Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06547/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 / 10/2000 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 7 ottobre 2025 , il Tribunale di Napoli , in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero e in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli in data 9 luglio 2025, ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto di furto aggravato, ritenendo sussistente,a suo carico, il pericolo di recidiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ordinanza del Tribunale del riesameper il tramite del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp.att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Neldettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza dei criteri stabiliti per la prognosi di recidiva, fondata dal Tribunale sulla trasgressivapersonalità dell’indagato, gravato da due precedenti da minorenne, la quale « deve ritenersi attualizzata dai carichi pendenti».

Ciò in quanto la norma in parola preved rebb e l a possibilità di valorizzare i soli precedenti penali, dovendo il giudizio prognostico essere effettuato su dati certi e non ipotetici, come i carichi pendenti,nella specie ritenuti comunque «dirimenti»aifini dell ’ accoglimento del gravame del P ubblico ministero .

E del resto, la motivazione delrigetto della richiesta da parte de l G iudice per le indagini preliminarievidenzierebbe l ’e sistenza di un unico e precedente specifico del 2018, che non lascerebbe ipotizzare alcun pericolo attuale di ripetizione dell’illecito, escluso anchedalla scarsa gravità del reato e dalla non professionalità dell’autore, desumibile dallamodalità stessa della condotta.

3. In data 28 novembre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere r igetta to .

2. Va premesso che secondo il consolidato in dirizzo della giurisprudenza di legittimità,anche nella materia cautelare il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui esso denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che si risolvano in una di fferente valutazione delle circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito (così Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusimano, Rv 269885 -01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 -01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178 - 01).

Infatti, anche in tale materia il controllo di legittimitàè circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza, allo stato degli atti , della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro lato , l ’ assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni spese dal giudice rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv 215828 - 01 ).

Dunque , la Corte di cassazione non ha alcun potere di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e l’adeguatezza delle misure adottate , trattandosi di apprezzamenti propri del giudice di merito.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza di un pericolo concreto di recidiva a carico dell’indagato in considerazione della condanna per rapina aggravata commessa da minorenne - nel 2018 -a 4 anni di reclusione, della condanna per danneggiamento seguito da incendio, commesso in epoca antecedente alla predetta rapina, nonché dei carichi pendenti per resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 17 ottobre 2022 e per un’altra rapina, posta in essere il 25 aprile 2025.

Nondimeno, tenuto conto della modesta gravità del fatto per cui si procede, consistente nel furto aggravato di un monopattino, gli è stata applicata la misura cautelare non detentiva oggetto d’impugnazione.

In tale modo , i l Tribunale di Napoli ha fatto buon governo dei principi consolidati in tema di esigenze cautelari, secondo cui, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre ai precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a consentire un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino, come nella specie,ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep . 2014 , Rv. 258786 – 01).

La diversa opinione espressa, dul punto, dal ricorrente deve ritenersi infondata, considerata la natura stessa del giudizio cautelare, che ha a oggetto fatti non ancora accertati definitivamente, i quali possono, a loro volta, essere pacificamente utilizzati ai fini della prognosi di recidiva, nell’ambito di una valutazione globale delle circostanze della concreta vicenda.

Dunque, la decisione del Tribunale, resa con motivazione corretta, congrua logica e priva di contraddizioni, resiste pienamente alle censure svolte con l’odierno ricorso, che ha censurato la motivazione dirigetto dell’appello, opinando, unicamente,che l’unico precedente specifico, risalente al 2018, non lascerebbe ipotizzare alcun pericolo attuale di ripetizione dell’illecito.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 / 10/2000 avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleMARIA [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7 ottobre 2025 , il Tribunale di Napoli , in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero e in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli in data 9 luglio 2025, ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del delitto di furto aggravato, ritenendo sussistente,a suo carico, il pericolo di recidiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ordinanza del Tribunale del riesameper il tramite del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp.att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Neldettaglio, il ricorso denuncia , ai sensi dell ’ art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza dei criteri stabiliti per la prognosi di recidiva, fondata dal Tribunale sulla trasgressivapersonalità dell’indagato, gravato da due precedenti da minorenne, la quale « deve ritenersi attualizzata dai carichi pendenti». Ciò in quanto la norma in parola preved rebb e l a possibilità di valorizzare i soli precedenti penali, dovendo il giudizio prognostico essere effettuato su dati certi e non ipotetici, come i carichi pendenti,nella specie ritenuti comunque «dirimenti»aifini dell ’ accoglimento del gravame del P ubblico ministero . E del resto, la motivazione delrigetto della richiesta da parte de l G iudice per le indagini preliminarievidenzierebbe l ’e sistenza di un unico e precedente specifico del 2018, che non lascerebbe ipotizzare alcun pericolo attuale di ripetizione dell’illecito, escluso anchedalla scarsa gravità del reato e dalla non professionalità dell’autore, desumibile dallamodalità stessa della condotta. 3. In data 28 novembre 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere r igetta to . 2. Va premesso che secondo il consolidato in dirizzo della giurisprudenza di legittimità,anche nella materia cautelare il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui esso denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che si risolvano in una di fferente valutazione delle circostanze fattuali esaminate dal giudice di merito (così Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusimano, Rv 269885 -01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 -01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178 - 01). Infatti, anche in tale materia il controllo di legittimitàè circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato onde verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza, allo stato degli atti , della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro lato , l ’ assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni spese dal giudice rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv 215828 - 01 ). Dunque , la Corte di cassazione non ha alcun potere di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e l’adeguatezza delle misure adottate , trattandosi di apprezzamenti propri del giudice di merito. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza di un pericolo concreto di recidiva a carico dell’indagato in considerazione della condanna per rapina aggravata commessa da minorenne - nel 2018 -a 4 anni di reclusione, della condanna per danneggiamento seguito da incendio, commesso in epoca antecedente alla predetta rapina, nonché dei carichi pendenti per resistenza a pubblico ufficiale, commessa il 17 ottobre 2022 e per un’altra rapina, posta in essere il 25 aprile 2025. Nondimeno, tenuto conto della modesta gravità del fatto per cui si procede, consistente nel furto aggravato di un monopattino, gli è stata applicata la misura cautelare non detentiva oggetto d’impugnazione. In tale modo , i l Tribunale di Napoli ha fatto buon governo dei principi consolidati in tema di esigenze cautelari, secondo cui, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre ai precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell’indagato, essendo gli stessi idonei a consentire un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino, come nella specie,ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep . 2014 , Rv. 258786 – 01). La diversa opinione espressa, dul punto, dal ricorrente deve ritenersi infondata, considerata la natura stessa del giudizio cautelare, che ha a oggetto fatti non ancora accertati definitivamente, i quali possono, a loro volta, essere pacificamente utilizzati ai fini della prognosi di recidiva, nell’ambito di una valutazione globale delle circostanze della concreta vicenda. Dunque, la decisione del Tribunale, resa con motivazione corretta, congrua logica e priva di contraddizioni, resiste pienamente alle censure svolte con l’odierno ricorso, che ha censurato la motivazione dirigetto dell’appello, opinando, unicamente,che l’unico precedente specifico, risalente al 2018, non lascerebbe ipotizzare alcun pericolo attuale di ripetizione dell’illecito. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 06547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris