CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025
Cassazione n. 24786/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna che lo dichiarava colpevole del delitto di minaccia grave e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato in quanto già le Sezioni Unite affermavano che l 'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Considerato che nel caso di specie quanto al primo motivo di appello non si verte in tema di manifesta infondatezza, come lamenta il ricorrente, bensì di aspecificità del motivo per omesso confronto sul punto della capacità intimidatoria della minaccia, che la sentenza di primo grado argomentava sussistente in quanto correlata alla esibizione della pistola e alla formulazione delle minacce oralmente; il secondo motivo non si confronta con la motivazione di primo grado che escludeva la causa di non punibilità ex art. 131 bis per i precedenti penali e correttamente la Corte di appello evidenzia come la censura a riguardo non abbia 'attaccato' il fattore ostativo dei precedenti penali, integrativi della abitualità, in modo specifico, denunciandone la natura di indole diversa rispetto a quello commesso; i motivi terzo e quarto dell'appello sono assolutamente generici e non si confrontavano con la ricostruzione del fatto e con la motivazione quanto alla misura della pena, fondata sulla capacità a delinquere dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]