CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Paolucci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaCapitolina-controricorrente-avverso la sentenza n. 2096/2025 pronunciata dalla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata in data 28.03.2025Numero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.05.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] emetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di pagamento n. 112190020508 del 21.05.2021,per la TA.RI. del primo semestre dell’anno 2021, relativamente ad immobilisiti in Piazzale dell’Aquilone 4 – Roma, per un importo complessivo di euro14.883,99.2. Avverso il predetto avviso, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma s.r.l. presentava ricorso davanti alla Commissione TributariaProvinciale di Roma, eccependo la nullità dell’atto per difetto di motivazionee contestando le superfici tassate.3. La C.T.P. rigettava il ricorso.4. La società proponeva appello.5. Con la sentenza impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio respingeva l’appello, con la seguente motivazione:« Dagli atti emerge che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha notificato l'avviso,in relazione agli immobili posseduti dal Lido di Roma in piazzaledell'Aquilone numero 4, che comprendono uno stabilimento balneare, unristorante con pizzeria, autorimesse, magazzini ed uffici. L'avviso, cheappare sufficientemente motivato, indica l'ente impositore, la causale delcredito, la somma richiesta e riporta dettagliatamente le consistenze di ognisingolo locale ed aree di servizio assoggettate alla Tari, con le relative tariffeapplicate. L’avviso è rimasto totalmente insoluto anche a seguito di unaprocedura di mediazione che non è andata a buon fine. Quanto al calcolodelle superfici, risulta che le stesse sono state calcolate sulla base dellaNumero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026planimetria che la stessa società appellante ha comunicato al Comune diRoma per la iscrizione delle utenze. Emerge inoltre che analoghi ricorsitributari proposti da [OSCURATO:PERSONA], per altreannualità di tassazione, sono stati tutti rigettati dalla CommissioneTributaria Regionale del Lazio. Conseguentemente l’appello deve essererigettato con la conferma degli avvisi impugnati.».6. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazionela società, con quattro motivi di censura.7. Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.8. È stata, pertanto, fissata l’adunanza camerale del 15.05.20269. La società depositava memoria, insistendo nelle proprie conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce la nullità dellasentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 32 – 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso, prospettato congiuntamente alprimo, la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 32– 61 – 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.3. In particolare, si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia,da una parte, ha omesso del tutto di motivare sul punto delle contestazionied eccezioni rilevate dalla parte appellante in sede di appello, e, dall’altro,abbia utilizzato un documento oggetto di contestazione, ossia le planimetrieallegate alla concessione marittima, in quanto, nella prospettazione dellaricorrente, depositate tardivamente sia in primo che in secondo grado digiudizio. Rileva, infatti, che «[OSCURATO:PERSONA] si é costituita nel secondo gradoNumero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026di giudizio in data 07.02.2025, ma ha depositato la documentazione con lememorie depositate soltanto in data 27.02.2025 …. e, quindi, oltre iltermine di venti giorni liberi prima dell'udienza (udienza fissata il giorno18.03.2025 … con termine spirato in data 25.02.2025 per la possibilità didepositare documenti) previsto dalla normativa processuale e precisamentedal connubio degli artt. 61 e 32 del D.Lgs 546/92.»4. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013, 6 della l. n.130 del 2022 e 2697 c.c., asserendo che, «sull'errato presuppostodell'ammissibilità della documentazione depositata tardivamente ed in forzadi tale documentazione ritenuta evidentemente utilizzabile (“… Quanto alcalcolo delle superfici, risulta che le stesse sono calcolate sulla base dellaplanimetria …”) ha ritenuto assolto l'onere della prova dei fatti costituentifonte dell'obbligazione tributaria da parte dell'amministrazione», mentre, aparere della ricorrente, tale onere non era stato assolto.5. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazioneall’art. 115 c.p.c.In particolare, con tale doglianza lamenta che: «La Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio ha ritenuto che i documenti depositatidall'ente impositore, elementi probatori documentali oggetto di specificacontestazione da parte della società ricorrente circa la loro validità edinerenza, fossero comprovanti il soddisfacimento dell'onere probatorio emotivazionale gravante sul soggetto impositore, con argomentazione deltutto generica e senza indicare nello specifico quali atti avesserodeterminato tale convincimento, in ciò violando da un lato l'obbligo dimotivazione della sentenza (in questo caso apparente) e dall'altro le normeNumero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026che regolano la valutazione delle prove da parte del Giudice ed il vincolo delgiudice alle allegazioni di parte».6. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi, sono infondati.6.1. La sentenza impugnata si è attenuta ai principi di diritto seguiti daquesta Corte in materia di motivazione di atti impositivi riguardanti latassazione sui rifiuti, secondo i quali «l'obbligo di motivazione dell'attoimpositivo si risolve nella indicazione della tariffa applicata e la relativadelibera, non essendo necessario riportare o esplicitare la formula utilizzataper la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficietotale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per ilcalcolo del tributo (Cass. n. 24267 del 2011)» (Cass. n. 22470/19).6.2. Attraverso tali elementi, il contribuente è in grado di individuarel’immobile di riferimento, la sua ubicazione, la tariffa applicata in relazionealla relativa delibera (così da poterne valutare l’applicabilità sia in relazionealle caratteristiche/destinazione del bene, sia in relazione alla vigenzatemporale) e verificare la legittimità dell’atto, così da poter verificare se visiano incongruenze rispetto alle tariffe applicabili anche ratione temporis,errori di calcolo e/o refusi nella determinazione della superficie tassabile.Non appare, infatti, necessario, al fine di comprendere la congruità dellapretesa impositiva rispetto alla situazione dell’immobile che l’ente indichinei dettagli le fonti per le modalità di determinazione della superficie, nelmomento in cui tale riferimento non ha un contenuto integrativo necessarioalla comprensione delle contestazioni che vengono mosse al contribuente aifini della richiesta impositiva: «l'obbligo dell'Amministrazione di allegaretutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 l. n. 212/2000) va inteso in necessariacorrelazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, perl'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo; il contribuenteNumero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamatoper integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto ditutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essisi operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente, con laconseguenza che, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, nonbasta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'attoimpositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno unaparte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sianecessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 26683 del 2009)».6.3. Nel momento in cui il Comune, come nel caso di specie, abbiaindicato le delibere con cui sono state fissate le tariffe e abbia specificato iparametri di riferimento per il calcolo dei tributi, assolve così all'obbligomotivazionale, dovendosi prescindere dalla questione della tempestività eutilizzabilità della documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio.6.4 In altre parole, il contribuente era nelle condizioni di comprenderepresupposti (an) e modalità di determinazione del quantum della pretesaimpositiva, così da potersi senz’altro difendere per contestare sia l’uno chel’altro (quanto alle superfici eventualmente dimostrando la diversaconsistenza/metratura delle superfici tassabili), senza che potesse rilevare,a tal fine, l’indicazione precisa e dettagliate delle fonti utilizzatedall’amministrazione, tanto più nel momento in cui, come nel caso di specie,non veniva in considerazione una differenza tra il dichiarato e la superficietassabile (caso nel quale poteva rilevare la legittimità e maggiore capacitàdimostrativa della fonte invocata a sostegno di una pretesa impositiva dipiù alto importo rispetto al versato).6.5. In particolare, per ciò che concerne i documenti indicati nellamotivazione, la sentenza ha valorizzato le planimetrie prodotte dalla stessaricorrente all’[OSCURATO:SOCIETA]. ai fini di concessione, utilizzate ai finiNumero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026dell’inserimento dei beni immobili nelle banche date utilizzatedall’amministrazione, quale elemento di riferimento per calcolare i tributiapplicabili. Tali documenti hanno costituito la base di determinazione deitributi in maniera legittima, in assenza di una denuncia del contribuente, aisensi del comma 693 della l. 147 del 2013 («Ai fini della verifica del correttoassolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviarequestionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovveroa enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, edisporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediantepersonale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni»),e ben il contribuente avrebbe potuto contestare l’ampiezza delle superficitassabili e formulare un calcolo alternativo basato su quella che riteneva lasituazione reale. Muovendo dagli elementi registrati nelle banche dati,l’amministrazione ha emesso l’avviso di pagamento, non dovendo, in quellasede, allegare il documento comprovante il calcolo delle superfici ad un attoimpositivo che recava tutti gli elementi idonei per essere compreso e peressere eventualmente contestato nel caso di difformità dal reale. In altreparole, le planimetrie non sono state valutate quale elemento di prova insede contenziosa, ma elementi legittimamente fondanti la pretesaimpositiva così come formulata nella fase amministrativa antecedente algiudizio, in quanto in grado di fornire all’amministrazione i dati necessarialla quantificazione del tributo, eventualmente contestabile dal contribuentein sede giudiziale. Le valutazioni della Corte hanno, dunque, avuto adoggetto la legittimità dell’operato dell’amministrazione e la congruità dellamotivazione dell’atto impositivo rispetto all’utilizzazione delle planimetrienella fase di determinazione della pretesa tributaria, non essendointervenuta, pertanto, alcuna indebita inversione dell’onere della prova, néalcuna violazione delle norme in materia di preclusioni istruttorie.Numero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/20266.8. Nel caso di specie, la contribuente non ha provveduto a contestarela consistenza delle superfici, ma si è limitata a dolersi dell’assenza dimotivazione dell’atto impositivo sul punto, che, come evidenziato, recava,invece, gli elementi idonei a comprendere l’iter che aveva condotto l’ente aquantificare i tributi nel modo indicato nell’atto e ad individuare i benioggetto dell’imposizione.6.9. In altre parole, il giudizio non aveva, nel caso di specie, ad oggettouna controversia sulla determinazione dei tributi, alla luce di prospettazionidiverse dell’amministrazione e del contribuente sulle superfici tassabili(caso nel quale sarebbe stata rilevante la questione sull’utilizzabilitàprocessuale dei documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA], che, invece, in questasede non costituisce elemento rilevante ai fini della decisione), bensìl’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo a fronte di un’omessadenuncia della contribuente e di assenza prospettazioni alternativesull’effettiva consistenza delle superfici tassabili (non essendo contestato ilpresupposto dell’an della imposizione). La Corte ha correttamente ritenutola correttezza dell’operato del Comune in merito alla consultazione eutilizzazione di elementi conoscitivi per la determinazione del tributo nellafase amministrativa, valutando come legittima l’utilizzazione, in quella fase,di planimetrie fornite dalla stessa contribuente ai fini dell’ottenimento delleconcessioni per la gestione dello stabilimento balneare ubicato nelle areeoggetto di tassazione.7. Il ricorso, dunque, deve essere integralmente rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato.Numero registro generale 23149/2025Numero sezionale 4217/2026Numero di raccolta generale 19649/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore della controricorrente, allacorresponsione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida incomplessivi euro 2410 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi,rimborso forfetario ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.05.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]