CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 07992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di commutare la pena dell'ergastolo nella pena di trenta anni di reclusione. Avverso detta ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione di legge per contrarietà dell'ergastolo - pena per definizione sine die - con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 Cost. e in violazione anche degli artt. 3, 5, 6 e 7 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Ritiene questa Corte che tali doglianze siano inammissibili, poiché generiche e non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria in relazione al contenuto dell'impugnata ordinanza. Di contro, la Corte d'Appello di Potenza ha motivato, con argomentazioni incensurabili perché scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerenti con il contesto normativo di riferimento, in ordine al rigetto delle istanze avanzate dall'interessato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre 2022.