CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29774/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Osservato, quanto al primo motivo, relativo alla prescrizione del reato, che il delitto di evasione è stato commesso il 27 agosto 2014 e che, conseguentemente, il termine massimo di cui all'art. 157 cod. pen., tenuto conto dell'aumento di 2/3 operato ex a rtt. 157 e 161 cod. pen. per la recidiva reiterata specifica è quello del ' 27 agosto 2024, successivo alla pronuncia della sentenza di appello in data 25 giugno 2024. Rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alla omessa esclusione della recidiva è inammissibile essendo stato dedotto per la prima volta in questa Sede. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - avente ad oggetto il vizio di motivazione per non avere effettuato la necessaria verifica dei riscontri esterni alle dichiarazioni degli operanti e per non avere tenuto conto delle dichiarazioni dei testi della difesa - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha, infatti fornito adeguata motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta, a pag. 3 e 4 della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso