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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21327/2026

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LA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il 'rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile del delitto di tentato furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3) dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il 'rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris