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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12970/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 14916-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente de] CDA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dal PROF.

AVV. [OSCURATO:PERSONA]llA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 138; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], PIAZZA DELL'OROLOGIO, 7; 9A6 controricorrente avverso la sentenza n. 830/2017 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata in data 9/11/2017; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] TNS, all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, aveva dato in locazione l'ex officina Bosco ad uso industriale, unitamente all'uso di un'area finitima, a [OSCURATO:SOCIETA], con patto per l'acquisto.

Come previsto dall'art. 16 del contratto l'odierna ricorrente era subentrata alla Comesa nella conduzione del suddetto compendio immobiliare.

Con atto notificato in data 15 ottobre 2015, TNS Consorzio intimava a [OSCURATO:PERSONA] sfratto per morosità e contestualmente il pagamento di euro 1.700.680,00 per i canoni di locazione relativi agli anni 2014 e 2015 oltre al pagamento dei canoni successivi a scadere fino all'esecuzione dello sfratto.

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 82/2017, dichiarava risolto per inadempimento il contratto e condannava la conduttrice al rilascio dei beni ed al pagamento di euro 2.782.042,84.

La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, dall'odierna ricorrente, e, in via incidentale, dal Consorzio, accoglieva parzialmente l'appello incidentale con cui era stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione dovuti relativamente alle mensilità ed agli anni successivi alla sentenza di primo grado scaduti e a scadere fino al rilascio nonché alla corresponsione dell'aggiornamento annuale pattuito all'art. 3 comma 5 del contratto, degli interessi da ogni singola scadenza; rigettava nel merito l'appello principale e, per l'effetto, condannava la conduttrice al pagamento di euro 3.875.208,00 a titolo di canoni maturati fino all'aprile 2017 nonché al pagamento di tutti i canoni maturati e maturandi successivamente fino al rilascio, al netto degli accessori, con detrazione del canone già corrisposto fino al 27 aprile 2017; confermava nel resto la sentenza gravata. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta decisione articolando dieci motivi.

Resiste con controricorso TNS Consorzio.

Il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.

Ragioni della decisione: 1.Con il primo motivo è denunciata la violazione falsa applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello dichiarato risolto il contratto sull'erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse opposto agli inadempimenti del TNS Consorzio il diritto di stazionare nel complesso immobiliare senza corrispettivo, ove, invece, era stato eccepito che il non corretto adempimento dell'obbligo di corrispondere il canone non integrasse grave inadempimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1576, 1577, 1476, 1460 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'art. 9 del contratto di locazione esonerasse il Consorzio della specifica obbligazione di fornire il complesso industriale di funzionalità standard e per avere, di conseguenza, per avere omesso di riconoscerle il diritto ad una riduzione del corrispettivo, imputando al corrispettivo/canone il corrispondente esborso sostitutivo dell'altri inadempimento, per non aver valutato la denuncia dei vizi relativi al complesso immobiliare fatta da [OSCURATO:PERSONA] prima di subentrare a Comesa.3.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1430, 1431, 1432 e 1360 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

In particolare, vengono denunciati l'omesso esame e la non corretta interpretazione del documento - contratto, per avere la Corte territoriale ritenuto che la stima del valore del complesso immobiliare fosse stata assunta, prima nel bando e successivamente nella stipula del contratto, a prescindere dalla procedura di calcolo, mentre il contratto risulterebbe avere assunto la stima, viziata da errore di calcolo, quale presupposto logico della valorizzazione del bene immobile.

In aggiunta, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto ricorrente un vizio della volontà e non un errore di calcolo che avrebbe giustificato una rettifica dell'operazione matematica e di conseguenza avrebbe omesso di rilevare che la mancanza di rettifica da parte del Consorzio costituiva un grave inadempimento.

4. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1352, 1406 e 2729 c.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il consenso dei conduttori ceduti in base ad un uso illegittimo delle presunzioni, atteso che la modifica di contratti redatti per iscritto, quindi anche le modificazioni soggettive derivanti dalla cessione, avrebbero richiesto la forma scritta.

Peraltro, l'art. 16 di tutti i contratti che secondo il Consorzio sarebbero stati ceduti disponeva proprio che qualunque modifica dei contratti avrebbe dovuto essere fatta e provata per iscritto.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965, 1976, 1362 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., ed anche l'omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che la comunicazione della risoluzione del contratto e la conseguente messa in mora erano state indirizzate a Comesa nonostante ad essa fosse succeduta [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre la Corte territoriale avrebbe trascurato il collegamento negoziale esistente tra il contratto di locazione e la transazione sul canone di locazione, perciò erroneamente avrebbe ritenuto la rinuncia comunicata dal Consorzio riferita alla sola risoluzione del contratto e non anche all'accordo transattivo.

6. Con il sesto motivo la società ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver violato e/o falsamente applicato l'art. 53 Cost., correlato all'art. 1418 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per non aver dichiarato nulla la clausola di traslazione dell'imposta patrimoniale, ICI, prima, IMU, poi, sul conduttore e non averne rilevato la illegittimità perché ponente a carico dell'aggiudicatario un onere ulteriore rispetto a quello previsto dal bando.

7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e conseguente travisamento del fatto, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1193 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. conseguente ad ulteriore omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La tesi della ricorrente è che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto, travisandola, dell'imputazione delle somme versate espressamente a canoni, come sarebbe risultato dai bonifici effettuati che indicavano nella causale la dicitura canoni di locazione e dalla nota che imputava a canoni la somma di euro 217.700,00 versata tramite 23 assegni circolari del 2014, con conseguente erronea quantificazione della morosità ed erronea valutazione della rilevanza solutoria dell'inadempimento.

8. Con l'ottavo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato la risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, senza che ve ne fossero i presupposti.

9. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1571 e 1591 c.c. e dei canoni interpretativi di cui all'art. 1367 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per averla la sentenza condannata al pagamento di un corrispettivo pari a quello mensile contrattualmente previsto anche per il periodo successivo alla dichiarazione di rivoluzione del contratto, nonostante i corrispettivi non fossero previsti integralmente quale contropartita per l'utilizzo dell'immobile, ma anche in conto prezzo.

10. Con il decimo ed ultimo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1352, 1362, 1430, 1460, 1461, 1575, 1577, 1578, 1965, 1193, 1976 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per essere stata condannata al pagamento delle somme richieste dal consorzio a titolo di canone, sulla base del mero conteggio da quest'ultimo prodotto che era stato contestato sotto tutti i profili.

11. Deve darsi atto che con atto notificato in data 10 fehbra-‘ 2022 parte ricorrente ha dichiarato di avere raggiunto un accordo con il Consorzio TNS, contemplante anche la compensazione doHo spese di lite, e di rinunciare, non avendo più interesse, al r cors( in oggetto.

12. Il suddetto atto di rinuncia è formalmente perfetto, in quanto sottoscritto dai procuratori della parte, muniti del relativo potere (art. 390 c.p.c., comma 2) ed è stata accettato, con medesime modalità dalla controricorrente, anche relativamente alla compensazione delle spese di lite.

13. Ne consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese.

14. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

PQM La Corte dichiara estinto il processo di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14916-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente de] CDA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dal PROF. AVV. [OSCURATO:PERSONA]llA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 138; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA], PIAZZA DELL'OROLOGIO, 7; 9A6 controricorrente avverso la sentenza n. 830/2017 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata in data 9/11/2017; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] TNS, all'esito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, aveva dato in locazione l'ex officina Bosco ad uso industriale, unitamente all'uso di un'area finitima, a [OSCURATO:SOCIETA], con patto per l'acquisto. Come previsto dall'art. 16 del contratto l'odierna ricorrente era subentrata alla Comesa nella conduzione del suddetto compendio immobiliare. Con atto notificato in data 15 ottobre 2015, TNS Consorzio intimava a [OSCURATO:PERSONA] sfratto per morosità e contestualmente il pagamento di euro 1.700.680,00 per i canoni di locazione relativi agli anni 2014 e 2015 oltre al pagamento dei canoni successivi a scadere fino all'esecuzione dello sfratto. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 82/2017, dichiarava risolto per inadempimento il contratto e condannava la conduttrice al rilascio dei beni ed al pagamento di euro 2.782.042,84. La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, investita del gravame, in via principale, dall'odierna ricorrente, e, in via incidentale, dal Consorzio, accoglieva parzialmente l'appello incidentale con cui era stata chiesta la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei canoni di locazione dovuti relativamente alle mensilità ed agli anni successivi alla sentenza di primo grado scaduti e a scadere fino al rilascio nonché alla corresponsione dell'aggiornamento annuale pattuito all'art. 3 comma 5 del contratto, degli interessi da ogni singola scadenza; rigettava nel merito l'appello principale e, per l'effetto, condannava la conduttrice al pagamento di euro 3.875.208,00 a titolo di canoni maturati fino all'aprile 2017 nonché al pagamento di tutti i canoni maturati e maturandi successivamente fino al rilascio, al netto degli accessori, con detrazione del canone già corrisposto fino al 27 aprile 2017; confermava nel resto la sentenza gravata. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta decisione articolando dieci motivi. Resiste con controricorso TNS Consorzio. Il ricorso è stato trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c. Ragioni della decisione: 1.Con il primo motivo è denunciata la violazione falsa applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'Appello dichiarato risolto il contratto sull'erroneo presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse opposto agli inadempimenti del TNS Consorzio il diritto di stazionare nel complesso immobiliare senza corrispettivo, ove, invece, era stato eccepito che il non corretto adempimento dell'obbligo di corrispondere il canone non integrasse grave inadempimento. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1576, 1577, 1476, 1460 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto che l'art. 9 del contratto di locazione esonerasse il Consorzio della specifica obbligazione di fornire il complesso industriale di funzionalità standard e per avere, di conseguenza, per avere omesso di riconoscerle il diritto ad una riduzione del corrispettivo, imputando al corrispettivo/canone il corrispondente esborso sostitutivo dell'altri inadempimento, per non aver valutato la denuncia dei vizi relativi al complesso immobiliare fatta da [OSCURATO:PERSONA] prima di subentrare a Comesa.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l'art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1430, 1431, 1432 e 1360 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, vengono denunciati l'omesso esame e la non corretta interpretazione del documento - contratto, per avere la Corte territoriale ritenuto che la stima del valore del complesso immobiliare fosse stata assunta, prima nel bando e successivamente nella stipula del contratto, a prescindere dalla procedura di calcolo, mentre il contratto risulterebbe avere assunto la stima, viziata da errore di calcolo, quale presupposto logico della valorizzazione del bene immobile. In aggiunta, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto ricorrente un vizio della volontà e non un errore di calcolo che avrebbe giustificato una rettifica dell'operazione matematica e di conseguenza avrebbe omesso di rilevare che la mancanza di rettifica da parte del Consorzio costituiva un grave inadempimento. 4. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1352, 1406 e 2729 c.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il consenso dei conduttori ceduti in base ad un uso illegittimo delle presunzioni, atteso che la modifica di contratti redatti per iscritto, quindi anche le modificazioni soggettive derivanti dalla cessione, avrebbero richiesto la forma scritta. Peraltro, l'art. 16 di tutti i contratti che secondo il Consorzio sarebbero stati ceduti disponeva proprio che qualunque modifica dei contratti avrebbe dovuto essere fatta e provata per iscritto. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1965, 1976, 1362 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., ed anche l'omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che la comunicazione della risoluzione del contratto e la conseguente messa in mora erano state indirizzate a Comesa nonostante ad essa fosse succeduta [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre la Corte territoriale avrebbe trascurato il collegamento negoziale esistente tra il contratto di locazione e la transazione sul canone di locazione, perciò erroneamente avrebbe ritenuto la rinuncia comunicata dal Consorzio riferita alla sola risoluzione del contratto e non anche all'accordo transattivo. 6. Con il sesto motivo la società ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di aver violato e/o falsamente applicato l'art. 53 Cost., correlato all'art. 1418 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., per non aver dichiarato nulla la clausola di traslazione dell'imposta patrimoniale, ICI, prima, IMU, poi, sul conduttore e non averne rilevato la illegittimità perché ponente a carico dell'aggiudicatario un onere ulteriore rispetto a quello previsto dal bando. 7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e conseguente travisamento del fatto, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 1193 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. conseguente ad ulteriore omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La tesi della ricorrente è che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto, travisandola, dell'imputazione delle somme versate espressamente a canoni, come sarebbe risultato dai bonifici effettuati che indicavano nella causale la dicitura canoni di locazione e dalla nota che imputava a canoni la somma di euro 217.700,00 versata tramite 23 assegni circolari del 2014, con conseguente erronea quantificazione della morosità ed erronea valutazione della rilevanza solutoria dell'inadempimento. 8. Con l'ottavo motivo la ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale dichiarato la risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, senza che ve ne fossero i presupposti. 9. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1571 e 1591 c.c. e dei canoni interpretativi di cui all'art. 1367 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per averla la sentenza condannata al pagamento di un corrispettivo pari a quello mensile contrattualmente previsto anche per il periodo successivo alla dichiarazione di rivoluzione del contratto, nonostante i corrispettivi non fossero previsti integralmente quale contropartita per l'utilizzo dell'immobile, ma anche in conto prezzo. 10. Con il decimo ed ultimo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1352, 1362, 1430, 1460, 1461, 1575, 1577, 1578, 1965, 1193, 1976 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per essere stata condannata al pagamento delle somme richieste dal consorzio a titolo di canone, sulla base del mero conteggio da quest'ultimo prodotto che era stato contestato sotto tutti i profili. 11. Deve darsi atto che con atto notificato in data 10 fehbra-‘ 2022 parte ricorrente ha dichiarato di avere raggiunto un accordo con il Consorzio TNS, contemplante anche la compensazione doHo spese di lite, e di rinunciare, non avendo più interesse, al r cors( in oggetto. 12. Il suddetto atto di rinuncia è formalmente perfetto, in quanto sottoscritto dai procuratori della parte, muniti del relativo potere (art. 390 c.p.c., comma 2) ed è stata accettato, con medesime modalità dalla controricorrente, anche relativamente alla compensazione delle spese di lite. 13. Ne consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese. 14. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. PQM La Corte dichiara estinto il processo di C
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