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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08148/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 18/11/2019- dep. 16/12/2019, confermava la sentenza con la quale in data 22/05/2015 il TRIBUNALE di NAPOLI in composizione monocratica aveva condannato CAPUTO Paolo (n. 1972) a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di truffa e di sostituzione di persona, commessi a NAPOLI il 5-8/06/2012 in danno dell'omonimo CAPUTO Paolo (n. 1954), con condanna al risarcimento del danno e con la sospensione della pena.

La condotta contestata riguardava avere adoperato artifici e raggiri consistiti, una volta ricevuto per errore da 'Finanza e futuro banca s.p.a.' una lettera di conferma di sottoscrizione di azioni del comparto 'Global megatrend selection' per l'importo di 12.000 euro, in realtà effettuata da CAPUTO Paolo (n. 1954), nell'aver richiesto il rimborso totale dei titoli anzidetti, simulando di esserne il reale intestatario.

2. CAPUTO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dei reati di cui all'art. 640 e di cui all'art. 494 cod. pen.

Rileva che la richiesta di rimborso era avvenuta facendo uso delle proprie generalità, non di quelle della persona offesa, sì che non si era manifestato alcun artificio o raggiro.

In particolare, se nel merito era stata riscontrata la truffa contrattuale, tuttavia non era stato stipulato alcun contratto che facesse ipotizzare inganni verso la vittima; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale quanto alla sussistenza dei reati di cui all'art. 640 e di cui all'art. 494 cod. pen.

Reitera l'argomento che nelle specie non vi sarebbero stati inganni, mentre difetterebbero anche gli elementi identificativi della sostituzione di persona, avendo l'imputato nella lettera di rimborso adoperato i propri dati anagrafici; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per omessa motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.

Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Poiché i primi due motivi puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei motivi proposti deriva dal loro sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza.

La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità, saldando le sue argomentazioni con quelle del TRIBUNALE, sulla identificazione degli artifici e dei raggiri della truffa nell'inoltro della richiesta di rimborso, una volta che l'imputato aveva ricevuto per un evidente errore la missiva della banca intestata al proprio omonimo, peraltro residente nella sua stessa strada, a conferma dell'evidente errore di recapito: proprio la coincidenza del nome e del cognome, pur se con una differente data di nascita, lungi dal costituire un elemento escludente l'inganno, come sostenuto nel ricorso, aveva indotto in errore la società finanziaria, che aveva liquidato l'intero ammontare del fondo, così come domandato nella missiva, peraltro inviata non a mezzo del promotore finanziario attraverso il quale era avvenuta la costituzione del fondo, bensì attraverso raccomandata.

Pure questo particolare è stato indicato come rilevante del Giudice di primo grado, perché il contatto con l'intermediario avrebbe potuto permettere il riconoscimento dello scambio di persona.

2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha inoltre confermato la sussistenza del reato di sostituzione di persona, la cui consumazione è stata funzionale alla realizzazione della truffa, ricordando che la norma incriminatrice elenca, fra le condotte che integrano l'illecito penale, non soltanto lo scambio con altra persona, bensì pure 'una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici', e che in tale categoria rientra la titolarità del rapporto dal quale era derivato il diritto a esigere il rimborso della quota: con tale argomento, fondato sull'orientamento espresso da questo Giudice di legittimità, il ricorso ha omesso di confrontarsi.

3. Inammissibile è infine il terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della non menzione della condanna.

Il condiviso e prevalente orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 11992 del 18/02/2020 dep. 10/04/2020 Rv. 278572 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso ct-13 della legittimità della "pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici"; sulla ritualità della motivazione implicita del diniego del beneficio della non menzione cf.

Sez. 3 sentenza n. 19648 del 27/02/2019, Rv. 275748 imputato [OSCURATO:PERSONA].

4. Sez. 3 con sentenza n. 3431 del 04/07/2012 (dep. 23/01/2013 Rv. 254681 imputato [OSCURATO:PERSONA]) aveva sancito - in motivazione - che "la concessione di tale beneficio - diverso da quello della sospensione condizionale della pena (...) in quanto ancorato a parametri di valutazione differenti - è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di un giudizio di valore riferito a tutte le circostanze enunciate nell'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Cass. Sez. 3^ 17.11.2009 n. 77608, Ammendola ed altri, Rv. 246183; più recentemente Cass. Sez. 4^ 14.7.2011, Allegra, Rv. 251509 con riferimento anche al dovere di motivazione in caso di mancata concessione).

Tuttavia, con specifico riguardo al dovere dì motivazione da parte del giudice di merito la giurisprudenza di questa Corte (...) ha affermato che non ricorre l'obbligo di motivazione del beneficio suddetto laddove non concedibile per difetto dei presupposti di legge (Cass. Sez. 6^ 21.4.2009 n. 20383, Bomboi, Rv. 243841). (...) l'obbligo di motivazione si appalesa necessario solo laddove con i motivi di impugnazione siano state dedotte circostanze specifiche che in base all'art. 133 cod. pen. come richiamato dall'art. 175 stress() codice, legittimano la concessione del beneficio (Cass. Sez. 4^ 29.9.1981 n. 10334, Rossi, Rv. 141000; Cass. Sez. 6^ 22.10.1981 n. 1162, Visentin, Rv. 152040; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 6^ 6.3.1980 n. 8330, Giardini, Rv. 145782; Cass. Sez. 2^ 11.10.1978 n. 488, Fuoco, Rv. 140860)".

A tali principi non si è attenuto il ricorrente, poiché la richiesta riguardante la non menzione è stata avanzata in appello nel titolo del motivo attinente al regime sanzionatorio, e poi, trattando di quest'ultimo, quale effetto della rivalutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: quindi senza che l'atto di impugnazione abbia speso argomentazioni per illustrare le ragioni della concessione del beneficio.

Più precisamente, l'ultimo dei motivi di appello articolati da CAPUTO ha contestato come incongrua ed eccessiva la pena inflitta, contrastante con la sua finalità di rieducazione, e a conclusione di tale argomentazione ha evocato, senza ulteriori specificazioni, il beneficio della non menzione.

Dunque, poiché ha correlato la concessione di quest'ultimo al rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. relativi all'insieme del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi congrua la replica della CORTE partenopea che, sottolineando il disvalore del fatto e pure il negativo comportamento successivo al medesimo, ha con ciò - replicando in esplicito sulla entità della pena - implicitamente risposto alla richiesta di concessione della non menzione.

5. In tal senso è superabile quanto sostenuto dalla sentenza della Sez. 4 n. 32963 del 04/06/2021 dep. 07/09/2021 Rv. 281787 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato".

Nella sentenza della CORTE partenopea vi è comunque, come si è detto, un riferimento al particolare disvalore del fatto, e anche della condotta a esso successiva, che non aveva mai mostrato di considerare la restituzione del maltolto: ciò che rappresenta un obiettivo implicito rigetto di ulteriori benefici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 18/11/2019- dep. 16/12/2019, confermava la sentenza con la quale in data 22/05/2015 il TRIBUNALE di NAPOLI in composizione monocratica aveva condannato CAPUTO Paolo (n. 1972) a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di truffa e di sostituzione di persona, commessi a NAPOLI il 5-8/06/2012 in danno dell'omonimo CAPUTO Paolo (n. 1954), con condanna al risarcimento del danno e con la sospensione della pena. La condotta contestata riguardava avere adoperato artifici e raggiri consistiti, una volta ricevuto per errore da 'Finanza e futuro banca s.p.a.' una lettera di conferma di sottoscrizione di azioni del comparto 'Global megatrend selection' per l'importo di 12.000 euro, in realtà effettuata da CAPUTO Paolo (n. 1954), nell'aver richiesto il rimborso totale dei titoli anzidetti, simulando di esserne il reale intestatario. 2. CAPUTO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza dei reati di cui all'art. 640 e di cui all'art. 494 cod. pen. Rileva che la richiesta di rimborso era avvenuta facendo uso delle proprie generalità, non di quelle della persona offesa, sì che non si era manifestato alcun artificio o raggiro. In particolare, se nel merito era stata riscontrata la truffa contrattuale, tuttavia non era stato stipulato alcun contratto che facesse ipotizzare inganni verso la vittima; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale quanto alla sussistenza dei reati di cui all'art. 640 e di cui all'art. 494 cod. pen. Reitera l'argomento che nelle specie non vi sarebbero stati inganni, mentre difetterebbero anche gli elementi identificativi della sostituzione di persona, avendo l'imputato nella lettera di rimborso adoperato i propri dati anagrafici; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per omessa motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. Il PROCURATORE GENERALE invia conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Poiché i primi due motivi puntano a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza dei motivi proposti deriva dal loro sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità, saldando le sue argomentazioni con quelle del TRIBUNALE, sulla identificazione degli artifici e dei raggiri della truffa nell'inoltro della richiesta di rimborso, una volta che l'imputato aveva ricevuto per un evidente errore la missiva della banca intestata al proprio omonimo, peraltro residente nella sua stessa strada, a conferma dell'evidente errore di recapito: proprio la coincidenza del nome e del cognome, pur se con una differente data di nascita, lungi dal costituire un elemento escludente l'inganno, come sostenuto nel ricorso, aveva indotto in errore la società finanziaria, che aveva liquidato l'intero ammontare del fondo, così come domandato nella missiva, peraltro inviata non a mezzo del promotore finanziario attraverso il quale era avvenuta la costituzione del fondo, bensì attraverso raccomandata. Pure questo particolare è stato indicato come rilevante del Giudice di primo grado, perché il contatto con l'intermediario avrebbe potuto permettere il riconoscimento dello scambio di persona. 2. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha inoltre confermato la sussistenza del reato di sostituzione di persona, la cui consumazione è stata funzionale alla realizzazione della truffa, ricordando che la norma incriminatrice elenca, fra le condotte che integrano l'illecito penale, non soltanto lo scambio con altra persona, bensì pure 'una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici', e che in tale categoria rientra la titolarità del rapporto dal quale era derivato il diritto a esigere il rimborso della quota: con tale argomento, fondato sull'orientamento espresso da questo Giudice di legittimità, il ricorso ha omesso di confrontarsi. 3. Inammissibile è infine il terzo motivo, riguardante il mancato riconoscimento della non menzione della condanna. Il condiviso e prevalente orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 11992 del 18/02/2020 dep. 10/04/2020 Rv. 278572 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso ct-13 della legittimità della "pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici"; sulla ritualità della motivazione implicita del diniego del beneficio della non menzione cf. Sez. 3 sentenza n. 19648 del 27/02/2019, Rv. 275748 imputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Sez. 3 con sentenza n. 3431 del 04/07/2012 (dep. 23/01/2013 Rv. 254681 imputato [OSCURATO:PERSONA]) aveva sancito - in motivazione - che "la concessione di tale beneficio - diverso da quello della sospensione condizionale della pena (...) in quanto ancorato a parametri di valutazione differenti - è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di un giudizio di valore riferito a tutte le circostanze enunciate nell'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Cass. Sez. 3^ 17.11.2009 n. 77608, Ammendola ed altri, Rv. 246183; più recentemente Cass. Sez. 4^ 14.7.2011, Allegra, Rv. 251509 con riferimento anche al dovere di motivazione in caso di mancata concessione). Tuttavia, con specifico riguardo al dovere dì motivazione da parte del giudice di merito la giurisprudenza di questa Corte (...) ha affermato che non ricorre l'obbligo di motivazione del beneficio suddetto laddove non concedibile per difetto dei presupposti di legge (Cass. Sez. 6^ 21.4.2009 n. 20383, Bomboi, Rv. 243841). (...) l'obbligo di motivazione si appalesa necessario solo laddove con i motivi di impugnazione siano state dedotte circostanze specifiche che in base all'art. 133 cod. pen. come richiamato dall'art. 175 stress() codice, legittimano la concessione del beneficio (Cass. Sez. 4^ 29.9.1981 n. 10334, Rossi, Rv. 141000; Cass. Sez. 6^ 22.10.1981 n. 1162, Visentin, Rv. 152040; nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 6^ 6.3.1980 n. 8330, Giardini, Rv. 145782; Cass. Sez. 2^ 11.10.1978 n. 488, Fuoco, Rv. 140860)". A tali principi non si è attenuto il ricorrente, poiché la richiesta riguardante la non menzione è stata avanzata in appello nel titolo del motivo attinente al regime sanzionatorio, e poi, trattando di quest'ultimo, quale effetto della rivalutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.: quindi senza che l'atto di impugnazione abbia speso argomentazioni per illustrare le ragioni della concessione del beneficio. Più precisamente, l'ultimo dei motivi di appello articolati da CAPUTO ha contestato come incongrua ed eccessiva la pena inflitta, contrastante con la sua finalità di rieducazione, e a conclusione di tale argomentazione ha evocato, senza ulteriori specificazioni, il beneficio della non menzione. Dunque, poiché ha correlato la concessione di quest'ultimo al rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. relativi all'insieme del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi congrua la replica della CORTE partenopea che, sottolineando il disvalore del fatto e pure il negativo comportamento successivo al medesimo, ha con ciò - replicando in esplicito sulla entità della pena - implicitamente risposto alla richiesta di concessione della non menzione. 5. In tal senso è superabile quanto sostenuto dalla sentenza della Sez. 4 n. 32963 del 04/06/2021 dep. 07/09/2021 Rv. 281787 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato". Nella sentenza della CORTE partenopea vi è comunque, come si è detto, un riferimento al particolare disvalore del fatto, e anche della condotta a esso successiva, che non aveva mai mostrato di considerare la restituzione del maltolto: ciò che rappresenta un obiettivo implicito rigetto di ulteriori benefici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati ì profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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