Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03751/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1434/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore c)-1- rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in via Lazio n. 20/c - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 162/45/13 depositata il 23/05/2013 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la gravata sentenza la CTR campana rigettava l'appello dell'Ufficio e confermando la pronuncia del giudice di primo grado dichiarava quindi la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per IRPEF, IVA ed IRAP 2006; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso e ha presentato anche ricorso incidentale condizionato; Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, denuncia la violazione dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2699 e seguenti c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare e decidere la censura dell'Ufficio che riproduceva le attestazioni dei verbalizzanti relativa all'effettuazione degli acquisti da parte dalla contribuente e alla successiva fatturazione delle operazioni di vendita a un prezzo inferiore a quello di acquisto, attestazione peraltro contenuta in PVC e quindi munita di pubblica fede; - quanto al primo profilo dedotto, il motivo è inammissibile; - invero, esso è diretto a scalfire un accertamento in fatto della CTR la cui consistenza non può esser messa in discussione in questa sede di Legittimità; sul punto il giudice dell'appello ha infatti accertato nel processo, alla luce di tutte le emergenze processuali, come "dalla documentazione in atti non si rileva che il prezzo di vendita delle indicate autovetture sia avvenuto a prézzi concorrenziali inferiori rispetto a quelli di mercato" (pag. 6 della sentenza impugnata); e ancora, il giudice dell'appello ha accertato come "nessuna verifica risulta infatti esser stata espletata in tal senso sulla base della documentazione degli acquisti posti a base dell'avviso impugnato non avendo effettuato alcuna indagine specifica la stessa Guardia di Finanza.

L'avviso si è infatti Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 limitato ad una mera affermazione di principio senza addurre elementi di prova e senza neppure indicare le fonti del convincimento espresso"; - successivamente, la CTR fa riferimento proprio ai PVC del 7.6.2006 e del 15.6.2010 (quest'ultimo è il medesimo trascritto in ricorso ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA]), riferendo di aver accertato come la cessione a prezzo inferiore, elemento essenziale perché trovi applicazione l'art. 60bis del d.P.R. n. 633 del 1972 sia una mera asserzione (pag. 7 della sentenza impugnata) in quanto l'Ufficio ha mancato di "calare questo dato generico con riferimento alla vicenda specifica in esame degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] per verificare se altrettanto sia avvenuto nel caso di specie"; - e ancora, il giudice dell'appello ha accertato, alla luce dei PVC del 5.3.2010 e del 15.6.2010, come gli accertatori non abbiano "calato questo dato" (relativo al prezzo) "nella situazione concreta della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo presuntivamente ed in modo apodittico che tutte le operazioni di acquisto siano avvenute a prezzi inferiori, senza aver minimamente esposto i valori di mercato dei singoli autoveicoli ed effettuato la relativa comparazione tra il prezzo di vendita di mercato dell'auto e i prezzi risultanti dalle fatture emesse dal Silvestri" (pag. 7 primo capoverso); - con riguardo poi al profilo relativo alla denunciata violazione di legge per avere la CTR mancato di attribuire valore di pubblica fede al PVC, il motivo è del tutto infondato; - questa Corte è ferma nel ritenere che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017) in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione non ha solo e comunque pubblica fede: esso assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore; - il ricorso incidentale è quindi assorbito; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; liquida le spese in euro 10.000,00 oltre ed euro 200 per esborsi e al 15°/o per spese generali, cpa ed iva di legge che pone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1434/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo legale rappresentante pro tempore c)-1- rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in via Lazio n. 20/c - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 162/45/13 depositata il 23/05/2013 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la gravata sentenza la CTR campana rigettava l'appello dell'Ufficio e confermando la pronuncia del giudice di primo grado dichiarava quindi la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, per IRPEF, IVA ed IRAP 2006; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso e ha presentato anche ricorso incidentale condizionato; Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, denuncia la violazione dell'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2699 e seguenti c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare e decidere la censura dell'Ufficio che riproduceva le attestazioni dei verbalizzanti relativa all'effettuazione degli acquisti da parte dalla contribuente e alla successiva fatturazione delle operazioni di vendita a un prezzo inferiore a quello di acquisto, attestazione peraltro contenuta in PVC e quindi munita di pubblica fede; - quanto al primo profilo dedotto, il motivo è inammissibile; - invero, esso è diretto a scalfire un accertamento in fatto della CTR la cui consistenza non può esser messa in discussione in questa sede di Legittimità; sul punto il giudice dell'appello ha infatti accertato nel processo, alla luce di tutte le emergenze processuali, come "dalla documentazione in atti non si rileva che il prezzo di vendita delle indicate autovetture sia avvenuto a prézzi concorrenziali inferiori rispetto a quelli di mercato" (pag. 6 della sentenza impugnata); e ancora, il giudice dell'appello ha accertato come "nessuna verifica risulta infatti esser stata espletata in tal senso sulla base della documentazione degli acquisti posti a base dell'avviso impugnato non avendo effettuato alcuna indagine specifica la stessa Guardia di Finanza. L'avviso si è infatti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 limitato ad una mera affermazione di principio senza addurre elementi di prova e senza neppure indicare le fonti del convincimento espresso"; - successivamente, la CTR fa riferimento proprio ai PVC del 7.6.2006 e del 15.6.2010 (quest'ultimo è il medesimo trascritto in ricorso ad opera dell'[OSCURATO:PERSONA]), riferendo di aver accertato come la cessione a prezzo inferiore, elemento essenziale perché trovi applicazione l'art. 60bis del d.P.R. n. 633 del 1972 sia una mera asserzione (pag. 7 della sentenza impugnata) in quanto l'Ufficio ha mancato di "calare questo dato generico con riferimento alla vicenda specifica in esame degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] per verificare se altrettanto sia avvenuto nel caso di specie"; - e ancora, il giudice dell'appello ha accertato, alla luce dei PVC del 5.3.2010 e del 15.6.2010, come gli accertatori non abbiano "calato questo dato" (relativo al prezzo) "nella situazione concreta della [OSCURATO:PERSONA] ritenendo presuntivamente ed in modo apodittico che tutte le operazioni di acquisto siano avvenute a prezzi inferiori, senza aver minimamente esposto i valori di mercato dei singoli autoveicoli ed effettuato la relativa comparazione tra il prezzo di vendita di mercato dell'auto e i prezzi risultanti dalle fatture emesse dal Silvestri" (pag. 7 primo capoverso); - con riguardo poi al profilo relativo alla denunciata violazione di legge per avere la CTR mancato di attribuire valore di pubblica fede al PVC, il motivo è del tutto infondato; - questa Corte è ferma nel ritenere che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28060 del 24/11/2017) in tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione non ha solo e comunque pubblica fede: esso assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore; - il ricorso incidentale è quindi assorbito; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; liquida le spese in euro 10.000,00 oltre ed euro 200 per esborsi e al 15°/o per spese generali, cpa ed iva di legge che pone
Sentenza Cassazione n. 03751/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris