CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 46672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 23/11/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 novembre 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 28 settembre 2020 del Tribunale di Milano che aveva condannato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa dell'imputata ricorre per cassazione solo per violazione di norme processuali. Insiste sulla legittimità del diniego all'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese innanzi ad altro magistrato, poiché aveva ricevuto la comunicazione del rinvio d'udienza nel periodo emergenziale da Covid-19, senza la specificazione del mutamento del collegio giudicante. Tale omessa comunicazione le aveva dunque impedito di ponderare con serenità se formulare o meno altre richieste probatorie. Invoca in suo favore la sentenza delle Sezioni Unite Bajrami. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. A dispetto della intitolazione del motivo "per inosservanza delle norme penali processuali a pena di nullità", la difesa non ha dedotto alcuna nullità, tra l'altro non affermando nemmeno di aver richiesto la rinnovazione della prova in secondo grado, ma ha lamentato solo di essere stata nell'impossibilità di orientare la propria strategia processuale in primo grado, in seguito alla mancata comunicazione della mutata composizione del collegio, in termini di "impossibilità di ponderare serenamente se formulare argomentativamente o meno eventuali altre richieste probatorie, nella ratio dell'art. 525, comma 2, c.p.p., stante l'impellenza della decisione richiesta", in questo modo non ricadendTnello spettro applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Tale pretesa non ha consistenza giuridica, perché non esiste un diritto astratto alla rinnovazione della prova in presenza di mutamento del collegio giudicante (Sez. U Bajranni, n. 41736 del 10/10/2019, Rv. 276754-02), a prescindere dalla motivata richiesta del difensore, né è contemplata dal codice la concessione di un termine a difesa per ponderare la strategia processuale. Per il resto, il ricorso è assolutamente generico, perché consiste nella citazione di precedenti giurisprudenziali interpretativi del principio dell'immutabilità del giudice ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., che non si attagliano alla prospettazione difensiva la quale non ha mai chiesto la rinnovazione della prova. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d