CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 13901/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 del GIP TRIBUNALE di ENNAdat-e-awicer-~erft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Enna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi tre e giorni sedici di arresto ed euro mille di ammenda sostituita con la sanzione di giorni centodieci di lavoro di pubblica utilità nonché la sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S., in relazione all'art. 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per impossibilità di applicazione della sospensione della patente di guida, rimasta estranea all'accordo tra le parti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza assoluta di motiva- zione in ordine all'entità della pena applicata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circolazione stradale con la sentenza di patteggiamento il giudice deve disporre la sospensione della patente di guida, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Mucci, Rv. 271326). 3.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va rilevato che, il Tribunale ha appli- cato la sospensione della patente di guida per anni due e mesi otto, durata corrispon- dente al minimo edittale calcolato in base al combinato disposto degli artt. 187, comma 1, e 186 bis, comma 1, lett. a), C.d.S.. Ne consegue che l'imputato non aveva interesse a ricorrere per difetto di moti- vazione in ordine al calcolo della durata della suddetta sanzione amministrativa ac- cessoria. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]