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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00639/2025

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25020/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],n. 76 2 / 20 22 , depositata il 18 / 03 /20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Società ristretta base- soci-presunzione di distribuzione degli utili Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] – i quali non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r., ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati nei confronti della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenuta società a ristretta base.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 45 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.

2. Con il secondomotivo i denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art.38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729cod. civ.

3. In via preliminare deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorsoper cassazione agli eredi personalmente .

Tuttavia - sebbene l’Agenzia delle entrate riferisca che questi ultimi erano rimasti contumaci in appello - dall’intestazione della sentenza impugnata risulta, in realtà, che gli stessi, collettivamente individuati, erano difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Appare necessario, pertanto,acquisire i fascicoli di merito al fine di individuare le parti costituite n el giudizio di secondo grado .

I noltre , poiché la notifica eseguita alla parte personalmente anziché al difensore costituito in appello è astrattamente nulla, per ragioni di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 economia processuale, appare opportuno disporre sin da ora la rinotificazionedel ricorso.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenta ordinanza; dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25020/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],n. 76 2 / 20 22 , depositata il 18 / 03 /20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Società ristretta base- soci-presunzione di distribuzione degli utili Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] – i quali non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati nei confronti della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ritenuta società a ristretta base. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 45 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. 2. Con il secondomotivo i denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art.38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729cod. civ. 3. In via preliminare deve rilevarsi che l’Agenzia delle entrate ha notificato il ricorsoper cassazione agli eredi personalmente . Tuttavia - sebbene l’Agenzia delle entrate riferisca che questi ultimi erano rimasti contumaci in appello - dall’intestazione della sentenza impugnata risulta, in realtà, che gli stessi, collettivamente individuati, erano difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Appare necessario, pertanto,acquisire i fascicoli di merito al fine di individuare le parti costituite n el giudizio di secondo grado . I noltre , poiché la notifica eseguita alla parte personalmente anziché al difensore costituito in appello è astrattamente nulla, per ragioni di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 economia processuale, appare opportuno disporre sin da ora la rinotificazionedel ricorso. P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notificazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presenta ordinanza; dispone l’acquisizione dei fascicoli di merito;
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