Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1796/2012
ECLI:EU:C:2012:198
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 29 marzo 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑334/11 P)
«[OSCURATO:PERSONA] — Marchio comunitario — Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale [OSCURATO:PERSONA] — Impedimento alla registrazione — Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio anteriore registrato da almeno cinque anni»
Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Dies a quo del periodo di cinque anni — Data di registrazione del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, §§ 2 e 3; direttiva del Consiglio
89/104, art. 10, § 1) (v. punti 47‑48)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 aprile 2011 - [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (T‑466/08), con
la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]»
per prodotti della classe 3, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (UAMI) del 29 luglio 2008, procedimento R 1796/2007‑1, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione
della divisione di opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare
del marchio denominativo nazionale «[OSCURATO:PERSONA]» per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento
n. 40/94 (divenuto articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009) — Nozione di uso serio di un marchio.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] parfums et beauté & Cie è condannata alle spese.