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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00382/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03UZ20D) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per l'inammissibilità letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo (prescrizione) della pena pecuniaria di euro 12.000 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] Laurant con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data ,24 febbraio 2011, irrevocabile il 17 marzo 2011, poiché , l'estinzione non e verificata in quanto l'iscrizione a ruolo, primo atto dell'esecuzione, è avvenuta entro il termine di legge.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al fatto che la pena pecuniaria non sarebbe estinta per decorso del tempo in ragione della circostanza che l'inizio dell'esecuzione coinciderebbe con l'iscrizione a ruolo, certamente intervenuta prima del compimento del termine di legge.

Nello specifico il ricorrente equipara, ai fini che qui interessano, l'esecuzione della pena detentiva a quella della pena pecuniaria, deducendone che se nel primo caso non è sufficiente a dare corso all'esecuzione la mera emissione del provvedimento, essendo invece richiesta la notificazione di esso al condannato, ciò dovrebbe avvenire - identico essendo il riferimento normativo all'art. 172, quarto comma, cod. pen. - anche per il caso della pena pecuniaria, non essendovi ragioni per escludere, in entrambe le ipotesi, l'aspetto della volontaria sottrazione all'esecuzione, salvo incorrere in una ingiustificata disparità di trattamento tra pena detentiva (che si estinguerebbe con il decorso del tempo) e pena pecuniaria (che non si estinguerebbe mai).

In altre parole, dalla accertata irreperibilità del condannato discenderebbe la sottrazione volontaria all'esecuzione della pena pecuniaria.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] Laurant, ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero.

4. Il ricorso va riqualificato, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso al giudice competente.A norma dell'articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere, tra l'altro, in ordine alla estinzione della pena con la procedura de plano di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso l'ordinanza assunta dal giudice dell'esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., dando quindi luogo a nuovo esame della richiesta formulata dalla parte.

È costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all'art.676 cod. proc. pen. occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice e che, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437).

Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile per infondatezza l'istanza di estinzione della pena.

Il ricorso va, dunque, qualificato a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione con conseguente trasmissione dello stesso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione dì giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per l'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03UZ20D) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per l'inammissibilità letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta del pubblico ministero volta a ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo (prescrizione) della pena pecuniaria di euro 12.000 di multa inflitta a [OSCURATO:PERSONA] Laurant con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino in data ,24 febbraio 2011, irrevocabile il 17 marzo 2011, poiché , l'estinzione non e verificata in quanto l'iscrizione a ruolo, primo atto dell'esecuzione, è avvenuta entro il termine di legge. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, lamentando la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione avuto riguardo al fatto che la pena pecuniaria non sarebbe estinta per decorso del tempo in ragione della circostanza che l'inizio dell'esecuzione coinciderebbe con l'iscrizione a ruolo, certamente intervenuta prima del compimento del termine di legge. Nello specifico il ricorrente equipara, ai fini che qui interessano, l'esecuzione della pena detentiva a quella della pena pecuniaria, deducendone che se nel primo caso non è sufficiente a dare corso all'esecuzione la mera emissione del provvedimento, essendo invece richiesta la notificazione di esso al condannato, ciò dovrebbe avvenire - identico essendo il riferimento normativo all'art. 172, quarto comma, cod. pen. - anche per il caso della pena pecuniaria, non essendovi ragioni per escludere, in entrambe le ipotesi, l'aspetto della volontaria sottrazione all'esecuzione, salvo incorrere in una ingiustificata disparità di trattamento tra pena detentiva (che si estinguerebbe con il decorso del tempo) e pena pecuniaria (che non si estinguerebbe mai). In altre parole, dalla accertata irreperibilità del condannato discenderebbe la sottrazione volontaria all'esecuzione della pena pecuniaria. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] Laurant, ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero. 4. Il ricorso va riqualificato, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale opposizione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso al giudice competente.A norma dell'articolo 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere, tra l'altro, in ordine alla estinzione della pena con la procedura de plano di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso l'ordinanza assunta dal giudice dell'esecuzione le parti possono proporre opposizione a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., dando quindi luogo a nuovo esame della richiesta formulata dalla parte. È costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa nei casi di cui all'art.676 cod. proc. pen. occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice e che, ove irritualmente sia proposto il ricorso per cassazione, esso non deve essere dichiarato inammissibile, ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedimento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437). Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile per infondatezza l'istanza di estinzione della pena. Il ricorso va, dunque, qualificato a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione con conseguente trasmissione dello stesso al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione dì giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per l'ulteriore
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