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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29242/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Modena con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei delitti di furto e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che con il primo motivo di ricorso si denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a comprovare la penale responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità dal momento che il medesimo tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) ed esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01); rilevato che, con il secondo e il quarto motivo, il ricorso censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento di pena operato per la continuazione; ritenuto che tali motivi siano non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato chei secondo la giurisprudenza di legittimità, nella commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le molte v.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia la lacunosità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, il danno di trecento euro non può considerarsi tenue, posto che la circostanza de qua ha carattere oggettivo e cheiai fini della sua applicazione occorre considerare non soltanto il valore in sé della cosa I sottratta, ma anche il complessivo pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 07,- 5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti, Rv. 275485 - 01), tenuto conto, nel caso in esame, del pericolo di ulteriori danni al patrimonio derivanti dalla disponibilità della carta bancomat; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Modena con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei delitti di furto e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; rilevato che con il primo motivo di ricorso si denunzia la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di elementi probatori sufficienti a comprovare la penale responsabilità dell'imputata; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità dal momento che il medesimo tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) ed esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01); rilevato che, con il secondo e il quarto motivo, il ricorso censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento di pena operato per la continuazione; ritenuto che tali motivi siano non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sentenza impugnata), anche considerato chei secondo la giurisprudenza di legittimità, nella commisurazione del trattamento sanzionatorio e nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra le molte v. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso denunzia la lacunosità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che anch'esso sia manifestamente infondato in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, il danno di trecento euro non può considerarsi tenue, posto che la circostanza de qua ha carattere oggettivo e cheiai fini della sua applicazione occorre considerare non soltanto il valore in sé della cosa I sottratta, ma anche il complessivo pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 07,- 5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti, Rv. 275485 - 01), tenuto conto, nel caso in esame, del pericolo di ulteriori danni al patrimonio derivanti dalla disponibilità della carta bancomat; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 29242/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris