CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestano, il primo, la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta provenienza della querela da soggetto legittimato, della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascrittogli, ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio; il secondo, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 16), 18) e 20) ascrittigli; il terzo, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascrittogli; il quarto, la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta provenienza della querela da soggetto legittimato, della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di truffa ascrittogli, ed alla conclusiva determinazione del trattamento sanzionatorio, considerato che i motivi di ricorso degli imputati non sono consentiti, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [si vedano, in particolare, pag. 12 ss. quanto alle doglianze del Casula; pag. 17 ss. quanto alle doglianze del [OSCURATO:PERSONA]; pag. 10 quanto alle doglianze del Rini, con correzione di errore materiale riguardante l'indicazione del capo d'imputazione in ordine al quale l'imputato ha riportato condanna, capo 20), e non 26); pag. 12 ss. quanto alle doglianze del Trudu]; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 Il Consiglier1e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani, [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT.t,TO