CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38030/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa si duole dell'insufficienza della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che la sentenza di merito è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso si appalesano del tutto generiche e prive di confronto con la argomentazioni illustrate nelle sentenze di merito. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente at pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]