Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05553/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1966 avverso la sentenza resa il 16 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi e depositato nota spese ; le note dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e di abuso edilizio perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.

Si addebitava ai due imputati di avere in concorso tra loro, nella qualità il primo di amministratore e il secondo di contitolare dell'impresa edile 2Pcostruzioni, posto in essere artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente all'atto della vendita di alcuni appartamenti da loro costruiti che l'immobile era conforme alle norme urbanistiche vigenti, pur essendo consapevoli che sussistevano rilevanti difformità tra il progetto /("'n approvato e le opere concretamente realizzate, che integravano la contravvenzione di cui all'articolo 44 dpr 380/2001 cagionando grave pregiudizio agli acquirenti. 2.Avverso la sentenza propongono ricorso i due imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello si è limitata a rilevare la causa estintiva del reato senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate con i motivi di appello e ne ha fatto derivare la conferma delle statuizioni civili, pervenendo ad un'affermazione di responsabilità priva di motivazione.

Gli atti di compravendita erano validi in quanto al momento della loro stipula l'unico titolo edilizio era la concessione edilizia, poiché si ritenne più confacente la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, di fatto rilasciata nel 2011, dopo l'effettuazione delle vendite.

Non assumono pertanto alcuna rilevanza gli abusi edilizi indicati nel capo di imputazione e asseritamente commessi dagli imputati nel sottotetto di loro esclusiva proprietà in epoca successiva alle predette compravendite.

Dette irregolarità sono state infatti sanate in seguito al rilascio di concessione in sanatoria.

Gli imputati non avevano alcuna finalità fraudolenta e ciò trova conferma nel fatto che gli immobili pur non essendo al momento della vendita muniti del certificato di agibilità lo hanno ottenuto in seguito; le irregolarità edilizie contestate agli imputati essendo state interamente sanate non hanno determinato l'impossibilità di ottenere la agibilità ma unicamente il tardivo rilascio della stessa.

La sentenza impugnata non argomenta alcunché in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo iniziale fraudolento. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di truffa poiché la corte non ha considerato che il tribunale ha dichiarato estinti i reati contestati al capo A e nel contempo ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni anche nei confronti delle parti civili rispetto a cui il reato era estinto, accordando una provvisionale di importo elevato, mentre non avrebbe potuto pronunciarsi in tema di risarcimento, trattandosi di reato prescritto in epoca precedente alla pronunzia della sentenza di primo grado. 2.3 Violazione dell'articolo 578 cod. proc.pen.. e vizio di motivazione poiché il giudice può condannare l'imputato al risarcimento del danno e all'eventuale pagamento di una provvisionale in presenza di una pronunzia di condanna penale; nel caso di specie invece pur dichiarando estinti per prescrizione i delitti di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Lipari e Mannoni. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 44 DPR 380/2001 poiché nel dichiarare l'estinzione del reato di abuso edilizio per intervenuta prescrizione maturata nel corso del giudizio di appello, la corte ha omesso di prendere posizione e valutare gli specifici motivi di impugnazione formulati con il gravame con cui si osservava che le irregolarità edilizie erano state comunque superate.[OSCURATO:PERSONA] 1 I ricorsi sono fondati limitatamente al secondo e al terzo motivo. 1.111 primo e il quarto motivo di ricorso sono generici e manifestamente infondati poiché la Corte di merito nel dichiarare prescritti i due reati contestati agli imputati ha comunque fornito sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla loro sussistenza e all'affermazione di responsabilità, osservando che i due imputati avevano attestato dinanzi al notaio la regolarità edilizia dell'immobile, tacendo che vi erano stati degli abusi in corso di realizzazione che integravano l'elemento materiale della contravvenzione edilizia loro contestata.

In particolare i due imputati avevano reso abitabile il sottotetto, creando quattro mansarde, in aperta violazione del progetto iniziale e dei limiti di volumetria consentiti.

La corte ha altresì sottolineato che le irregolarità edilizie consumate dagli imputati nelle mansarde rimaste nella loro esclusiva proprietà hanno reso abusivo l'intero immobile con danno per tutti gli acquirenti degli altri appartamenti; inoltre ha precisato che la concessione in sanatoria non è estintiva del reato edilizio contestato, e comunque non incide sulla condotta fraudolenta già consumata, poiché la concessione in sanatoria risulta subordinata alla realizzazione di alcune modifiche dell'immobile, per adeguarlo agli strumenti urbanistici vigenti.

Il ricorso non si confronta con queste affermazioni e così incorre nel vizio di genericità. 1.2 II secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati.

E' assolutamente consolidata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza.

In tal senso, è stato affermato che il giudice di appello laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata, come nel caso di specie, prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che sarebbe illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C, Rv. 263018, secondo cui il giudice Laddove nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute).

Ancora, in una precedente pronuncia si era affermato che il giudice dell'appello, quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, non può confermare le statuizioni civili in questa contenute e precisato che nemmeno può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013,Colucci, Rv. 255054; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290).

Nel caso in esame invece il tribunale nel dichiarare estinti i reati di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni cagionati a costoro e al pagamento in loro favore di una provvisionale.

Al riguardo va osservato che la contravvenzione edilizia contestata ai due imputati non ha cagionato un diretto danno patrimoniale nei confronti delle parti civili costituite, il cui pregiudizio è stato provocato dal comportamento fraudolento dei due imputati.

La corte non ha risposto alla specifica censura sollevata con i motivi di appello con cui si chiedeva di revocare le statuizioni civili in relazione ai reati per i quali era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione già in primo grado. 3.Si impone, di conseguenza, l'annullamento delle statuizioni civili come da dispositivo con conseguente annullamento anche della condanna degli imputati alla rifusione in favore delle dette parti civili delle spese di costituzione e difesa nei precedenti gradi di giudizio.

Nel rispetto del principio di soccombenza i ricorrenti debbono invece essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 4500 oltre accessori.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente alla condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; annulla inoltre la condanna in favore delle stesse parti civili delle spese di costituzione e difesa nei precedenti gradi di giudizio. dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4500,00 oltre accessori di legge.

Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 luglio 1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1966 avverso la sentenza resa il 16 settembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse delle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi e depositato nota spese ; le note dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, parzialmente riformando la sentenza resa il 16 gennaio 2018 dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e di abuso edilizio perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Si addebitava ai due imputati di avere in concorso tra loro, nella qualità il primo di amministratore e il secondo di contitolare dell'impresa edile 2Pcostruzioni, posto in essere artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente all'atto della vendita di alcuni appartamenti da loro costruiti che l'immobile era conforme alle norme urbanistiche vigenti, pur essendo consapevoli che sussistevano rilevanti difformità tra il progetto /("'n approvato e le opere concretamente realizzate, che integravano la contravvenzione di cui all'articolo 44 dpr 380/2001 cagionando grave pregiudizio agli acquirenti. 2.Avverso la sentenza propongono ricorso i due imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello si è limitata a rilevare la causa estintiva del reato senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate con i motivi di appello e ne ha fatto derivare la conferma delle statuizioni civili, pervenendo ad un'affermazione di responsabilità priva di motivazione. Gli atti di compravendita erano validi in quanto al momento della loro stipula l'unico titolo edilizio era la concessione edilizia, poiché si ritenne più confacente la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, di fatto rilasciata nel 2011, dopo l'effettuazione delle vendite. Non assumono pertanto alcuna rilevanza gli abusi edilizi indicati nel capo di imputazione e asseritamente commessi dagli imputati nel sottotetto di loro esclusiva proprietà in epoca successiva alle predette compravendite. Dette irregolarità sono state infatti sanate in seguito al rilascio di concessione in sanatoria. Gli imputati non avevano alcuna finalità fraudolenta e ciò trova conferma nel fatto che gli immobili pur non essendo al momento della vendita muniti del certificato di agibilità lo hanno ottenuto in seguito; le irregolarità edilizie contestate agli imputati essendo state interamente sanate non hanno determinato l'impossibilità di ottenere la agibilità ma unicamente il tardivo rilascio della stessa. La sentenza impugnata non argomenta alcunché in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo iniziale fraudolento. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al delitto di truffa poiché la corte non ha considerato che il tribunale ha dichiarato estinti i reati contestati al capo A e nel contempo ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni anche nei confronti delle parti civili rispetto a cui il reato era estinto, accordando una provvisionale di importo elevato, mentre non avrebbe potuto pronunciarsi in tema di risarcimento, trattandosi di reato prescritto in epoca precedente alla pronunzia della sentenza di primo grado. 2.3 Violazione dell'articolo 578 cod. proc.pen.. e vizio di motivazione poiché il giudice può condannare l'imputato al risarcimento del danno e all'eventuale pagamento di una provvisionale in presenza di una pronunzia di condanna penale; nel caso di specie invece pur dichiarando estinti per prescrizione i delitti di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Lipari e Mannoni. 2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'articolo 44 DPR 380/2001 poiché nel dichiarare l'estinzione del reato di abuso edilizio per intervenuta prescrizione maturata nel corso del giudizio di appello, la corte ha omesso di prendere posizione e valutare gli specifici motivi di impugnazione formulati con il gravame con cui si osservava che le irregolarità edilizie erano state comunque superate.[OSCURATO:PERSONA] 1 I ricorsi sono fondati limitatamente al secondo e al terzo motivo. 1.111 primo e il quarto motivo di ricorso sono generici e manifestamente infondati poiché la Corte di merito nel dichiarare prescritti i due reati contestati agli imputati ha comunque fornito sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla loro sussistenza e all'affermazione di responsabilità, osservando che i due imputati avevano attestato dinanzi al notaio la regolarità edilizia dell'immobile, tacendo che vi erano stati degli abusi in corso di realizzazione che integravano l'elemento materiale della contravvenzione edilizia loro contestata. In particolare i due imputati avevano reso abitabile il sottotetto, creando quattro mansarde, in aperta violazione del progetto iniziale e dei limiti di volumetria consentiti. La corte ha altresì sottolineato che le irregolarità edilizie consumate dagli imputati nelle mansarde rimaste nella loro esclusiva proprietà hanno reso abusivo l'intero immobile con danno per tutti gli acquirenti degli altri appartamenti; inoltre ha precisato che la concessione in sanatoria non è estintiva del reato edilizio contestato, e comunque non incide sulla condotta fraudolenta già consumata, poiché la concessione in sanatoria risulta subordinata alla realizzazione di alcune modifiche dell'immobile, per adeguarlo agli strumenti urbanistici vigenti. Il ricorso non si confronta con queste affermazioni e così incorre nel vizio di genericità. 1.2 II secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. E' assolutamente consolidata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza. In tal senso, è stato affermato che il giudice di appello laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione del reato è maturata, come nel caso di specie, prima della sentenza di primo grado deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che sarebbe illegittima, in tal caso, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Regoli, Rv. 261815; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, C, Rv. 263018, secondo cui il giudice Laddove nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute). Ancora, in una precedente pronuncia si era affermato che il giudice dell'appello, quando accerti che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, non può confermare le statuizioni civili in questa contenute e precisato che nemmeno può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013,Colucci, Rv. 255054; Sez. 2, n. 5705 del 29/01/2009, Somma, Rv. 243290). Nel caso in esame invece il tribunale nel dichiarare estinti i reati di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni cagionati a costoro e al pagamento in loro favore di una provvisionale. Al riguardo va osservato che la contravvenzione edilizia contestata ai due imputati non ha cagionato un diretto danno patrimoniale nei confronti delle parti civili costituite, il cui pregiudizio è stato provocato dal comportamento fraudolento dei due imputati. La corte non ha risposto alla specifica censura sollevata con i motivi di appello con cui si chiedeva di revocare le statuizioni civili in relazione ai reati per i quali era stata dichiarata l'intervenuta prescrizione già in primo grado. 3.Si impone, di conseguenza, l'annullamento delle statuizioni civili come da dispositivo con conseguente annullamento anche della condanna degli imputati alla rifusione in favore delle dette parti civili delle spese di costituzione e difesa nei precedenti gradi di giudizio. Nel rispetto del principio di soccombenza i ricorrenti debbono invece essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 4500 oltre accessori. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, limitatamente alla condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno e al pagamento della provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; annulla inoltre la condanna in favore delle stesse parti civili delle spese di costituzione e difesa nei precedenti gradi di giudizio. dichiara inammissibili nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4500,00 oltre accessori di legge. Roma 7 dicembre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05553/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris