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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14685/2022

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27140-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettívamente 2021 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2980 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. JACCHIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 762/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla sentenza della Ctr nr.7407\24\2016 con cui non solo respingeva l'appello proposto dalla Stanleybet , ma anche riteneva di non accogliere l'istanza di rimettere due quesiti alla Corte Europea , considerandoli analoghi a quelli già dichiarati irricevibili .

Avverso tale sentenza la parte proponeva ricorso in cassazione (il cui esito non è noto ) e per revocazione dinnanzi alla CTR.

Il giudizio di revocazione si concludeva con sentenza della Ctr della Lombardia n. 762\2018 con cui era escluso che nel processo logico sviluppato dalla sentenza impugnata potesse scorgersi un errore di fatto revocatorio.

Avverso tale sentenza in sede di revocazione , proponeva ricorso in cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile: violazione e \o falsa applicazione degli artt. 395 co. 4 cpc e 64 DLGS n. 546\92 per non aver la Ctr ritenuto sussistente il denunciato errore di fatto in relazione all'art. 360 co. i n. 3 cpc .

Si costituiva con contro ricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli , chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile \o infondato vano il rigetto del ricorso . b: 1 VIAC Il ricorrente presentava memorie con cui chiedeva che il ricorso fosse discusso in pubblica udienza .

Ragioni della decisione In ordine all'istanza di trattazione del procedimento in pubblica udienza , il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez.

U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez.

U, n. 8093 del 23 aprile 2020).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo essendo stata specificata nella giurisprudenza di questa Corte la nozione di errore revocatorio .

Il ricorso è infondato .

Nell'ambito della estrinsecazione del processo logico del giudice la motivazione espressa appare chiara ,avendo ritenuto che rientrasse nel potere di valutazione del giudice stabilire se la normativa nazionale contrastasse con i principi unionali , e quindi il non aver rimesso la questione interpretativa alla Corte Europea non configurasse errore di fatto .La parte non considera che il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea con la formulazione dei relativi quesiti non sono nella disponibilità della parte , ma del giudice sempre che ravvisi quantomeno un dubbio circa la interpretazione della legge nazionale in rapporto alla normativa unionale .

Nel caso poiché il dubbio circa la divergenza tra diritto unionale e diritto nazionale è della parte , avendo sollecitato il rinvio pregiudiziale non accolto, è irrilevante nell'ambito della revocazione ma tutt'al più può costituire errore di diritto.

Il concetto di fatto delineato dal legislatore ai fini della revocazione implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto e \ o alla normativa .

Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso .

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente,che liquida in euro 30 o 0,0 o oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27140-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettívamente 2021 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2980 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. JACCHIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 762/2018 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla sentenza della Ctr nr.7407\24\2016 con cui non solo respingeva l'appello proposto dalla Stanleybet , ma anche riteneva di non accogliere l'istanza di rimettere due quesiti alla Corte Europea , considerandoli analoghi a quelli già dichiarati irricevibili . Avverso tale sentenza la parte proponeva ricorso in cassazione (il cui esito non è noto ) e per revocazione dinnanzi alla CTR. Il giudizio di revocazione si concludeva con sentenza della Ctr della Lombardia n. 762\2018 con cui era escluso che nel processo logico sviluppato dalla sentenza impugnata potesse scorgersi un errore di fatto revocatorio. Avverso tale sentenza in sede di revocazione , proponeva ricorso in cassazione il contribuente affidandosi ad un unico motivo così sintetizzabile: violazione e \o falsa applicazione degli artt. 395 co. 4 cpc e 64 DLGS n. 546\92 per non aver la Ctr ritenuto sussistente il denunciato errore di fatto in relazione all'art. 360 co. i n. 3 cpc . Si costituiva con contro ricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli , chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile \o infondato vano il rigetto del ricorso . b: 1 VIAC Il ricorrente presentava memorie con cui chiedeva che il ricorso fosse discusso in pubblica udienza . Ragioni della decisione In ordine all'istanza di trattazione del procedimento in pubblica udienza , il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Sez. U, n. 14437 del 5 giugno 2018), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppure nuovo essendo stata specificata nella giurisprudenza di questa Corte la nozione di errore revocatorio . Il ricorso è infondato . Nell'ambito della estrinsecazione del processo logico del giudice la motivazione espressa appare chiara ,avendo ritenuto che rientrasse nel potere di valutazione del giudice stabilire se la normativa nazionale contrastasse con i principi unionali , e quindi il non aver rimesso la questione interpretativa alla Corte Europea non configurasse errore di fatto .La parte non considera che il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea con la formulazione dei relativi quesiti non sono nella disponibilità della parte , ma del giudice sempre che ravvisi quantomeno un dubbio circa la interpretazione della legge nazionale in rapporto alla normativa unionale . Nel caso poiché il dubbio circa la divergenza tra diritto unionale e diritto nazionale è della parte , avendo sollecitato il rinvio pregiudiziale non accolto, è irrilevante nell'ambito della revocazione ma tutt'al più può costituire errore di diritto. Il concetto di fatto delineato dal legislatore ai fini della revocazione implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto e \ o alla normativa . Pertanto, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza. P. Q.M La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della controricorrente,che liquida in euro 30 o 0,0 o oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i bis dello stesso ar