CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43997/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 12/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di LIVORNO il 17/1/2018 ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: - la violazione di legge quanto in relazione all'alt. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità; - la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in ordine all'errata applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, non è consentita ed è comunque è manifestamente infondata. In prima battuta, infatti, deve ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Sotto altro profilo, comunque, deve rilevarsi che la Corte territoriale, con il riferimento alle circostanze di tempo e luogo dell'accertamento e alle modalità di rinvenimento degli attrezzi, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. La diversa e inverosimile giustificazione fornita, d'altro canto, è stata anche correttamente confutata nella motivazione e ogni ulteriore censura sul punto risulta del tutto inconferente. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, peraltro quantificata nel minimo edittale, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su di un giudizio della personalità gravato di una precedente condanna a fronte del quale non risultava alcun elemento positivo di valutazione. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione sul punto (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, infatti, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021