CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 28397/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9t-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 10 (›-oc c-t-eftm A,RA ; ) 4,, o stt( Jt.'( C..01-tia-o udito il dif sore (2.( • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO < 1. Con ordinanza resa in data 5 dicembre 2023 il Tribunale di Sassari - costituito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha respinto l'appello introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 3 novembre 2023. 1.1 Il tema della decisione è rappresentato dal computo dei termini di custodia cautelare. La ricognizione operata nella decisione emessa dal giudice procedente, in data 3 novembre 2023 ha portato ad indicare la decorrenza al 28 maggio del 2024. Il Tribunale condivide detta statuizione ed evidenzia che pacificamente è intervenuta nel corso del giudizio di primo grado una sospensione per complessità del dibattimento (dal 16 dicembre 2019 al 5 ottobre 2020), con incidenza della medesima sui termini massimi ex art. 304 comma 6 cod.proc.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e vizio del procedimento. 2.1 In sintesi, viene evidenziato che: a) con una precedente ordinanza del 5 agosto 2023 la Corte di secondo grado (investita a seguito di annullamento con rinvio della sentenza di condanna) non aveva individuato l'esistenza di alcuna sospensione per complessità, limitandosi ad evidenziare la necessità di considerare sospesi ex lege i termini di custodia nel periodo di redazione dei motivi della sentenza; b) vi sarebbe stata, dunque, una 'perdita di efficacia' di precedenti decisioni con cui era stata disposta la sospensione dei termini per complessità del dibattimento, in forza di detta ordinanza; c) l'ordinanza del 3 novembre 2023 fa, dunque, un improprio riferimento ad un provvedimento (la sospensione per complessità) che non era più efficace e che per essere nuovamente emesso necessita di una domanda espressa del PM e del contraddittorio con la difesa.3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La difesa ripropone la tesi che è stata„ a ragione, ritenuta infondata dal Tribunale del Riesame. Non può accedersi, in particolare, alla opzione difensiva secondo cui se un provvedimento incidente sui termini di custodia cautelare (nel caso di specie la sospensione per complessità avvenuta in primo grado) non viene, per errore, richiamato e computato in una decisione posteriore (quella del 5 agosto 2023) da ciò deriverebbe una sorta di 'inefficacia' della statuizione a suo tempo (legittimamente) emessa. 3.2 Ciò perché anche nel subprocedimento cautelare ogni decisione ha la propria autonomia e resta efficace fino a quando non venga: a) revocata in modo espresso; b) annullata o modificata in sede di impugnazione; c) resa inefficace dallo sviluppo del procedimento principale che sia incompatibile con il suo contenuto. Nel caso in esame non si è verificata - nella decisione adottata il 5 agosto 2023- alcuna delle suddette ipotesi ma, più semplicemente, il giudice procedente non ha tenuto conto, per evidente dimenticanza, della esistenza del provvedimento di sospensione dei termini del dibattimento di primo grado, posto che dal calcolo operato non si perveniva, in ogni caso, alla decorrenza dei termini di custodia. Quando, nella posteriore decisione del 3 novembre 2023, si dà atto della incidenza del provvedimento di sospensione per complessità del giudizio di primo grado (che la difesa non dubita sia stato realmente emesso) non si realizza, dunque, alcuna 'nuova emissione' di un provvedimento divenuto efficace, quanto una corretta ricostruzione dei diversi segmenti del procedimento incidentale. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . Così deciso in data 28 marzo 2024 Il