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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 19381/2023

Testo disponibile della fonte

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n Palermo, alla via Roma, n. 443, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – PREFETTURA della PROVINCIA di PALERMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RESISTENTE e PREFETTURA della PROVINCIA di PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore.

INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12.2.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 29.1.2021 [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, adiva il Giudice di Pace di Palermo.

Chiedevaannullarsi il decreto, notificatogli in data 7.1.2021, con cui il Prefetto di Palermo aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. 2.Resisteva con comparsa il Prefetto di Palermo.

3. Con ordinanzain data 12.2.2021 il giudice di pace rigettava il ricorso. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla basedi quattro motivi la ca ssazione con ogni con seguente statuizione. 5.[OSCURATO:PERSONA] dell’Interno – Prefettura della Provincia di Palermo , in persona del Ministro pro tempore , depositato “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il ricorso è inammissibile.

7. Va premesso che i l ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio diespulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell ’ autorità che ha emanato il decreto impugnato enotificato presso la stessa (cfr. Cass. (ord.) 21.9.2022, n. 27555, ove si soggiunge che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno e ad essonotificato presso l’Avvocatura generale dello Stato). 8.Su tale scorta si rileva quanto segue.

Per un verso, il Prefetto di Palermo è rimasto intimato (a rigore, si è “costituito” irritualmente, senza presentare controricorso, il Ministero dell’Interno,in persona del Ministro pro tempore).

Per altro verso, il ricorrente ha depositato (telematicamente) le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione delle notific azioni a mezzo posta elettronica certificataall’Avvocatura Generale dello Stato ed alla Prefettura di Palermo.

E nondimeno non risulta allegata la relata con sottoscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Invero, l’attestazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con sottoscrizione autografa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguarda la copia conforme dell’originale dell’ordinanza impugnata, la copia conforme del fascicolo di parte di primo grado edil ricorso introduttivo di primo grado.

Non si ha quindi riscontro della notificazione del ricorso (cfr. Cass. sez. un.9.6.2014, n. 12925, seppur in tema di procedimento disciplinare di un magistrato onorario, secondo cui è inammissibile il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso il provvedimento del C.S.M., qualora l’atto non venga notificato ad alcuno dei contraddittori necessari, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale).9.Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta, in difetto di attività difensiva di controparte. 10.Il presente giudizio risulta esente da contributo; non si applica perciò l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2023.

Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Palermo, alla via Roma, n. 443, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell’INTERNO – PREFETTURA della PROVINCIA di PALERMO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RESISTENTE e PREFETTURA della PROVINCIA di PALERMO, in persona del Prefetto pro tempore. INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12.2.2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 18 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 29.1.2021 [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, adiva il Giudice di Pace di Palermo. Chiedevaannullarsi il decreto, notificatogli in data 7.1.2021, con cui il Prefetto di Palermo aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato. 2.Resisteva con comparsa il Prefetto di Palermo. 3. Con ordinanzain data 12.2.2021 il giudice di pace rigettava il ricorso. 4.Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla basedi quattro motivi la ca ssazione con ogni con seguente statuizione. 5.[OSCURATO:PERSONA] dell’Interno – Prefettura della Provincia di Palermo , in persona del Ministro pro tempore , depositato “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Palermo, in persona del Prefetto pro tempore, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Il ricorso è inammissibile. 7. Va premesso che i l ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio diespulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell ’ autorità che ha emanato il decreto impugnato enotificato presso la stessa (cfr. Cass. (ord.) 21.9.2022, n. 27555, ove si soggiunge che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno e ad essonotificato presso l’Avvocatura generale dello Stato). 8.Su tale scorta si rileva quanto segue. Per un verso, il Prefetto di Palermo è rimasto intimato (a rigore, si è “costituito” irritualmente, senza presentare controricorso, il Ministero dell’Interno,in persona del Ministro pro tempore). Per altro verso, il ricorrente ha depositato (telematicamente) le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione delle notific azioni a mezzo posta elettronica certificataall’Avvocatura Generale dello Stato ed alla Prefettura di Palermo. E nondimeno non risulta allegata la relata con sottoscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Invero, l’attestazione datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con sottoscrizione autografa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguarda la copia conforme dell’originale dell’ordinanza impugnata, la copia conforme del fascicolo di parte di primo grado edil ricorso introduttivo di primo grado. Non si ha quindi riscontro della notificazione del ricorso (cfr. Cass. sez. un.9.6.2014, n. 12925, seppur in tema di procedimento disciplinare di un magistrato onorario, secondo cui è inammissibile il ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione proposto avverso il provvedimento del C.S.M., qualora l’atto non venga notificato ad alcuno dei contraddittori necessari, in quanto, nella giurisdizione civile contenziosa, pur in assenza di una espressa previsione, soltanto con la notificazione si instaura il rapporto processuale, presupposto per l’esercizio dell’attività giurisdizionale).9.Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta, in difetto di attività difensiva di controparte. 10.Il presente giudizio risulta esente da contributo; non si applica perciò l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2023. Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]
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