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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08085/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza dell'Il luglio 2024, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sottoposto, con ordinanza del 28 giugno 2010 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto, nella qualità di dirigente [OSCURATO:SOCIETA] responsabile della sezione manutenzione, era gravemente indiziato di essersi associato con più persone al fine di commettere delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione in relazione ad appalti e affidamenti dei lavori di manutenzione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in particolare favorendo la FD costruzioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Antonio.

La misura era stata tramutata nella meno afflittiva misura degli arresti domiciliari il 26 luglio 2010, poi definitivamente revocata il 15 ottobre 2010, data in cui veniva applicata una misura non custodiale. [OSCURATO:PERSONA] era stato poi assolto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 19 giugno 2017, confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 12 ottobre 2021, divenuta irrevocabile.

2. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse tenuto un comportamento idoneo a integrare un'ipotesi di colpa grave ostativa all'accoglimento della richiesta, consistente nell'aver intrattenuto rapporti poco trasparenti con gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], emergenti dal tenore delle intercettazioni telefoniche citate nell'ordinanza impugnata.

La Corte sottolineava altresì il mendacio del Carassai nell'interrogatorio reso al PM il 24 luglio 2010, svoltosi dietro richiesta dell'imputato che si era avvalso in un primo momento della facoltà di non rispondere.

In particolare, il Carassai avrebbe mentito sostenendo che il progetto relativo al pastificio era partito nel novembre 2009, poichè dalle intercettazioni emergeva invece che sin dall'ottobre 2009 il figlio del Carassai e uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] parlavano del pastificio.

Da ciò poteva dedursi che il Carassai aveva falsamente posticipato la collocazione temporale del progetto imprenditoriale per evitare ogni collegamento con la propria posizione in [OSCURATO:SOCIETA], posto che egli si era dimesso nel novembre 2009.

3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b), in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., e lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione era illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze processuali.

Il provvedimento impugnato aveva riportato alcuni stralci della sentenza assolutoria senza considerarne il contenuto complessivo.

Il Tribunale di Napoli, nell'assolvere il Carassai, aveva testualmente sottolineato le gravi carenze investigative e la palese insufficienza degli esiti delle intercettazioni telefoniche.

Il deficit investigativo, evidenziato nelle sentenze assolutorie, era stato posto a fondamento della richiesta di riparazione, ma la Corte territoriale aveva basato il proprio provvedimento su profili di colpa emergenti proprio dalle risultanze investigative considerate gravemente carenti.

Ciò, pertanto, rendeva illogico tutto l'impianto motivazionale della decisione del giudice della riparazione.

Anche il giudizio sui profili di colpa era viziato da manifesta illogicità.

Non era stato considerato che le risultanze delle intercettazioni erano state giudicate del tutto irrilevanti rispetto agli addebiti contestati e che le predette intercettazioni non avevano mai riguardato il Carassai, ma il figlio di quest'ultimo o soggetti diversi ( il computato [OSCURATO:PERSONA] e la madre).

Si trattava, dunque, di condotte che non erano state poste in essere dall'imputato, e pertanto non poteva essere rilevata, nei suoi confronti, alcuna colpa grave.

Quanto al rilevato comportamento colposo in sede processuale, la Corte napoletana era incorsa in un grave travisamento delle circostanze, posto che la costituzione della società del figlio [OSCURATO:PERSONA] risale, come da atto costitutivo, al novembre 2009, e le dimissioni da [OSCURATO:SOCIETA] sono datate 31 dicembre 2009 ( anziché, come sostenuto nell'ordinanza impugnata, novembre 2009).

Non era pertanto sorretta da alcun argomento la tesi secondo cui il Carassai avrebbe mentito collocando nel novembre 2009 il progetto relativo alla costituzione della società del figlio al fine di allontanare da sé i sospetti di un collegamento tra le funzioni rivestite in [OSCURATO:SOCIETA] e il finanziamento della società da parte degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], posto che fino al 31 dicembre 2009 il Carassai era rimasto in servizio presso [OSCURATO:SOCIETA].

Inoltre, il supposto mendacio comunque non avrebbe avuto rilievo alcuno nella determinazione cautelare, non essendo direttamente ricollegato al quadro indiziario relativo ai reati contestati.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. L'Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez.

Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263).

3. Nel caso di specie il giudice della riparazione ha valorizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche che, se sono state ritenute irrilevanti rispetto all'accertamento della colpevolezza riguardo ai reati contestati, sono state però correttamente valutate ai fini di evidenziare condotte integranti comportamenti gravemente colposi, definiti dalla stessa sentenza assolutoria quali condotte rivelatrici di "uno scenario dai contorni a dir poco equivoci".

E' invero consolidato il principio secondo cui il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867 01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 - 01).

4. Va allora rammentato che oggetto della contestazione di cui al capo C) della imputazione era la dazione di utilità da parte degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], titolari della società FD, consistenti anche nella corresponsione, in favore del ricorrente e dei suoi famliari, di un finanziamento per favorire la costituzione di un pastificio artigianale, iniziativa imprenditoriale intrapresa dal Carassai con il figlio Leonardo.

Come sottolineato nel provvedimento impugnato, nella conversazione intercorsa il 13 ottobre 2009 tra il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente che il Leonardo comunica al [OSCURATO:PERSONA] le perplessità del padre ( l'odierno ricorrente) nel rendere ufficiale il progetto imprenditoriale.

In particolare, alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] se" il pastificio parte", il giovane risponde di essersi confrontato con il padre ( stavo a dire con papà) osservando che " l'unico problema potrebbe essere ... se fanno controlli incrociati viene fuori ... il discorso del.. ci si può trovare "cazzi tuoi e di lui"; a tali considerazioni l'imprenditore risponde "non la faccio come FD .. intesto a mia moglie tutte le proprietà".

Come rilevato dalla Corte partenopea con argomentazioni non illogiche, detta conversazione rivela la preoccupazione dell'odierno ricorrente riguardo alla pubblicità dell'operazione di partecipazione della FD al progetto imprenditoriale facente capo alla famiglia Carassai, in quanto, con " controlli incrociati" si sarebbero potuti dsivelare affari pregressi riconducibili a lui e ai [OSCURATO:PERSONA].

E, sottolinea il provvedimento impugnato, l'imprenditore, condividendo la prudenza del Carassai, propone di schermare la paternità dell'investimento (" intesto a mia moglie tutte le proprietà").

Non si tratta, dunque, come dedotto dal ricorrente, di una mera conversazione tra terzi dalla quale non potrebbe emergere l'accertamento di condotte gravemente colpose: le argomentazioni della ordinanza impugnata, al contrario, ben evidenziano come l'atteggiamento prudente e timoroso in ordine alla rivelazione della provenienza dell'investimento, palesemente volto a celare che fossero scoperti pregressi rapporti ("cazzi tuoi e di lui"), integra certamente elemento idoneo a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della commissione dell'illecito.

Peraltro, la Corte non manca di sottolineare come l'equivocità della relazione tra i [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente mentre quest'ultimo era [OSCURATO:PERSONA] fosse stata riscontrata dal contenuto di altra conversazione intercettata tra uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la madre che, criticando la scelta dei figli di voler investire denaro nel pastificio della famiglia Carassai, affermava che l'odierno ricorrente " già lo aveva avuto mano mano, mano mano già Io aveva avuto".

5. Si tratta dunque di argomentazioni rispettose dei consolidati principi sopra ricordati, essendo stato adeguatamente evidenziato come, pur in mancanza di prova certa circa la materiale realizzazione dei reati, la condotta sopra descritta aveva comunque potuto ingenerare, nella autorità procedente, la falsa apparenza del coinvolgimento del Carassai negli illeciti contestati.

6. In ordine alla valutazione del comportamento processuale del ricorrente va invece osservato che, alla luce delle precisazioni di cui al ricorso ( collocazione temporale delle dimissioni del Carassai da [OSCURATO:SOCIETA], risalenti al 31 dicembre 2009) non sono ravvisabili gli estremi del mandaci° rilevato dalla Corte territoriale.

7. La sussistenza della condotta extraprocessuale integrante colpa grave ostativa conduce comunque al rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del Ministero resistente, liquidate come dal dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Avvocatura resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza dell'Il luglio 2024, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sottoposto, con ordinanza del 28 giugno 2010 emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto, nella qualità di dirigente [OSCURATO:SOCIETA] responsabile della sezione manutenzione, era gravemente indiziato di essersi associato con più persone al fine di commettere delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione in relazione ad appalti e affidamenti dei lavori di manutenzione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in particolare favorendo la FD costruzioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Antonio. La misura era stata tramutata nella meno afflittiva misura degli arresti domiciliari il 26 luglio 2010, poi definitivamente revocata il 15 ottobre 2010, data in cui veniva applicata una misura non custodiale. [OSCURATO:PERSONA] era stato poi assolto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 19 giugno 2017, confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 12 ottobre 2021, divenuta irrevocabile. 2. La Corte territoriale rigettava l'istanza di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse tenuto un comportamento idoneo a integrare un'ipotesi di colpa grave ostativa all'accoglimento della richiesta, consistente nell'aver intrattenuto rapporti poco trasparenti con gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], emergenti dal tenore delle intercettazioni telefoniche citate nell'ordinanza impugnata. La Corte sottolineava altresì il mendacio del Carassai nell'interrogatorio reso al PM il 24 luglio 2010, svoltosi dietro richiesta dell'imputato che si era avvalso in un primo momento della facoltà di non rispondere. In particolare, il Carassai avrebbe mentito sostenendo che il progetto relativo al pastificio era partito nel novembre 2009, poichè dalle intercettazioni emergeva invece che sin dall'ottobre 2009 il figlio del Carassai e uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] parlavano del pastificio. Da ciò poteva dedursi che il Carassai aveva falsamente posticipato la collocazione temporale del progetto imprenditoriale per evitare ogni collegamento con la propria posizione in [OSCURATO:SOCIETA], posto che egli si era dimesso nel novembre 2009. 3. Ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b), in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen., e lett. e), cod. proc. pen. La motivazione era illogica e contraddittoria rispetto alle risultanze processuali. Il provvedimento impugnato aveva riportato alcuni stralci della sentenza assolutoria senza considerarne il contenuto complessivo. Il Tribunale di Napoli, nell'assolvere il Carassai, aveva testualmente sottolineato le gravi carenze investigative e la palese insufficienza degli esiti delle intercettazioni telefoniche. Il deficit investigativo, evidenziato nelle sentenze assolutorie, era stato posto a fondamento della richiesta di riparazione, ma la Corte territoriale aveva basato il proprio provvedimento su profili di colpa emergenti proprio dalle risultanze investigative considerate gravemente carenti. Ciò, pertanto, rendeva illogico tutto l'impianto motivazionale della decisione del giudice della riparazione. Anche il giudizio sui profili di colpa era viziato da manifesta illogicità. Non era stato considerato che le risultanze delle intercettazioni erano state giudicate del tutto irrilevanti rispetto agli addebiti contestati e che le predette intercettazioni non avevano mai riguardato il Carassai, ma il figlio di quest'ultimo o soggetti diversi ( il computato [OSCURATO:PERSONA] e la madre). Si trattava, dunque, di condotte che non erano state poste in essere dall'imputato, e pertanto non poteva essere rilevata, nei suoi confronti, alcuna colpa grave. Quanto al rilevato comportamento colposo in sede processuale, la Corte napoletana era incorsa in un grave travisamento delle circostanze, posto che la costituzione della società del figlio [OSCURATO:PERSONA] risale, come da atto costitutivo, al novembre 2009, e le dimissioni da [OSCURATO:SOCIETA] sono datate 31 dicembre 2009 ( anziché, come sostenuto nell'ordinanza impugnata, novembre 2009). Non era pertanto sorretta da alcun argomento la tesi secondo cui il Carassai avrebbe mentito collocando nel novembre 2009 il progetto relativo alla costituzione della società del figlio al fine di allontanare da sé i sospetti di un collegamento tra le funzioni rivestite in [OSCURATO:SOCIETA] e il finanziamento della società da parte degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], posto che fino al 31 dicembre 2009 il Carassai era rimasto in servizio presso [OSCURATO:SOCIETA]. Inoltre, il supposto mendacio comunque non avrebbe avuto rilievo alcuno nella determinazione cautelare, non essendo direttamente ricollegato al quadro indiziario relativo ai reati contestati. 4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come noto, la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto" (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 3. Nel caso di specie il giudice della riparazione ha valorizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche che, se sono state ritenute irrilevanti rispetto all'accertamento della colpevolezza riguardo ai reati contestati, sono state però correttamente valutate ai fini di evidenziare condotte integranti comportamenti gravemente colposi, definiti dalla stessa sentenza assolutoria quali condotte rivelatrici di "uno scenario dai contorni a dir poco equivoci". E' invero consolidato il principio secondo cui il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867 01; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, Rv. 271739 - 01). 4. Va allora rammentato che oggetto della contestazione di cui al capo C) della imputazione era la dazione di utilità da parte degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], titolari della società FD, consistenti anche nella corresponsione, in favore del ricorrente e dei suoi famliari, di un finanziamento per favorire la costituzione di un pastificio artigianale, iniziativa imprenditoriale intrapresa dal Carassai con il figlio Leonardo. Come sottolineato nel provvedimento impugnato, nella conversazione intercorsa il 13 ottobre 2009 tra il figlio dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente che il Leonardo comunica al [OSCURATO:PERSONA] le perplessità del padre ( l'odierno ricorrente) nel rendere ufficiale il progetto imprenditoriale. In particolare, alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] se" il pastificio parte", il giovane risponde di essersi confrontato con il padre ( stavo a dire con papà) osservando che " l'unico problema potrebbe essere ... se fanno controlli incrociati viene fuori ... il discorso del.. ci si può trovare "cazzi tuoi e di lui"; a tali considerazioni l'imprenditore risponde "non la faccio come FD .. intesto a mia moglie tutte le proprietà". Come rilevato dalla Corte partenopea con argomentazioni non illogiche, detta conversazione rivela la preoccupazione dell'odierno ricorrente riguardo alla pubblicità dell'operazione di partecipazione della FD al progetto imprenditoriale facente capo alla famiglia Carassai, in quanto, con " controlli incrociati" si sarebbero potuti dsivelare affari pregressi riconducibili a lui e ai [OSCURATO:PERSONA]. E, sottolinea il provvedimento impugnato, l'imprenditore, condividendo la prudenza del Carassai, propone di schermare la paternità dell'investimento (" intesto a mia moglie tutte le proprietà"). Non si tratta, dunque, come dedotto dal ricorrente, di una mera conversazione tra terzi dalla quale non potrebbe emergere l'accertamento di condotte gravemente colpose: le argomentazioni della ordinanza impugnata, al contrario, ben evidenziano come l'atteggiamento prudente e timoroso in ordine alla rivelazione della provenienza dell'investimento, palesemente volto a celare che fossero scoperti pregressi rapporti ("cazzi tuoi e di lui"), integra certamente elemento idoneo a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della commissione dell'illecito. Peraltro, la Corte non manca di sottolineare come l'equivocità della relazione tra i [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente mentre quest'ultimo era [OSCURATO:PERSONA] fosse stata riscontrata dal contenuto di altra conversazione intercettata tra uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e la madre che, criticando la scelta dei figli di voler investire denaro nel pastificio della famiglia Carassai, affermava che l'odierno ricorrente " già lo aveva avuto mano mano, mano mano già Io aveva avuto". 5. Si tratta dunque di argomentazioni rispettose dei consolidati principi sopra ricordati, essendo stato adeguatamente evidenziato come, pur in mancanza di prova certa circa la materiale realizzazione dei reati, la condotta sopra descritta aveva comunque potuto ingenerare, nella autorità procedente, la falsa apparenza del coinvolgimento del Carassai negli illeciti contestati. 6. In ordine alla valutazione del comportamento processuale del ricorrente va invece osservato che, alla luce delle precisazioni di cui al ricorso ( collocazione temporale delle dimissioni del Carassai da [OSCURATO:SOCIETA], risalenti al 31 dicembre 2009) non sono ravvisabili gli estremi del mandaci° rilevato dalla Corte territoriale. 7. La sussistenza della condotta extraprocessuale integrante colpa grave ostativa conduce comunque al rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del Ministero resistente, liquidate come dal dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Avvocatura resistente in questo giudizio di legittimità che liquida in euro mille.
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