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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 39278/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di occultamento delle scritture contabili, ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, nel dedurre il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della teste Roversi, in realtà ne prospetta solo una diversa rilevanza, in quanto la Corte d'appello dà conto dell'affermazione della medesima di aver consegnato buste contenenti la documentazione contabile ad un commercialista «dott. [OSCURATO:PERSONA]», ma diverge dal ricorrente esclusivamente nel ritenere generica l'indicazione di tale professionista, ed in ogni caso evidenzia come dirimenti la mancata produzione della documentazione contabile in questione da parte del ricorrente, in quanto soggetto personalmente e direttamente gravato dell'obbligo giuridico di conservarla, nonché la mancata specificazione, da parte del medesimo, dell'asserito depositario della stessa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata dichiarazione di prescrizione, formula censure in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, laddove tende ad ascrivere il mancato rinvenimento dei documenti in contestazione alla confusione gestionale o alla mancata formazione degli stessi, prospettando così non vizi logici, ma una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte manifestamente infondate, perché il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione di detto accertamento (così, tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01), nella specie verificatasi alla data del 27 settembre 2013; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di occultamento delle scritture contabili, ex art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità o comunque manifestamente infondate, perché, nel dedurre il travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni della teste Roversi, in realtà ne prospetta solo una diversa rilevanza, in quanto la Corte d'appello dà conto dell'affermazione della medesima di aver consegnato buste contenenti la documentazione contabile ad un commercialista «dott. [OSCURATO:PERSONA]», ma diverge dal ricorrente esclusivamente nel ritenere generica l'indicazione di tale professionista, ed in ogni caso evidenzia come dirimenti la mancata produzione della documentazione contabile in questione da parte del ricorrente, in quanto soggetto personalmente e direttamente gravato dell'obbligo giuridico di conservarla, nonché la mancata specificazione, da parte del medesimo, dell'asserito depositario della stessa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale contesta la mancata dichiarazione di prescrizione, formula censure in parte diverse da quelle consentite in sede di legittimità, laddove tende ad ascrivere il mancato rinvenimento dei documenti in contestazione alla confusione gestionale o alla mancata formazione degli stessi, prospettando così non vizi logici, ma una diversa ricostruzione dei fatti, e in parte manifestamente infondate, perché il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve individuarsi nella conclusione di detto accertamento (così, tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01), nella specie verificatasi alla data del 27 settembre 2013; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 39278/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris