CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MONZA\,dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.0UKHEDDOU Badre e KADDOUMI [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro appli- cata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena rispettivamente concor- data con il PM, in relazione a ipotesi di detenzione, con finalità di cessione, di sostanza stupefacente. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto in particolare alla mancata sussunzione della fattispecie ai sensi dell'art.73 comma 5 dPR 309/90. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ri- correre per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116; sez.4, n.13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.283023), ipotesi non ravvisabile nella specie e neppure dedotta. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dì parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere este