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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27640/2022

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 17231/2021proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa nella causa n. 2435/2016 R.G., il 16 dicembre 2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del10 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16 dicembre 2020, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19857/15, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva attuazione della direttiva comunitaria 82/76/CEE, trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, in tema di adeguamento delle retribuzioni per i medici specializzandi iscritti tra l'anno accademico 1985/96 fino al 1989/90, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di euro 33.569,69, oltre gli interessi legali dal 13 novembre 2004 al saldo.

2. La Corte di appello ha evidenziato che al punto 13) della tabella allegata al D.M. 30 gennaio 1998 la chirurgia di urgenza e di pronto soccorso era stata considerata equipollente alla chirurgia generale, specializzazione specificamente prevista dall'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE; che il Perardi aveva frequentato il corso di specializzazione della durata di cinque anni, dal 1985-86 al 1989-90 e che non rilevava che questi non avesse prestato alcuna attività lavorativa remunerata durante il corso di specializzazione, né rilevava a suo carico alcun onere probatorio trattandosi di un'ipotesi di non faceree che semmai era onere di controparte provare il facere,sempre che avesse sollevato eccezione specifica al riguardo; i giudici di secondo grado, poi, in applicazione dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, hanno determinato la somma dovuta in complessivi euro 33.569,69, oltre accessori.

3. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazionecon atto affidato a d un unico motivo e memoria . 4.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 5.Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 6.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1173 -2043 cod. civ. e degli artt. 5 e 7 della Direttiva «riconoscimento» 75/362/CEE del 16 giugno 1975, in quanto la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso non era compresa nell'elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essie menzionate dagli artt. 5 e 7 della direttiva«riconoscimento» 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e che il D.M. 30 gennaio 1998 richiamato dalla Corte di appello non assumeva alcun rilievo, perchè intervenuto successivamente alla frequenza del corso di specializzazione da parte del Perardi e perché disciplinava l'equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per la formazione delle commissioni esaminatrici e la valutazione dei concorsi per il personale del ruolo sanitario del [OSCURATO:PERSONA],un fine del tutto estraneo al reciproco riconoscimento tra Stati membri dei diplomi di riconoscimento. 1.1 Il motivo è fondato, dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte secondo cui «Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria»(Cass., 26 luglio 2019, n. 20303; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1058).

Anche di recente questa Corte ha ribadito il superiore principio, affermando che né l'art. 5, né l'art. 7 della Direttiva 362/75/CEE prevedono la chirurgia d'urgenzae la pediatria preventiva e che a diverse conclusioni non potevano indurre le previsioni del D.M. 30 gennaio 1998, normativa, peraltro, intervenuta successivamente al momento temporale in cui il ricorrente aveva frequentato il corso di specializzazione (anni 1985/86 e 1989/1990), perchéil suddetto decreto non stabiliva alcuna equipollenza tra le specializzazioni previste dall'ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, ma disciplinava unicamente l'equipollenza tra le specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedaliere, per l'attribuzione della qualifica di dirigente(Cass., 19 maggio 2020, n. 9190).

In particolare, l'art. 1 di tale decreto recita: "aifini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si fa riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante",così delimitando la sua applicazione ai soli fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedaliere per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale. 2.La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma,in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 17231/2021proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa nella causa n. 2435/2016 R.G., il 16 dicembre 2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del10 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16 dicembre 2020, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 19857/15, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per la tardiva attuazione della direttiva comunitaria 82/76/CEE, trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, in tema di adeguamento delle retribuzioni per i medici specializzandi iscritti tra l'anno accademico 1985/96 fino al 1989/90, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della somma di euro 33.569,69, oltre gli interessi legali dal 13 novembre 2004 al saldo. 2. La Corte di appello ha evidenziato che al punto 13) della tabella allegata al D.M. 30 gennaio 1998 la chirurgia di urgenza e di pronto soccorso era stata considerata equipollente alla chirurgia generale, specializzazione specificamente prevista dall'art. 7 della Direttiva 75/362/CEE; che il Perardi aveva frequentato il corso di specializzazione della durata di cinque anni, dal 1985-86 al 1989-90 e che non rilevava che questi non avesse prestato alcuna attività lavorativa remunerata durante il corso di specializzazione, né rilevava a suo carico alcun onere probatorio trattandosi di un'ipotesi di non faceree che semmai era onere di controparte provare il facere,sempre che avesse sollevato eccezione specifica al riguardo; i giudici di secondo grado, poi, in applicazione dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, hanno determinato la somma dovuta in complessivi euro 33.569,69, oltre accessori. 3. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazionecon atto affidato a d un unico motivo e memoria . 4.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 5.Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 6.[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo denuncia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1173 -2043 cod. civ. e degli artt. 5 e 7 della Direttiva «riconoscimento» 75/362/CEE del 16 giugno 1975, in quanto la specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso non era compresa nell'elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli stati membri o a due o più di essie menzionate dagli artt. 5 e 7 della direttiva«riconoscimento» 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e che il D.M. 30 gennaio 1998 richiamato dalla Corte di appello non assumeva alcun rilievo, perchè intervenuto successivamente alla frequenza del corso di specializzazione da parte del Perardi e perché disciplinava l'equivalenza delle specializzazioni previste dalla normativa regolamentare per la formazione delle commissioni esaminatrici e la valutazione dei concorsi per il personale del ruolo sanitario del [OSCURATO:PERSONA],un fine del tutto estraneo al reciproco riconoscimento tra Stati membri dei diplomi di riconoscimento. 1.1 Il motivo è fondato, dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte secondo cui «Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria»(Cass., 26 luglio 2019, n. 20303; Cass., 17 gennaio 2019, n. 1058). Anche di recente questa Corte ha ribadito il superiore principio, affermando che né l'art. 5, né l'art. 7 della Direttiva 362/75/CEE prevedono la chirurgia d'urgenzae la pediatria preventiva e che a diverse conclusioni non potevano indurre le previsioni del D.M. 30 gennaio 1998, normativa, peraltro, intervenuta successivamente al momento temporale in cui il ricorrente aveva frequentato il corso di specializzazione (anni 1985/86 e 1989/1990), perchéil suddetto decreto non stabiliva alcuna equipollenza tra le specializzazioni previste dall'ordinamento interno e quelle indicate nelle direttive comunitarie, ma disciplinava unicamente l'equipollenza tra le specializzazioni interne ai fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedaliere, per l'attribuzione della qualifica di dirigente(Cass., 19 maggio 2020, n. 9190). In particolare, l'art. 1 di tale decreto recita: "aifini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e per l'accesso al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si fa riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante",così delimitando la sua applicazione ai soli fini della partecipazione ai concorsi banditi dalle [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedaliere per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale. 2.La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma,in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composiz
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