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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27255/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso per l’inammissiblità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza, emessa in data 26 febbraio 2026, la Corte di appello diNapoli, in riforma della sentenza, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], in data 30 marzo 2023, che, all’esito di giudizio abbre-viato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 1, mesi 8 di reclu-sione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato, ex art. 599 bis cod. proc.pen., ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Cortedi appello di Napoli in data 27 febbraio 2025, irrevocabile il 13 novembre 2025, lapena, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., di mesi 6 di reclusione.2.

In fatto, secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA] ha illecitamente detenuto,per la cessione a terzi, g 15,6604 di sostanza stupefacente del tipo hashish, sud-divisa in 18 dosi, un panetto di g 92,6205 di sostanza stupefacente del tipo hashishe g 265,6212 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (fatto commesso il 13ottobre 2022).3.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra-mite il difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati confor-memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 129 cod. proc. pen.Si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare in ordine allainsussistenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., limi-tandosi a utilizzare mere formule di stile, senza alcun apprezzamento degli argo-menti prospettati in sede di gravame in ordine alla mancanza di qualunque provadell’elemento soggettivo del reato.3.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazioneall’omessa traduzione dell’imputato.Si lamenta che la Corte di appello abbia pronunciato sentenza, ritenendocorretta la costituzione delle parti, nonostante l’imputato fosse assente a causadel suo stato detentivo.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.4.

In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.5.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.6.

Il primo motivo, con il quale si censura l’omessa motivazione in ordine allasussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., èmanifestamente infondato.In premessa, va ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte, secondocui «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad operadell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc.pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 – 01; in termini anche Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018,Hoxha, Rv. 273755 – 01).Ciò è accaduto nel caso in esame, in quanto, come emerge dalla sentenzaimpugnata, il ricorrente, in sede di appello, a mezzo di procuratore speciale, harinunciato a tutti i motivi attinenti al merito, insistendo esclusivamente per la ri-determinazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio; ha, poi,avanzato proposta di concordato in appello, assentita dal Procuratore generale.Nessun vizio è, pertanto, riscontrabile, avendo la Corte territoriale ridetermi-nato la pena, sull’accordo delle parti.7.

Il secondo motivo, con cui si lamenta l’omessa traduzione dell’imputato,detenuto per altro causa, è manifestamente infondato, presentando anche profilidi aspecificità.Va innanzi ricordato che «Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenzapronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell’imputato non è neces-saria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa),comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all’udienza,onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre latraduzione o a rinviare l’udienza» (così, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Boba-dilla, Rv. 276658 - 01).Il principio è stato, più di recente, ribadito da Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025,Messina, v. 288695 – 01 che ha precisato che «Nel giudizio camerale di appelloavverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la richiesta diudienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente per disporre la tra-duzione dell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario che quest'ul-timo manifesti la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tra-dotto. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio trova applicazioneanche a seguito della modifica degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen. ad operadel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)».[OSCURATO:PERSONA] ha condiviso l’indicato principio in quanto corrispondente al chiarotenore dell’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. che, anche nell’attuale formula-zione, a differenza di quanto stabilito per il giudizio ordinario, prevede espressa-mente che, nel rito camerale di appello avverso sentenza pronunciata con il ritoabbreviato, il legittimo impedimento dell’imputato rileva solo se questi chieda dipartecipare all’udienza, per poi ribadire, in conformità a quanto già espresso daSez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, cit. che: «Il codice di rito, dunque, in conside-razione del particolare giudizio adottato, impone a carico dell'imputato detenutoun vero e proprio onere di comunicare la propria volontà di partecipare all'udienzacamerale d'appello.

Onere che, peraltro, per far sorgere il diritto a partecipare,deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessain modo tale da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza».Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, trattandosi di appelloavverso sentenza pronunciata con rito abbreviato, la doglianza risulta del tuttodestituita di fondamento, posto che né dalla rappresentazione del motivo di ricorsoné dall’esame degli atti, che questa Corte è legittimata ad effettuare nelle ipotesidi eccezioni di nullità, risulta che l’imputato personalmente o a mezzo del suodifensore abbia mai manifestato la volontà di comparire all’udienza, chiedendospecificamente di essere tradotto (al contrario, sia nella sentenza, sia nel verbaledi udienza compare la chiara dicitura «detenuto agli arresti domiciliari per altracausa non richiedente»).8.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso per l’inammissiblità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza, emessa in data 26 febbraio 2026, la Corte di appello diNapoli, in riforma della sentenza, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale diSanta [OSCURATO:PERSONA], in data 30 marzo 2023, che, all’esito di giudizio abbre-viato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni 1, mesi 8 di reclu-sione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, gli ha applicato, ex art. 599 bis cod. proc.pen., ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla Cortedi appello di Napoli in data 27 febbraio 2025, irrevocabile il 13 novembre 2025, lapena, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., di mesi 6 di reclusione.2. In fatto, secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA] ha illecitamente detenuto,per la cessione a terzi, g 15,6604 di sostanza stupefacente del tipo hashish, sud-divisa in 18 dosi, un panetto di g 92,6205 di sostanza stupefacente del tipo hashishe g 265,6212 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (fatto commesso il 13ottobre 2022).3. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra-mite il difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati confor-memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione all’art. 129 cod. proc. pen.Si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare in ordine allainsussistenza di elementi per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., limi-tandosi a utilizzare mere formule di stile, senza alcun apprezzamento degli argo-menti prospettati in sede di gravame in ordine alla mancanza di qualunque provadell’elemento soggettivo del reato.3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazioneall’omessa traduzione dell’imputato.Si lamenta che la Corte di appello abbia pronunciato sentenza, ritenendocorretta la costituzione delle parti, nonostante l’imputato fosse assente a causadel suo stato detentivo.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.4. In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] hadepositato requisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.5. Il ricorso va dichiarato inammissibile.6. Il primo motivo, con il quale si censura l’omessa motivazione in ordine allasussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., èmanifestamente infondato.In premessa, va ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte, secondocui «A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad operadell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado,nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc.pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una dellecause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullitàassoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi diappello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 – 01; in termini anche Sez. 2,n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018,Hoxha, Rv. 273755 – 01).Ciò è accaduto nel caso in esame, in quanto, come emerge dalla sentenzaimpugnata, il ricorrente, in sede di appello, a mezzo di procuratore speciale, harinunciato a tutti i motivi attinenti al merito, insistendo esclusivamente per la ri-determinazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio; ha, poi,avanzato proposta di concordato in appello, assentita dal Procuratore generale.Nessun vizio è, pertanto, riscontrabile, avendo la Corte territoriale ridetermi-nato la pena, sull’accordo delle parti.7. Il secondo motivo, con cui si lamenta l’omessa traduzione dell’imputato,detenuto per altro causa, è manifestamente infondato, presentando anche profilidi aspecificità.Va innanzi ricordato che «Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenzapronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell’imputato non è neces-saria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa),comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all’udienza,onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre latraduzione o a rinviare l’udienza» (così, Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Boba-dilla, Rv. 276658 - 01).Il principio è stato, più di recente, ribadito da Sez. 2, n. 34940 del 09/10/2025,Messina, v. 288695 – 01 che ha precisato che «Nel giudizio camerale di appelloavverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la richiesta diudienza partecipata formulata dal difensore non è sufficiente per disporre la tra-duzione dell'imputato detenuto per altra causa, essendo necessario che quest'ul-timo manifesti la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tra-dotto. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio trova applicazioneanche a seguito della modifica degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen. ad operadel d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)».[OSCURATO:PERSONA] ha condiviso l’indicato principio in quanto corrispondente al chiarotenore dell’art. 599, comma 2, cod. proc. pen. che, anche nell’attuale formula-zione, a differenza di quanto stabilito per il giudizio ordinario, prevede espressa-mente che, nel rito camerale di appello avverso sentenza pronunciata con il ritoabbreviato, il legittimo impedimento dell’imputato rileva solo se questi chieda dipartecipare all’udienza, per poi ribadire, in conformità a quanto già espresso daSez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, cit. che: «Il codice di rito, dunque, in conside-razione del particolare giudizio adottato, impone a carico dell'imputato detenutoun vero e proprio onere di comunicare la propria volontà di partecipare all'udienzacamerale d'appello. Onere che, peraltro, per far sorgere il diritto a partecipare,deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessain modo tale da permettere la traduzione dell'imputato per l'udienza».Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, trattandosi di appelloavverso sentenza pronunciata con rito abbreviato, la doglianza risulta del tuttodestituita di fondamento, posto che né dalla rappresentazione del motivo di ricorsoné dall’esame degli atti, che questa Corte è legittimata ad effettuare nelle ipotesidi eccezioni di nullità, risulta che l’imputato personalmente o a mezzo del suodifensore abbia mai manifestato la volontà di comparire all’udienza, chiedendospecificamente di essere tradotto (al contrario, sia nella sentenza, sia nel verbaledi udienza compare la chiara dicitura «detenuto agli arresti domiciliari per altracausa non richiedente»).8. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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