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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 23509/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,, j Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia, che, decidendo in sede di rinvio e ferma la già dichiarata responsabilità in ordine al delitto di cui all'art.648 cod. pen., ha confermato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine al giudizio prognostico negativo di cui all'art. 163 cod. pen. (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier t nsore Il Pr1idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ci\ 16GIU 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,, j Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Perugia, che, decidendo in sede di rinvio e ferma la già dichiarata responsabilità in ordine al delitto di cui all'art.648 cod. pen., ha confermato il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine al giudizio prognostico negativo di cui all'art. 163 cod. pen. (v. pag. 3 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 29 aprile 2022 Il consiglier t nsore Il Pr1idente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ci\ 16GIU 1
Sentenza Cassazione n. 23509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris