CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, Via BarnabaTortolini, 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendeunitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], Innocenti G iorgio, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie 76, presso lo studio dell'avvocato P i et ro Pozzaglia, rappresentati e difesi dall'avvocato M aria A ngel a Carmannini; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2651/2019 della Corte D'appello di Firenze , depositata il 7.11.2019, non notificata; Oggetto: obblighi informativi fase postcontrattuale Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 10 .3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Firenze con sentenza del 7.11.2019ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] di Vignole contro la decisione del Tribunale di Prato, il quale aveva accolto la domanda attorea proposta da[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno conseguente all'investimento in titoli argentini dagli stessicompiuto. Il Tribunale aveva ritenuto che la banca non avesseprovato di avere assolto agli obblighi informativi gravantisull'intermediario finanziario ex art.21, primo comma, lett. b) TUF e 28, comma 2, del regolamento CONSOB n.11522/1998 per tutta la durata del rapporto, in ragione dei quali avrebbero dovuto essere fornite non solo le informazioni tali da consentireconsapevoli scelte al momento dell'investimento, ma per tuttala durata del rapporto per consentire il disinvestimento l addove, i titoli acquistati (bond argentini) avessero subito declassamenti tali da far ritenere imminente il default, comeera avvenuto nel caso di specie; la Corte di appello ha confermato detta statuizione. Avverso questa sentenza ha propo sto ricorso la soccombente, affidandosi ad un motivo corredato da memoria. Hanno resistito gli investitori con controricorso e memoria. Con ordinanza n. 9581/2022 questa Corte visto l'art.380 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ritenuto che non ricorre ssero l e ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn. 1) e 5), c.p.c. eha rimesso la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 1. V iolazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 d.lgs. n.58/1998.La corte avrebbe erroneamente ritenuto che gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario ex art.21, comma 1, lett. b) TUF e 28, comma 2, del regolamento CONSOB n.11522/1998 per tutta la durata del rapporto di ricezione e trasmissione di ordini, in ragione dei quali avrebbero dovuto essere fornite non solo le informazioni tali da consentire consapevoli scelte al momento dell'investimento, ma per tutta la durata del rapporto per consentire il disinvestimento laddove, i titoli acquistati (bond argentini) avessero subito declassamenti tali da far ritenere imminente il default, come era avvenuto nel caso di specie. Si configurerebbe, un obbligo dell’intermediario di monitoraggio dei titoli dopo l’acquisto con l’obbligo di informare la clientela anche nella fase post-contrattuale. 1.1 La censura è fondata. L’obbligo di informare la clientela anche nella fase post-contrattualenon è desumibile né dall’art. 21 del d.lgs. 58/1998, nella parte in cui fa riferimento alla necessità che i soggetti abilitati acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e operino in modo da assicurare che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati. Né, tanto meno, dall’art. 28 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522/1998 (recepito poi dall’art. 55 del successivo [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007), laddove, in relazione all’investimento in derivati, fissava l’obbligo di dare prontamente notizia, per iscritto, di eventuali perdite effettive o potenziali pari o superiori al 50%. Il predetto dovere informativo dell’intermediario non potrebbe essere desunto neppure dai generali doveri di correttezza, buona fede e diligenza. Questo non solo perché «la disciplina di dettaglio contenuta nel regolamento riduce naturalmente il campo di applicazione delle clausole generali, ma soprattutto perché, al di fuori di un servizio di consulenza o di gestione patrimoniale, dopo l’erogazione del servizio,si è esaurita l’attività dell’intermediario con riferimento all’ordine eseguito» (Cfr. Cass., n. 2185/2013; Cass., n. 21890/2015; Cass., n. 16318/2017; Cass., n.10112/2018 ). Un obbligo informativo,collocato nella fase esecutiva del rapporto, può sussistere solo nell’ambito del contratto di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, laddove previsto nel contratto, trovando in questi casi giustificazione nelle specificità proprie di tali servizi. 2.Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 10marzo 2023 . Il Relatore IlPresidente Da