CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26655/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 GELVIS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui agli artt. 73, comma 1,80, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non previste nell'istanza di patteggiamento formulata dall'imputato, e con il secondo motivo, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. In ordine alla prima doglianza, non c'è interesse al ricorso. La seconda doglianza è manifestamente infondata, posto che neppure dalla prospettazione del medesimo ricorrente si evince se la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. era prevista nell'accordo che il giudice ha recepito. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è, pertanto, inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]