CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20245/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. / 1.0 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 27/01/2021 della Corte di appello di Palermo che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di due mesi di arresto e 31.300,00 euro di ammenda irrogata con sentenza del 04/11/2019 del Tribunale di Marsala per i reati di cui agli artt. 81, cod. pen., 95, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 81, cod. pen., 181, d.P.R. n. 42 del 2004 (capo B), 81 cod. pen., 55, cod. nav., accertati in Campobello di Mazara il 14/12/2017. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 81, cpv., e 131-bis cod. pen. Quanto al malgoverno dell'art. 81, cpv., cod. pen., contesta la riconduzione dei reati ad un'unica pianificazione, del tutto inesistente nel caso di specie, essendosi trattato nient'altro che della realizzazione di migliorie ad un'opera preesistente. Quanto alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., osserva che nel caso in esame sussistono tutti gli indici della sua possibile applicazione. Ritiene, infine, carente la motivazione in ordine alla sussistenza dei reati avendo egli solo ripristinato lo "status quo" a seguito di un evento imprevisto ed imprevedibile che aveva devastato i locali esistenti da più di trent'anni. Una semplice variante progettuale che rientri nella soglia di tolleranza del 2% non costituisce abuso. La demolizione dell'opera abusiva, inoltre, non può essere ingiunta se ciò pregiudica la parte costruita legittimamente. 1.2.Con il secondo motivo deduce la prescrizione dei reati, maturata prima della sentenza impugnata, e il travisamento della prova sul punto, in particolare delle dichiarazioni testimoniali (dalle quali risulta che l'opera era già stata ultimata alla data dell'accertamento) e della documentazione fotografica. Nel dubbio sull'epoca di realizzazione degli abusi, aggiunge, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'istituto della prescrizione. 1.3.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché il travisamento della prova nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che egli era titolare dell'area di sedime in forza della concessione demaniale n. 64/2002. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che, a seguito di sopralluogo effettuato il 14/12/2017 da agenti della polizia municipale di Campobello di Mazara, era stata accertata la realizzazione "ex novo" di un manufatto con travi in legno e copertura in materiale PVC, chiuso su tre lati e appoggiato per l'altro lato alle pareti di un fabbricato preesistente, lungo 26,20 metri e largo 5,10 (per un'estensione di 134 metri quadrati), al cui interno erano presenti tavoli, sedie e quant'altro a servizio dell'attività commerciale dell'imputato all'insegna "Bar ristorante Nettuno". La struttura era pavimentata, dotata di impianto elettrico e di vari lampadari e realizzata su suolo demaniale. 4.Tanto premesso, osserva il Collegio: 4.1.il ricorrente non ha alcun interesse a lamentare l'applicazione della continuazione, istituto chiaramente favorevole a lui poiché esclude il cumulo materiale delle pene oggetto di condanna; 4.2.a meno che il ricorrente non intenda contestare il dolo (ma la Corte di cassazione non può "intuire" né cercare tra le pieghe del libello difensivo le intenzioni dell'impugnante che non precisi e specifichi l'oggetto delle sue deduzioni), il malgoverno dell'art. 81 cpv. cod. pen. mal si presta alla contestazione della sussistenza dei reati; 4.3.l'applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto non costituiva motivo di appello, né lo erano la natura nuova dell'opera o l'impossibilità tecnica di procedere alla demolizione delle opere; 4.4.1e dimensioni del manufatto, la pluralità delle violazioni conseguenti alla sua realizzazione, la presenza di un precedente specifico, ancorché condonato, ostano alla rilevabilità d'ufficio, in questa sede, della causa di non punibilità; 4.5.il dedotto travisamento della prova non è supportato dalle ineludibili allegazioni documentali; 4.6.è noto che quando si deduce la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso" suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); 4.7.il ricorrente non allega le prove travisate, né spiega se il travisamento fosse opera del primo o del secondo giudice;4.8.poiché, infatti, il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado /la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); 4.9.nulla di tutto ciò emerge dalla lettura del ricorso che non specifica nemmeno quale fosse il dato travisato; 4.10.dalla lettura della sentenza impugnata risulta, invece, con insuperabile chiarezza che l'opera era stata notata dagli agenti operanti nel dicembre , dell'anno 2017 ed era certamente assente almeno fino al mese di settembre dello stesso anno trattandosi di manufatto realizzato in una zona a traffico limitato nel periodo estivo oggetto di continui controlli da parte della stessa polizia municipale; 4.11.Ia realizzazione dell'opera a servizio dell'esercizio commerciale del ricorrente, la sua assidua presenza al sopralluogo, legittimano, sul piano razionale, la conclusione della sua committenza delle opere, peraltro da egli stesso ammessa con il ricorso mediante il suo continuo richiamo al ripristino dello status quo, 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000