CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2023
Cassazione n. 10416/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 26 giugno 2019 dal Tribunale di Napoli che condannava l'imputato per il reato di ricettazione di materiale informatico e oggetti d'oro e d'argento proventi di furto. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato dall'imputato personalmente, in violazione dell'art.613 c.p.p.. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20.12.2023