CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 agosto 2020
Cassazione n. 41742/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad AFRICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad ARGEL (ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/09/2019 del la CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositato il 12/8/2020, in parziale riforma del decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE MISURE di PREVENZIONE, del 21/10/2016, pronunciato, tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha: -rigettato la proposta di applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -rigettato la proposta di confisca, ordinandone il dissequestro e la restituzione, delle quote pari al 50% del capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., della polizza assicurativa [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA], del conto corrente n. 24674.31 acceso presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] intestato a [OSCURATO:PERSONA], del complesso immobiliare [OSCURATO:PERSONA] di Brancaleone (RC), riconducibile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è intestatario [OSCURATO:PERSONA]; -confermato nel resto l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -confermato la confisca dei beni riferibili a [OSCURATO:PERSONA]: i. fabbricati siti in Bovalino, via [OSCURATO:PERSONA] contraddistinti al catasto al foglio 10, part. 1208, subb. 3 e 4, intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; ii. conto corrente n. 20485.60 acceso presso la filiale di Bovalino intestato a [OSCURATO:PERSONA]; iii. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l. e al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. con relativi patrimoni aziendali e conti correnti; iv. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari al 6% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., con relativo patrimonio aziendale e conti correnti; v. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari al 94% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., con relativo patrimonio aziendale e conti correnti; vi. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l. e al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. con relativi patrimoni aziendali e conti correnti;vi. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari all'80% del capitale sociale della Metropolis 2007 s.r.I., con relativo patrimonio aziendale e conti correnti; vii. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari all'80% del capitale sociale della Metropolis 2007 s.r.I., con relativo patrimonio aziendale e conti correnti -confermato la confisca dei beni riferibili ad [OSCURATO:PERSONA]: i. quote intestate ad [OSCURATO:PERSONA] pari al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l. e al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. con relativi patrimoni aziendali e conti correnti; ii. quote intestate a [OSCURATO:PERSONA] pari al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l. e al 25% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. con relativi patrimoni aziendali e conti correnti; -confermato la confisca del buono fruttifero dematerializzato n. 21775855, acceso presso l'ufficio di Bianco di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., riferibile a [OSCURATO:PERSONA] ma intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i proposti e i terzi interessati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di attualità della pericolosità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la motivazione sul punto, nella quale non si sarebbero tenuti in considerazione il tempo trascorso e la circostanza che il ricorrente ha subito un lungo periodo di detenzione, sarebbe apparente. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla misura patrimoniale disposta in relazione ai beni intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto nel procedimento di prevenzione, al quale non ha partecipato [OSCURATO:PERSONA], intestatario del 50% delle quote, vi sarebbe stata una lesione del contraddittorio. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla carenza totale di motivazione circa la correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la pericolosità del proposto. Facendo specifico riferimento al fabbricato intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., infatti, la Corte territoriale non avrebbe considerato che questo era stato costruito e completato in un periodo antecedente a quello nel quale è stata ritenuta come accertata la pericolosità del Morabito. Analoghe censure, infine, vengono sollevate quanto alla confisca del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA], confermata senza tenere in alcuna considerazione i rilievi della difesa in ordine alla liceità della provvista rinvenuta, peraltro modesta, e coerente con l'attività commerciale esercitata. 1.2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Giudizio questo al quale la Corte territoriale sarebbe pervenuta senza considerare il tempo trascorso dalle condotte accertate, il regime di detenzione subito e il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha archiviato la notizia di reato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nell'anno 2009. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine all'inesistenza di motivazione circa il tipo e la durata della misura di prevenzione applicata. Nel terzo motivo il ricorrente rileva la totale carenza di motivazione in relazione alla disposta misura di prevenzione patrimoniale. Nel decreto impugnato, infatti, il giudice di merito non si sarebbe confrontato con le specifiche doglianze articolate dalla difesa, ciò soprattutto con riferimento alla titolarità dei beni e alla sproporzione di questi rispetto ai redditi dichiarati dalla persona pericolosa socialmente o alle attività economiche svolte dalla medesima oppure circa la loro provenienza o reimpiego da attività illecite. 1.3. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Nell'unico articolato motivo la difesa rileva la violazione di legge in ordine alla ritenuta conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la natura di "imprese mafiose" delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, infatti, nella quale Corte territoriale avrebbe del tutto omesso qualsivoglia accertamento in ordine all'origine illecita del patrimonio societario e del valore sproporzionato dei singoli beni, sarebbe apparente. Sotto altro profilo, poi, vi sarebbe anche l'erronea applicazione degli artt. 630, 530 e 533 cod. proc. pen, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la sentenza irrevocabile con la quale il ricorrente all'esito del giudizio di cognizione è stato assolto dall'imputazione per il reato di intestazione fittizia dei medesimi beni. 1.4. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente in quanto la motivazione sul punto, nel quale non è neanche indicato il ruolo, sarebbe apparente. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato di intestazione fittizia per la società Metropolis 2007 e avrebbe erroneamente considerato mafiosa l'impresa senza accertare la provenienza illecita del patrimonio societario e la sproporzione del valore dei beni. Accertamento questo che, d'altro canto, non avrebbe potuto essere effettuato con riferimento alla qualità del soggetto ma, piuttosto, avrebbe dovuto riguardare la "mafiosità" dell'attività esercitata. Con specifico riferimento al giudizio di sperequazione patrimoniale, d'altro canto, la Corte territoriale, rinviando ai valori complessivi, non avrebbe proceduto ad alcuna verifica quanto alle autonome capacità reddituali del ricorrente e della compatibilità di queste con l'acquisizione delle quote della società e dell'acquisto dei beni nei momenti dei singoli acquisti. 1.5. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo, in gran parte sovrapponibile quanto agli argomenti al ricorso presentato nell'interesse del Bernal, la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la natura di "imprese mafiose" delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, infatti, nella quale Corte territoriale avrebbe del tutto omesso qualsivoglia accertamento in ordine all'origine illecita del patrimonio societario e del valore sproporzionato dei singoli beni, sarebbe apparente. Sotto altro profilo, poi, vi sarebbe anche l'erronea applicazione degli artt. 630, 530 e 533 cod. proc. pen, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la sentenza irrevocabile con la quale il ricorrente all'esito del giudizio di cognizione è stato assolto dall'imputazione per il reato di intestazione fittizia in ordine ai medesimi beni. In specifico, inoltre, la conclusione circa la riferibilità delle imprese al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sarebbe del tutto priva di giustificazione tanto che la motivazione sul punto sarebbe apparente. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla inesistenza di motivazione anche con riferimento alla confisca del buono infruttifero intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. Ricorso avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Guttà per [OSCURATO:PERSONA]. Nell'unico articolato motivo la difesa rileva la violazione di legge quanto alla ritenuta correlazione tra la manifestazione di pericolosità del Morabito e i beni confiscati in quanto quando è stata costituita la società, nell'anno 2005, il Morabito non aveva ancora manifestato la propria pericolosità e comunque quando questo ha avuto un interesse all'imponente operazione immobiliare Metropolis il ricorrente non era più socio accomandatario. 2. In data 26 luglio 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.3. In data 12 agosto 2021 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi redatti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta, al comma terzo, prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. 2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili . 3. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di attualità della pericolosità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rilevando che la motivazione sul punto, nella quale non sarebbero stato tenuto in considerazione il tempo trascorso e la circostanza che il ricorrente ha subito un lungo periodo di detenzione, sarebbe apparente. La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Il giudice di appello, infatti -dando articolato conto della ruolo e della posizione del Morabito (sia nell'ambito della cosca che quale dominus della vasta operazione immobiliare gestita dal 2006 al periodo dell'arresto), del protrarsi delle condotte, della perdurante capacità operativa del gruppo di riferimento, dell'assenza di elementi dai quali poter desumere un abbandono delle dinamiche criminali e del mancato automatismo tra restrizione carceraria e venir meno della persistenza della partecipazione all'associazione (cfr. pagine da 219 a 221)- ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine all'attualità della pericolosità del ricorrente e ciò anche tenendo conto del periodo di tempo trascorso e della detenzione subita. 3.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento alla misura patrimoniale disposta in relazione ai beni intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto nel procedimento di prevenzione, al quale non ha partecipato [OSCURATO:PERSONA], intestatario del 50% delle quote, vi sarebbe stata una lesione del contraddittorio. La doglianza è manifestamente infondata. La mancata citazione e partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], formale intestatario del 50% delle quote della società, non comporta alcuna nullità del procedimento di prevenzione e, conseguentemente, del provvedimento di confisca disposto sui beni che la società ha acquisito in un periodo diverso dalla costituzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l'omessa citazione e partecipazione del terzo non determina la nullità del procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'"extraneus" di esplicare successivamente le sue difese, provocando un incidente di esecuzione (specifiche sul punto cfr. Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007, Scala, Rv. 236930; Sez. 2, n. 40880 del 17/10/2002, Ferdico, Rv. 223021; nel senso che il rimedio a tutela del terzo è l'incidente d'esecuzione, da ultimo, Sez. 1, n. 6745 del 5/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv 280528).3.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla carenza totale di motivazione circa la correlazione temporale tra l'acquisto del fabbricato intestato alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e la pericolosità del proposto. La Corte territoriale, infatti, non avrebbe considerato che l'immobile era stato costruito e completato in un periodo antecedente a quello nel quale è stata ritenuta come accertata la pericolosità del Morabito. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte delle analoghe critiche avanzate dalla difesa sul punto, infatti, nel provvedimento impugnato la Corte territoriale ha specificamente evidenziato gli elementi -rilievi fotografici in atti (dai quali risulta che il fabbricato era allo stato grezzo nel 2011 e che i lavori erano in fase di ultimazione e rifinitura nell'anno 2013) e dalle conversazioni intercettate (dalle quali si evince che il materiale per la costruzione è stato acquistato nell'anno 2009)- sui quali ha fondato la conclusione secondo la quale l'immobile è stato costruito e completato in epoca successiva a quella in cui si è manifestata la pericolosità del Morabito (cfr. pagine 229 e 230). 3.4. Nel quarto motivo la difesa deduce analoghe censure con riferimento alla confisca del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la liceità della provvista rinvenuta, peraltro modesta, e che questa era coerente con l'attività commerciale esercitata dalla ricorrente. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato pure in termini sintetici dalla Corte territoriale, infatti, in assenza di specifiche e documentate deduzioni quanto alla liceità della provenienza della somma il provvedimento ablatorio deve essere applicato anche alle somme rinvenute sul conto corrente intestato alla Romeo, moglie del proposto. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Giudizio questo al quale la Corte territoriale sarebbe pervenuta senza considerare il tempo trascorso dalle condotte accertate, il regime di detenzione subito e il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha archiviato la notizia di reato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nell'anno 2009. La doglianza è manifestamente infondata. La difesa, come già evidenziato anche sub. 3.1. in relazione all'analoga censura formulata nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.Con specifico riferimento alla pericolosità, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, la Corte territoriale, ha applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite e ha reso una motivazione tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep.2018, Gattuso, Rv. 271512). Il giudice di appello, infatti -dando articolato conto delle condanne definitive per la partecipazione alla locale di [OSCURATO:PERSONA], processo c.d. Crimine, e per intestazione fittizia, processo c.d. Metropolis, del ruolo apicale ricoperto e della latitanza fino all'anno 2012 (cfr. pagine da 248 a 250) - ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine all'attualità della pericolosità del ricorrente. Giudizio questo che risulta essere formulato sulla base di incontrovertibili elementi di fatto e nel quale il regime di detenzione subito e il provvedimento di archiviazione, in assenza di una positiva prova della cessazione della consorteria ovvero del recesso o di esclusione dell'associato, hanno valenza neutra, tanto che nessuna motivazione specifica sul punto può ritenersi richiesta e le critiche, pertanto, si risolvono in una sollecitazione non consentita di procedere a una rilettura di quanto già adeguatamente valutato (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). 4.2 Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine all'inesistenza di motivazione circa il tipo e la durata della misura di prevenzione applicata. La doglianza è manifestamente infondata. Anche con riferimento al tipo e alla durata di applicazione della misura, infatti, la Corte territoriale, con il riferimento al ruolo apicale rivestito dall'Aquino e al pervasivo dinamismo imprenditoriale dimostrato con le condotte oggetto del processo Metropolis, ha dato adeguato e coerente conto dei criteri adottati nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito. 4.3. Nel terzo motivo il ricorrente rileva la totale carenza di motivazione in relazione alla disposta misura di prevenzione patrimoniale. Nel decreto impugnato, infatti, il giudice di merito non si sarebbe confrontato con le specifiche doglianze articolate dalla difesa, ciò soprattutto con riferimento alla titolarità dei beni e alla sproporzione di questi rispetto ai redditi dichiarati dalla persona pericolosa socialmente o alle attività economiche svolte dalla medesima oppure circa la loro provenienza o reimpiego da attività illecite. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, rinviando agli elementi indicati e alle ragioni illustrate, e anche trascrivendo parte della motivazione della sentenza Sez. 6 n. 16869 del 19 marzo 2019, Cuppari e altri, resa nel processo c.d. Metropolis, ha evidenziato le ragioni sulle quali si fonda la conclusione circa la riferibilità delle società "[OSCURATO:PERSONA] 2005 s.r.l." e [OSCURATO:SOCIETA]." al ricorrente (cfr. da pagina 251 a pag. 255 del provvedimento impugnato). Come anche già riconosciuto in tale sentenza, poi, la Corte ha evidenziato come tali società, oggetto ora di confisca di prevenzione, fossero strumentali alla realizzazione degli interessi della cosca Aquino. Circostanza questa, attesa la qualità di imprese mafiose, che esclude qualsivoglia necessità di provare la provenienza illecita delle provviste e la sproporzione tra le stesse e i redditi del proposto. In materia di misure di prevenzione reali, infatti, è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, della formale intestazione degli stessi e anche dell'eventuale proporzione tra il valore dell'impresa e dei redditi del proposto, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa (in senso sostanzialmente analogo cfr. Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Aguì, Rv. 262622 già citate nel provvedimento impugnato e, da ultimo, anche Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884). 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nei sovrapponibili motivi di ricorso rispettivamente presentati le difese rilevano la violazione di legge in ordine alla ritenuta conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito circa la natura di "imprese mafiose" delle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, nella quale la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso qualsivoglia accertamento in ordine all'origine illecita del patrimonio societario e del valore sproporzionato dei singoli beni, sarebbe apparente. Sotto altro profilo, poi, le difese rilevano anche l'erronea applicazione degli artt. 630, 530 e 533 cod. proc. pen, in quanto i giudici di merito non avrebbero tenuto in alcuna considerazione la sentenza irrevocabile con la quale i ricorrenti sono stati assolti dall'imputazione per il reato di intestazione fittizia dei medesimi beni. Le doglianze sono manifestamente infondate. All'esito del giudizio di merito è emerso che le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] erano direttamente riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e che queste erano state costituite al fine di realizzare gli interessi economici della cosca sul territorio.Situazione questa che, accertata la natura mafiosa dell'attività imprenditoriale, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, impone la confisca delle quote e di tutti i beni sociali, a prescindere dalla formale intestazione, dalla provenienza lecita o meno delle provviste e di ogni accertamento circa la sproporzione del valore dei beni (cfr. pronunce citate sub in 4.3.). Né, d'altro canto, assume alcun rilievo la circostanza che i ricorrenti siano stati assolti all'esito del giudizio di cognizione dal reato di intestazione fittizia delle medesime società. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, infatti, i ricorrenti, rinviati a giudizio quali prestanome di [OSCURATO:PERSONA], sono stati assolti per ragioni di natura processuale e cioè perché all'esito del processo, diversamente da quanto contestato, è risultata provata la riferibilità dei medesimi beni, le quote della società, a [OSCURATO:PERSONA]. Circostanza questa che, se pure non ha consentito la condanna degli imputati, ha comunque confermato che i beni non erano nella disponibilità dei ricorrenti e che l'attività delle società è stata inquinata ab origine dall'illecito controllo operato dall'associazione allo scopo di consentire al sodalizio di realizzare i propri interessi sul territorio. 6. Nel secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce la violazione di legge in ordine all'inesistenza di motivazione anche con riferimento alla confisca del buono infruttifero dematerializzato intestato a [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza non è consentita. Come evidenziato dalla Corte territoriale, e anche nella sostanza riconosciuto nell'atto di ricorso, la difesa non aveva sollevato alcuna doglianza specifica quanto alla confisca del buono postale dematerializzato (cfr. pag. 272 del provvedimento impugnato e pag. 15 dei motivi di ricorso in cui la stessa difesa definisce che le critiche avanzate con l'appello erano generiche e sintetiche). Ragione questa per la quale, a fronte di una mancata e corretta devoluzione della questione in sede di appello, l'attuale motivo di ricorso sul punto non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La cognizione del giudice di legittimità, infatti, è delineata dal combinato disposto degli artt. 609 e 606 cod. proc. pen. Tali norme, per quanto rileva nel caso specifico, impongono di fare riferimento a quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello e, quindi, circoscrivono il controllo di legittimità alle sole questioni oggetto di specifica ed ammissibile doglianza avanti al secondo giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316) In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, i motivi di ricorso relativi a questioni non ritualmente dedotte nell'atto di appello e che la stessa Corte territoriale avrebbero dovuto dichiarare inammissibili, non possono essere devoluti alla cognizione di questa Corte e il difetto originario di rituale deduzione in appello rende del tutto irrilevante la carenza, anche grafica, di motivazione sul punto. L'appello, d'altro canto, al pari del ricorso per cassazione, risulta inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e "la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen". (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799). 7. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente in quanto la motivazione sul punto, nella quale non è neanche indicato il ruolo, sarebbe apparente. Con specifico riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato di intestazione fittizia per la società Metropolis 2007 e avrebbe erroneamente considerato mafiosa l'impresa senza accertare la provenienza illecita del patrimonio societario e la sproporzione del valore dei beni. Accertamento questo che, d'altro canto, non avrebbe potuto essere effettuato con riferimento alla qualità del soggetto ma, piuttosto, avrebbe dovuto riguardare la "nnafiosità" dell'attività esercitata. Con specifico riferimento al giudizio di sperequazione patrimoniale, d'altro canto, la Corte territoriale, rinviando ai valori complessivi, non avrebbe proceduto ad alcuna verifica quanto alle autonome capacità reddituali del ricorrente e della compatibilità di queste con l'acquisizione delle quote della società e dell'acquisto dei beni nei momenti dei singoli acquisti. Le doglianze sono manifestamente infondate. 7.1. La motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, diversamente da quanto indicato nel ricorso, non è apparente e sul punto non è ravvisabile alcuna violazione di legge.La Corte territoriale, correttamente applicando i criteri enucleati dalle Sezioni Unite ric. Gattuso, ha evidenziato in modo esaustivo gli elementi che ha ritenuto significativi al fine di ritenere che la condotta del ricorrente sia da qualificarsi nei termini della "appartenenza" al sodalizio mafioso. Con i riferimenti ai rapporti familiari e interpersonali intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e soprattutto al coinvolgimento nell'operazione immobiliare Metropolis, infatti, la motivazione del decreto impugnato è adeguata e la conclusione risulta essere coerente e logica. Nella valutazione, d'altro canto, il giudice dell'appello ha anche dimostrato di avere tenuto conto dell'assoluzione per il reato di intestazione fittizia, escludendo che questo potesse avere rilievo, sia in virtù dell'autonomia del giudizio di prevenzione che, soprattutto, per la corretta considerazione che tale pronuncia è stata determinata da ragioni formali tanto che nel merito la riferibilità della società Metropolis 2007 al Morabito è stata invece confermata dalla sentenza pronunciata il 19 marzo 2019 da questa Suprema Corte. Sotto altro e dirimente profilo, comunque, deve rilevarsi la carenza interesse del ricorrente in ordine alla doglianza in merito alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale. La stessa Corte territoriale, che pure ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse socialmente pericoloso, ha infatti escluso che la pericolosità sociale dello stesso potesse ritenersi attuale alla data della delibera del decreto e ha pertanto, in parziale riforma, rigettato la proposta del Procuratore della Repubblica per l'applicazione allo stesso della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l'obbligo di soggiorno. 7.2. Le analoghe doglianze dedotte in ordine all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sono manifestamente infondate. Come già evidenziato sub 4.3. la Corte territoriale, facendo riferimento alle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Locri e alla motivazione della sentenza Sez. 6 n. 16869 del 19 marzo 2019, Cuppari e altri, resa nel processo c.d. Metropolis, ha evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione circa la riferibilità della complessa operazione immobiliare e, in specifico, della società Metropolis a [OSCURATO:PERSONA] (cfr. da pag. 236 a pag. 239 del provvedimento impugnato) e come tale società fosse di proprietà dello stesso e strumentale alla realizzazione degli interessi della cosca. Circostanza questa che, attesa la qualità di impresa mafiosa, esclude qualsivoglia necessità di provare la provenienza illecita delle provviste e la sproporzione tra le stesse e i redditi del proposto (cfr. pag. 238 del decreto impugnato). Come già in precedenza ribadito, infatti, in materia di misure di prevenzione reali è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, della formale intestazione degli stessi e anche dell'eventuale proporzione tra il valore dell'impresa e dei redditi del proposto, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa (in senso sostanzialmente analogo cfr. Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, D'Aguì, Rv. 262622 già citate nel provvedimento impugnato e, da ultimo, anche Sez. 5, n. 10983 del 27/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278884). 8. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. Nell'unico articolato motivo la difesa rileva la violazione di legge quanto alla ritenuta correlazione tra la manifestazione di pericolosità del Morabito e i beni confiscati in quanto quando è stata costituita la società [OSCURATO:SOCIETA] , nell'anno 2005, il Morabito non aveva ancora manifestato la propria pericolosità e comunque quando questo ha avuto un interesse all'imponente operazione immobiliare Metropolis il ricorrente non era più socio accomandatario. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, considerata la qualità di impresa mafiosa della società, è corretta. La circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA] . sia stata costituita nell'anno 2005 e che a quella data il Morabito non aveva ancora manifestato la propria pericolosità, infatti, non assume alcun rilievo. A prescindere dalle pregresse vicende, infatti, quello che rileva è che allorché l'operazione immobiliare ha avuto inizio, cioè nell'anno 2008, la pericolosità del Morabito si era manifestata e la società allo stesso riferibile è stata utilizzata al fine di consentire alla cosca di perseguire e realizzare i propri interessi economici così che, quanto meno da tale momento, la [OSCURATO:SOCIETA] ., di proprietà di un soggetto mafioso, ha assunto la qualità di impresa mafiosa, già riconosciuta dalla più volte citata sentenza pronunciata il 19/3/2019 da questa Corte. Ragione questa per la quale, pertanto, come già in precedenza evidenziato, è legittima la confisca della stessa (delle quote di proprietà e di tutti i beni aziendali e strumentali), a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, della formale intestazione degli stessi e anche dell'eventuale proporzione tra il valore dell'impresa e i redditi del proposto. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammis