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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39361/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà in data 10 maggio 2022.

Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta.

E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri idella concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj).

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, [OSCURATO:PERSONA]).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Dalle informazioni acquisite tramite il servizio Informatico penitenziario del Ministero della Giustizia, risulta che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato rimesso in libertà in data 10 maggio 2022. Detta circostanza di fatto evidenzia che nell'attualità il ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo cessata la espiazione della pena, presupposto della domanda di ammissione alla misura alternativa richiesta. E' stato chiarito che il requisito dell'interesse alla impugnazione deve avere i caratteri idella concretezza e della attualità, e quindi sussistere, non solo al momento della presentazione della impugnazione, ma anche in quello della decisione della medesima (vedi SU n. 10372/1995, Serafino; SU n. 20/1997, Vitale; SU n. 6624/2012, Marinaj). Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto per sopravvenuta carenza di interesse, e non ricorrono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria (vedi Cass. Sez. 3 25.1.2012, n. 8025, Oliviero; Cass. Sez. 2 17.6.2006, n. 30669, [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 39361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris