dall'art. 81 cod. pen. del triplo della pena prevista per il reato base, nonché del cumulo materiale delle pene irrogate per ciascuno dei reati satellite. 3.Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza perché in sede di merito, il Giudice dell'esecuzione, in diversa composizione (cfr. quanto all'individuazione del giudice di rinvio, ex artt. 623, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, cod. proc. pen., sentenza della Corte Cost., n. 183 del 2013) riformuli il calcolo della pena in definitiva irrogata, secondo gli indicati principi interpretativi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudi
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