CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20771/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05S1EKQ nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di violenza privata; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che, pertanto, si rivelano generiche; ed invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M* Furcíona 41110 zia