CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la difesa lamenta: I) Erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di penale responsabilità dell'imputato per insussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo; II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; III) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito sulla base di un percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati, con cui il ricorrente omette un effettivo confronto; la Corte territoriale ed il Tribunale, infatti, hanno indicato sia gli elementi concreti da cui desumere la prova del dolo (entità dello scarto tra reddito dichiarato e reddito effettivo), sia le ragioni per le quali la mancata, debita indicazione dei redditi di tutti i componenti della famiglia anagrafica del ricorrente - uno dei quali era stato pretermesso - fosse frutto di una volontà deliberata dell'imputato (sul punto i giudici, con argomentare logico, hanno evidenziato l'inverosimiglianza della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse allontanato dal nucleo familiare fin dall'età di 15 anni, mantenendo la residenza anagrafica presso l'abitazione dei genitori e come lo stesso fosse stato, invece, indicato nella domanda quale familiare convivente). Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che la motivazione offerta in sentenza è immune da censure: facendo buon governo dell'istituto, la Corte di merito ha correttamente escluso, alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, che il fatto, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle risultanze istruttorie, non fosse di speciale tenuità. Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali e l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). Considerato, quanto alla dosimetria della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice, considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2