CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07498/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25391/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] intimato-avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 1871/2023 depositatail 13/09/2023;Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Taranto, con la sentenza n. 1871 del 13/09/2023,ha accolto, qualificatala opposizione agli atti esecutivi, la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificatogli daAntonietta Bosio con la quale era stata dedotta la mancatanotificazione, prima del precetto, del titolo esecutivo.2. Avverso la sentenza del Giudice di pace propone ricorso per cassazione,con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il Collegio rileva che non risulta che UmbertoScarciglia abbia svolto attività difensiva. Il ricorso risulta essergli statoritualmente notificato, al suo difensore, in data lunedì 4/12/2023, ossia neltermine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di unico grado dimerito, il cui procedimento è iniziato il 3/10/2023 e si è concluso conricezione materiale dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorso è, pertanto, procedibile, risultando adempiuto l’onere diproduzione della copia notificata della sentenza impugnata, di cui all’art.369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.2. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.3. I motivo: violazione dell’art. 320 cod. proc. civ. e dell’art. 617 cod.proc. civ., in relazione alla tardiva produzione documentale, esegnatamente dell’atto di precetto notificato allo [OSCURATO:PERSONA] da parte dellaBosio, ed all’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi con riferimentoalla tempestività della relativa azione, con riferimento all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe consentito laR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026produzione documentale, tardiva, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], e segnatamentedel precetto notificatogli da parte della Bosio, comprovante la tempestivitàdell’opposizione agli atti esecutivi in udienze ulteriori successive alla prima,senza che ciò fosse in alcun modo giustificato e così violando le norme dilegge riguardanti la prima udienza dinanzi al detto Ufficio giudiziario.Il motivo è inammissibile, in quanto esso sconta una carenza diallegazione da parte della difesa della ricorrente, nell’ambito del percorsodelle censure, in ordine alla documentazione tardivamente depositata daparte dello [OSCURATO:PERSONA] - in rapporto allo stato del giudizio di merito ed altenore dei provvedimenti che avrebbero preceduto la produzione - e seeffettivamente si trattava della documentazione necessaria alla valutazionedi tempestività dell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] è consapevole della giurisprudenza di questa Corte, orientatanel senso dell’applicabilità della preclusione alla produzione di ulterioredocumentazione oltre la prima udienza dinanzi al Giudice di pace (e tantoalla stregua di Cass. 3/08/2019 n. 19359). La richiamata giurisprudenzaafferma che nel procedimento davanti al Giudice di pace non è configurabileuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza ditrattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipicodel procedimento davanti al Tribunale. Ne consegue che la produzionedocumentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimanedefinitivamente preclusa, né il Giudice di pace può restringere l’operativitàdi tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine diconsentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorral’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., fattispecie peraltro nonconfigurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, peril quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo).Nella specie, tuttavia, soltanto alla pag. 3 del ricorso vi è un genericoriferimento ai verbali del fascicolo di primo grado, pure allegati ma nontrascritti almeno nelle parti rilevanti, senza tuttavia che vi sia una precisaindicazione, nell’ambito dei detti verbali, alle dichiarazioni delle parti e seR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026effettivamente venne riscontrata carenza di allegazione delladocumentazione necessaria in particolare non si evince quel che accaddedopo la rimessione sul ruolo (risultando dedotte delle generiche esigenze dichiarimenti su produzione documentale), né sul tempo e sul modo diproduzione dei documenti davanti al Giudice di pace.La detta carenza di specificazione comporta che il motivo èinammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc.civ., nella formulazione risultante dall’intervento di riforma di cui all’art. 3,comma 27, lett. d) n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, che, rispettoall’originaria formulazione del detto n. 6) dell’art. 366, primo comma, haaggiunto dopo «si fonda» quanto segue: «e l’illustrazione del contenutorilevante degli stessi», cosicché l’onere di specificazione deve essereassolto, puntualmente, con riferimento a ogni motivo di ricorso.4. II motivo: violazione degli artt.474 e 476 cod. proc. civ. e dell’art.156cod. proc. civ., in relazione alla notifica del titolo esecutivo ed in relazioneall’eventuale sanatoria di nullità del precetto per raggiungimento delloscopo, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Il motivo è infondato, poiché ai fini dell’inizio del processo esecutivooccorre sempre la notifica del titolo esecutivo e nella specie neppure èdedotto quando è stato notificato ciascuno dei titoli indicati nel precetto,non bastando affatto la loro descrizione - poiché le deroghe alla regola dellaprevia notifica del titolo esecutivo, quali l’art. 654 capoverso codice di ritocivile, nel procedimento monitorio, sono tassative - e non verificandosisanatoria in caso di mancata previa notifica di titolo esecutivo, comeaffermato da questa Corte, con orientamento oramai stabile (segnatamenteCass. 26/09/2023 n. 27424 seguita da Cass. 9/01/2024 n. 903), secondo ilquale l’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramenteformale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni perle quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato unalesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidentesull’andamento o sull’esito del processo, ma pur sempre salva l’eccezioneR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, conimmediata evidenza, come nella specie, la definitiva soppressione delleprerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità delprocesso esecutivo.5. Il ricorso, per l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza delsecondo, è rigettato.6. Nulla per le spese di lite non avendo la controparte espletato attivitàdifensiva.7. Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] - CAUSAPasquale [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - PRODUZIONECristiano [OSCURATO:PERSONA]. DELLADOCUMENTAZIONE -[OSCURATO:PERSONA] TEMPESTIVITÀ -[OSCURATO:PERSONA] TITOLOAlberto [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - NECESSITÀAd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25391/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] intimato-avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto n. 1871/2023 depositatail 13/09/2023;Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Taranto, con la sentenza n. 1871 del 13/09/2023,ha accolto, qualificatala opposizione agli atti esecutivi, la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto notificatogli daAntonietta Bosio con la quale era stata dedotta la mancatanotificazione, prima del precetto, del titolo esecutivo.2. Avverso la sentenza del Giudice di pace propone ricorso per cassazione,con due motivi, [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allaquale il Collegio lo ha trattenuto in decisione con termine di sessantagiorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, il Collegio rileva che non risulta che UmbertoScarciglia abbia svolto attività difensiva. Il ricorso risulta essergli statoritualmente notificato, al suo difensore, in data lunedì 4/12/2023, ossia neltermine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di unico grado dimerito, il cui procedimento è iniziato il 3/10/2023 e si è concluso conricezione materiale dell’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorso è, pertanto, procedibile, risultando adempiuto l’onere diproduzione della copia notificata della sentenza impugnata, di cui all’art.369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ.2. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti.3. I motivo: violazione dell’art. 320 cod. proc. civ. e dell’art. 617 cod.proc. civ., in relazione alla tardiva produzione documentale, esegnatamente dell’atto di precetto notificato allo [OSCURATO:PERSONA] da parte dellaBosio, ed all’accoglimento dell’opposizione agli atti esecutivi con riferimentoalla tempestività della relativa azione, con riferimento all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe consentito laR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 5Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026produzione documentale, tardiva, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], e segnatamentedel precetto notificatogli da parte della Bosio, comprovante la tempestivitàdell’opposizione agli atti esecutivi in udienze ulteriori successive alla prima,senza che ciò fosse in alcun modo giustificato e così violando le norme dilegge riguardanti la prima udienza dinanzi al detto Ufficio giudiziario.Il motivo è inammissibile, in quanto esso sconta una carenza diallegazione da parte della difesa della ricorrente, nell’ambito del percorsodelle censure, in ordine alla documentazione tardivamente depositata daparte dello [OSCURATO:PERSONA] - in rapporto allo stato del giudizio di merito ed altenore dei provvedimenti che avrebbero preceduto la produzione - e seeffettivamente si trattava della documentazione necessaria alla valutazionedi tempestività dell’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] è consapevole della giurisprudenza di questa Corte, orientatanel senso dell’applicabilità della preclusione alla produzione di ulterioredocumentazione oltre la prima udienza dinanzi al Giudice di pace (e tantoalla stregua di Cass. 3/08/2019 n. 19359). La richiamata giurisprudenzaafferma che nel procedimento davanti al Giudice di pace non è configurabileuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza ditrattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipicodel procedimento davanti al Tribunale. Ne consegue che la produzionedocumentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimanedefinitivamente preclusa, né il Giudice di pace può restringere l’operativitàdi tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima al fine diconsentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorral’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., fattispecie peraltro nonconfigurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, peril quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo).Nella specie, tuttavia, soltanto alla pag. 3 del ricorso vi è un genericoriferimento ai verbali del fascicolo di primo grado, pure allegati ma nontrascritti almeno nelle parti rilevanti, senza tuttavia che vi sia una precisaindicazione, nell’ambito dei detti verbali, alle dichiarazioni delle parti e seR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 5Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026effettivamente venne riscontrata carenza di allegazione delladocumentazione necessaria in particolare non si evince quel che accaddedopo la rimessione sul ruolo (risultando dedotte delle generiche esigenze dichiarimenti su produzione documentale), né sul tempo e sul modo diproduzione dei documenti davanti al Giudice di pace.La detta carenza di specificazione comporta che il motivo èinammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 cod. proc.civ., nella formulazione risultante dall’intervento di riforma di cui all’art. 3,comma 27, lett. d) n. 1 del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, che, rispettoall’originaria formulazione del detto n. 6) dell’art. 366, primo comma, haaggiunto dopo «si fonda» quanto segue: «e l’illustrazione del contenutorilevante degli stessi», cosicché l’onere di specificazione deve essereassolto, puntualmente, con riferimento a ogni motivo di ricorso.4. II motivo: violazione degli artt.474 e 476 cod. proc. civ. e dell’art.156cod. proc. civ., in relazione alla notifica del titolo esecutivo ed in relazioneall’eventuale sanatoria di nullità del precetto per raggiungimento delloscopo, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Il motivo è infondato, poiché ai fini dell’inizio del processo esecutivooccorre sempre la notifica del titolo esecutivo e nella specie neppure èdedotto quando è stato notificato ciascuno dei titoli indicati nel precetto,non bastando affatto la loro descrizione - poiché le deroghe alla regola dellaprevia notifica del titolo esecutivo, quali l’art. 654 capoverso codice di ritocivile, nel procedimento monitorio, sono tassative - e non verificandosisanatoria in caso di mancata previa notifica di titolo esecutivo, comeaffermato da questa Corte, con orientamento oramai stabile (segnatamenteCass. 26/09/2023 n. 27424 seguita da Cass. 9/01/2024 n. 903), secondo ilquale l’opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramenteformale è, di regola, inammissibile se l’opponente non deduce le ragioni perle quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato unalesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidentesull’andamento o sull’esito del processo, ma pur sempre salva l’eccezioneR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 5Numero registro generale 25391/2023Numero sezionale 497/2026Numero di raccolta generale 7498/2026Data pubblicazione 29/03/2026del caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, conimmediata evidenza, come nella specie, la definitiva soppressione delleprerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità delprocesso esecutivo.5. Il ricorso, per l’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza delsecondo, è rigettato.6. Nulla per le spese di lite non avendo la controparte espletato attivitàdifensiva.7. Il rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 6/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 5P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,sezione III civile, in data 6/02/2026.Il PresidenteR.g. n. 25391 del 2023Ad. 6/02/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 5