CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 7 agosto 2023, che non aveva accolto la richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, con i quali deduce la violazione dell'art.284 cod. proc. pen., in relazione, in primo luogo, alla superficiale valutazione dello stato di indigenza (essendosi valorizzati impropriamente il patrimonio mobiliare che emerge dalla certificazione ISEE ma in concreto non produce reddito), nonché al pericolo, apoditticamente affermato, di riattivare i pregressi contatti con ambienti malavitosi, laddove invece avrebbe dovuto agevolarsi la possibilità di impiego a tempo indeterminato. 3. Con atto in data 13 dicembre 2023, il difensore ha fatto dichiarato di «rinunciare alla trattazione del ricorso [...] essendo stata sostituita la misura cautelare originariamente applicata con quella dell'obbligo di dimora». 4. Il ricorso è inammissibile. La rinuncia non può dispiegare i propri effetti, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen., in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244). Dalla sostituzione della misura, deriva nondimeno una sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa indicata nell'originaria istanza è sito nel medesimo Comune dove è stato disposto l'obbligo di dimora. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembr