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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29973/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli , in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l' applicazione della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data giugno 2016 (irrevocabile il 26 gennaio 2021), pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., consumato dal 2018 con condotta perdurante; b) sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 23 marzo 2016 (irrevocabile il 23 marzo 2017), pena di anni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416- bis.1. cod. pen., commessa in Pozzuoli dal 20 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015; c) sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 4 ottobre 2016 (irrevocabile il 19 gennaio 2017), pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reati di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen., consumata in Quarto dal luglio 2014 fino al dicembre 2014.

Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quindici di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza sub a), aumentata di anni quattro di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub c), nonché di ulteriori anni otto e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub b), operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo.

2.1. In particolare, egli denuncia violazione di legge poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe determinato gli aumenti per i reati satellite senza fornire adeguata motivazione in ordine alla congruità della dosimetria della pena.

2.2. Peraltro, l'indicazione degli aumenti di pena, non nel minimo, ma in misura prossima al cumulo materiale avrebbe imposto al decidente di fornire una motivazione analitica, non essendo sufficiente l'utilizzo della formula di stile adottata nel provvedimento impugnato che faceva riferimento, in maniera generica, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

2. Deve ricordarsi che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

2.1. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Tau rasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189).

Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).

2.2. Ne discende l'obbligo per il giudice della cognizione di indicare esplicitamente le grandezze in considerazione, onde assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen. (da quella relativa alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., insieme a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene), sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite (Sez.

Un., sent. n. 47127 del 24 giugno 2021).

2.3. Nel caso di specie, non appare ricostruibile il percorso logico giuridico che ha indotto il giudice dell'esecuzione a giungere alla pena complessiva indicata in anni quindici di reclusione, quindi in termini di poco inferiori al cumulo materiale, atteso che gli aumenti sono indicati solo in termini numerici, attraverso il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza alcuna specifica motivazione sulla natura e gravità dei singoli reati satellite.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), alla luce dei rilievi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli , in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l' applicazione della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data giugno 2016 (irrevocabile il 26 gennaio 2021), pena di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen., consumato dal 2018 con condotta perdurante; b) sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 23 marzo 2016 (irrevocabile il 23 marzo 2017), pena di anni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416- bis.1. cod. pen., commessa in Pozzuoli dal 20 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015; c) sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 4 ottobre 2016 (irrevocabile il 19 gennaio 2017), pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reati di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen., consumata in Quarto dal luglio 2014 fino al dicembre 2014. Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quindici di reclusione, sulla base del seguente calcolo: pena base di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza sub a), aumentata di anni quattro di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub c), nonché di ulteriori anni otto e mesi sei di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub b), operando la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo. 2.1. In particolare, egli denuncia violazione di legge poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe determinato gli aumenti per i reati satellite senza fornire adeguata motivazione in ordine alla congruità della dosimetria della pena. 2.2. Peraltro, l'indicazione degli aumenti di pena, non nel minimo, ma in misura prossima al cumulo materiale avrebbe imposto al decidente di fornire una motivazione analitica, non essendo sufficiente l'utilizzo della formula di stile adottata nel provvedimento impugnato che faceva riferimento, in maniera generica, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Deve ricordarsi che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 2.1. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo cui, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Tau rasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Principi non dissimili sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto). 2.2. Ne discende l'obbligo per il giudice della cognizione di indicare esplicitamente le grandezze in considerazione, onde assicurare il controllo sull'osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell'art. 81 cod. pen. (da quella relativa alla pena complessiva, che non può essere superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, a quella prevista per il caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., insieme a quella che vieta un surrettizio cumulo materiale di pene), sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati satellite (Sez. Un., sent. n. 47127 del 24 giugno 2021). 2.3. Nel caso di specie, non appare ricostruibile il percorso logico giuridico che ha indotto il giudice dell'esecuzione a giungere alla pena complessiva indicata in anni quindici di reclusione, quindi in termini di poco inferiori al cumulo materiale, atteso che gli aumenti sono indicati solo in termini numerici, attraverso il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza alcuna specifica motivazione sulla natura e gravità dei singoli reati satellite. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), alla luce dei rilievi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello
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