CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32071/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Catania dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata per il delitto di furto pluriaggravato di acqua per mancanza di querela. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era chiamata a rispondere del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si impossessava di quantitativi di acqua potabile, sottraendoli alla società [OSCURATO:SOCIETA]., alla cui condotta idrica collegava abusivamente, mediante allaccio diretto, l'impianto di via Ragonese n. 27, del quale aveva la disponibilità. 2. Avverso la richiamata sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. poiché era stata considerata tardiva la contestazione della circostanza aggravante della sottrazione di un bene destinato ad un pubblico servizio effettuata dal Pubblico Ministero all'udienza, in contrasto con il potere dello stesso, da considerarsi espressione del dovere di esercizio dell'azione penale costituzionalmente rilevante ex art. 107 Cost., di effettuare contestazioni suppletive fino alla conclusione del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso del Pubblico Ministero deve essere accolto per l'assorbente ragione che nel capo di imputazione è espressamente richiamata, tra le circostanze aggravanti contestate quella di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., che, quando viene in rilievo la sottrazione della res ad un pubblico servizio, rende il delitto di furto procedibile d'ufficio anche dopo le modifiche introdotte al regime di procedibilità del predetto reato da parte del d.lgs. n. 150 del 2022. In linea di principio, in effetti, il riferimento alla disposizione normativa relativa alla fattispecie aggravatrice nel capo di imputazione potrebbe non ritenersi sufficiente a rendere la persona nei confronti della quale è mossa la prospettazione accusatoria in grado di comprenderne il significato e ciò a maggior ragione nella fattispecie in esame, atteso che, come è noto, l'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. contempla anche la diversa circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede. Tuttavia, a fronte della puntuale descrizione del fatto nel capo di imputazione, con il riferimento alla sottrazione dell'acqua mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione della stessa, l'imputata era assolutamente in grado di comprendere la portata del fatto contestato per come aggravato, in quanto la rete sulla quale si è innestato l'allaccio abusivo fornisce un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica". Occorre d'altra parte aggiungere che l'idoneità della contestazione effettuata è particolarmente evidente se la res sottratta è l'acqua, che è considerata dalla generalità degli utenti il bene pubblico per eccellenza, soddisfacendo un'esigenza primaria per la vita delle persone. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata e il rinvio va disposto, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catania per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso in Roma i