CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19195/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 277/2021 depositata il15/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione di un terreno sito nel comune di Guidonia proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L’attrice asseriva didisporre uti dominus del terreno sin dal 1978, di averlo coltivato ed utilizzato per il pascolo. I convenuti si costituirono e chiesero accertarsi la proprietà del terreno, l’occupazione sine tituloda parte dell’attrice con conseguente condanna al rilascio. Il Tribunale di Tivoli rigettò la domanda di usucapione, senza pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15.1.2021, confermò la decisione di primo grado quanto alla domanda di usucapione, ritenendo che l’attrice non avesse fornito prova certa di un utilizzo della res accompagnato da comportamenti apertamente ed oggettivamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui. Quanto alla domanda riconvenzionale, ravvisata l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, qualificò la domanda come rivendica, richiamò il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza N.7305/204 in materia di onere della prova, osservò che tale principio non è attenuato dal fatto che la controparte avesse formulato una domanda (o eccezione) di usucapione, salvo il caso, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il preteso acquisto per usucapione abbia un dies a quo successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante. Nel caso di specie, il titolo di acquisto degli appellati risaliva al 22.06.1974 e la Galluccio aveva indicato di aver utilizzato il terreno per la prima volta nel 1978; poiché l’utilizzo del terreno da parte dell’appellante era avvenuto sine titulo, la Corte d’appello condannò l’attrice alla restituzione del terreno in favore dei convenuti in riconvenzionale. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1158 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., pernon avere la Corte d’appello riconosciuto come prova del possesso l’attività di coltivazione, di allevamento, la recinzione del fondo con la detenzione delle chiavi del cancello, sebbene si trattasse di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art 115 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per omessa motivazione in merito alla valutazione della testimonianza resa dal teste della parte attrice Arch. Luzi ed all’interrogatorio formale espletato nel contraddittorio delle parti. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., per omessa ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese da parte attrice in sede di interrogatorio formale in ordine alle attività svolte sul terreno medesimo, rispetto alle quali sarebbe mancata la contestazione delle parti convenute. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo con riferimento alle prove testimoniali rese da parte attrice, con conseguente violazione dell’art 24 Cost, perché la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni riferimento alle escussioni testimoniali dei testi addotti dalla ricorrente, le cui dichiarazioni sarebbero risultate precise, coerenti e concordanti in ordine alla prova del possesso. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d’appello indicato specificatamente quale testimonianza fosse stata posta a fondamento della decisione e quali circostanze avessero supportato il rigetto della domanda principale e l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1158 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte di merito valorizzato, ai fini della prova del possesso la collocazione di un cancello da parte dell’attrice e la detenzione delle chiavi. I primi sei motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Giova innanzitutto ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, Cass. n. 3340 del 2019). Nel caso in esame, si è fuori da tale ipotesi perché, come appare evidente dalla lettura dell’atto di impugnazione, l a ricorrente, denunziando solo formalmente la violazione di legge, censura in sostanza la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito, confondendo il giudizio di legittimità, che è volto a stabilire la corretta applicazione della norma di legge, con un giudizio di terzo grado di merito. Infondata è, altresì, la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. Quanto alla dedotta violazione dell'art.116 c.p.c., essa è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart.360, comma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Nel caso in esame, ancora una volta, non si ravvisano dette ipotesi. Il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è a sua volta inammissibile in presenza di una cosiddetta “ doppia conforme ”, ai sensi dell’art.348 ter, comma V c.p.c. applicabile ratione temporis in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L.134/2012, prevede, infatti, l’applicabilità della normativa aigiudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Anche il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non è censurabile, ai sensi del novellato art.360, comma 1, n.5 c.p.c, in quanto, in seguito alla riformulazione dell'art.360 c.p.c., , comma 1, n. 5, disposta dalD.L. 22 giugno 2012, n.83 , art.54 conv. in L.7 agosto 2012, n.134, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" o “contraddittorietà della motivazione." ( Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053) La Corte d’appello, con motivazione che si sottrae al vizio dell’apparenza, haconfermato il rigett o del la domanda di usucapione, evidenziando che già nell’atto di citazione la Galluccio aveva affermato di aver “detenuto “ il bene per oltre vent’anni senza individuare la decorrenza e le modalità in cui si era estrinsecato il possesso. La Corte di merito ha fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, che non ravvisa il possesso ad usucapione, nell’attività di pulitura del terreno dalle erbacce, nella conduzione degli animali per il pascolo, e, quanto alla asserita recinzione del fondo, ha evidenziato che i proprietari continuavano ad accedervi per la presenza di un’apertura tanto che nel tempo avevano accompagnato sul fondo potenziali acquirenti. Con il settimo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.948 c.c., degli artt.2697 c.c., per avere la Corte d’appello fatto erronea applicazione del regime della prova in caso di rivendica in quanto non sarebbero stati dimostrati i vari passaggi di proprietà fino all’acquisto del bene a titolo originario. Il motivo è infondato. Fermo il richiamo alla giurisprudenza sul vizio di violazione di norme di diritto (v. sopra), è il caso di ricordare che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, ma tale ipotesi qui non ricorre. Ed invero, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di prova nell’azione di rivendica, affermando che l’onere probatorio di chi agisce in rivendica non è attenuato dal fatto che la controparte abbia formulato una domanda (o eccezione) di usucapione, salvo l’ipotesi – come nell’ipotesi in esame – in cui il preteso acquisto per usucapione abbia un dies a quo successivo a quello del titolo di acquisto del rivendicante ( Cass. Sezioni Unite 28.3.2014, n.7305; Cass. 7.6.2018, n. 14734; Cass. 18.10.2016, n.21022). Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che il titolo di acquisto di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] risaliva al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la Galluccio aveva dedotto di aver utilizzato il terreno per la prima volta nel 1978.La decisione, pertanto, si sottrae alla critica. Con l’ottavo motivo di ricorso, si deduceinfine la violazione e falsa applicazione dell’art 91 cpc , ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in quanto il rigetto della domanda riconvenzionale avrebbe dovuto quanto meno comportare la compensazione integrale delle spese di lite. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, avendo rigettato l’appello principale ed accolto solo parzialmente l’appello incidentale.Trattasi di valutazione riservata al giudice di merito e qui non sindacabile anche perché non si è in presenza della condanna di una parte risultata vittoriosa. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso ar