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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23012/2026

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izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Gela n.164/2025 (N.R.G. 894/2020),che il ricorrente dichiara “emessa” il giorno 01/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19206/2025Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 23012/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Gela n.164/2025 (N.R.G. 894/2020),che il ricorrente dichiara “emessa” il giorno 01/04/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 19206/2025Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 23012/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23012/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris