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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 29389/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, Sezione per il riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Tribunale di Caltanissetta ha rigettato con ordinanza in data 31 gennaio 2022 l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in relazione all'imputazione per i reati ascritti, relativi a violazioni del T.U. sugli stupefacenti, con altra meno afflittiva.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi.

3. Con la prima censura lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione. 3.1 Osserva che il giudice dell'appello cautelare erra nell'individuare i capi di imputazione in relazione ai quali è stata disposta la misura degli arresti donniciliari, indicando oltre al capo D), i capi A) e B), non ricompresi dal provvedimento cautelare, che invece riguardava, prima dell'annullamento da parte del giudice del riesame, anche il capo C).

Sostiene che la puntualizzazione è importante in quanto si riverbera sul quadro dei nuovi elementi posti a base della richiesta di revoca o sostituzione della misura, posto che la contestazione 'aperta' si è rivelata riferita a soli due episodi riguardanti lo spaccio di minimi quantitativi di hashish.

Assume che il giudice dell'appello cautelare non si confronta con gli elementi nuovi e decisivi emersi nel corso del giudizio di merito, ed in particolare con le dichiarazioni del teste Lazzara, in sede di controesame, all'udienza del 29 novembre 2021 (pag. 41 della verbalizzazione) da cui è emersa l'insussistenza delle esigenze cautelari relative all'unico capo D) per il quale la misura è stata disposta.

Rileva che, peraltro, la revoca avrebbe dovuto essere disposta in relazione al tempo trascorso da [OSCURATO:PERSONA] in custodia, essendo egli detenuto dal 24 gennaio 2019, unicamente per il reato di cui al capo D).

4. Con il secondo motivo fa valere la falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, di cui denuncia la manifesta illogicità 4.1 Sostiene che l'assunto secondo cui il quadro probatorio, sotteso alla misura cautelare, non sarebbe mutato seguito dell'apporto del principale teste dell'accusa, sopravvivendo tutti gli altri indizi considerati dall'ordinanza cautelare, e quello secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate sarebbe coperta da giudicato cautelare non possono essere condivisi.

Contesta che, come affermato dall'ordinanza impugnata, la difesa non abbia messo in discussione la valenza degli ulteriori indizi e la lettura delle captazioni, posto che proprio l'audizione del teste Lazzara, Commissario coordinatore delle indagini, ha dimostrato che, nonostante la pluralità di conversazioni intercettate che vedono coinvolto [OSCURATO:PERSONA], sono solo due sono gli specifici fatti imputabili al medesimo, ovvero quelli culminati nell'arresto di Tripisciano e di [OSCURATO:PERSONA], l'istruttoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe sostanzialmente conclusa, non potendo gli ulteriori testi, secondo lo stesso Lazzara, riferire alcunché di diverso.

Sicché il novum rappresentato dalle dichiarazioni di Lazzara, che permette di apprezzare la sua scarsa rilevanza nel mondo criminale, incide non solo sul quadro probatorio sotteso alla misura imposta, ma altresì, sulla permanenza delle esigenze cautelari, non potendo più ipotizzarsi il pericolo di reiterazione del reati.

Infine, sottolinea che debbono essere tenute in considerazione le condizioni di salute del ricorrente, che gli impongono di recarsi settimanalmente in strutture ospedaliere, esigenza il cui soddisfacimento è reso difficile dal regime cautelare adottato.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza gravata.

5. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Con memoria depositata in data 24 maggio 2022 la difesa del ricorrente ha comunicato che con ordinanza del 21 febbraio 2022 il Tribunale per il riesame di Caltanissetta ha scarcerato [OSCURATO:PERSONA] per decorrenza del termine massimo di custodia per il reato di cui al capo D) dell'imputazione provvisoria, per il quale era sottoposto a misura cautelare.

7. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così decilb il 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]4. ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, Sezione per il riesame udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Tribunale di Caltanissetta ha rigettato con ordinanza in data 31 gennaio 2022 l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, con cui è stata respinta l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in relazione all'imputazione per i reati ascritti, relativi a violazioni del T.U. sugli stupefacenti, con altra meno afflittiva. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con la prima censura lamenta l'erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione. 3.1 Osserva che il giudice dell'appello cautelare erra nell'individuare i capi di imputazione in relazione ai quali è stata disposta la misura degli arresti donniciliari, indicando oltre al capo D), i capi A) e B), non ricompresi dal provvedimento cautelare, che invece riguardava, prima dell'annullamento da parte del giudice del riesame, anche il capo C). Sostiene che la puntualizzazione è importante in quanto si riverbera sul quadro dei nuovi elementi posti a base della richiesta di revoca o sostituzione della misura, posto che la contestazione 'aperta' si è rivelata riferita a soli due episodi riguardanti lo spaccio di minimi quantitativi di hashish. Assume che il giudice dell'appello cautelare non si confronta con gli elementi nuovi e decisivi emersi nel corso del giudizio di merito, ed in particolare con le dichiarazioni del teste Lazzara, in sede di controesame, all'udienza del 29 novembre 2021 (pag. 41 della verbalizzazione) da cui è emersa l'insussistenza delle esigenze cautelari relative all'unico capo D) per il quale la misura è stata disposta. Rileva che, peraltro, la revoca avrebbe dovuto essere disposta in relazione al tempo trascorso da [OSCURATO:PERSONA] in custodia, essendo egli detenuto dal 24 gennaio 2019, unicamente per il reato di cui al capo D). 4. Con il secondo motivo fa valere la falsa applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, di cui denuncia la manifesta illogicità 4.1 Sostiene che l'assunto secondo cui il quadro probatorio, sotteso alla misura cautelare, non sarebbe mutato seguito dell'apporto del principale teste dell'accusa, sopravvivendo tutti gli altri indizi considerati dall'ordinanza cautelare, e quello secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate sarebbe coperta da giudicato cautelare non possono essere condivisi. Contesta che, come affermato dall'ordinanza impugnata, la difesa non abbia messo in discussione la valenza degli ulteriori indizi e la lettura delle captazioni, posto che proprio l'audizione del teste Lazzara, Commissario coordinatore delle indagini, ha dimostrato che, nonostante la pluralità di conversazioni intercettate che vedono coinvolto [OSCURATO:PERSONA], sono solo due sono gli specifici fatti imputabili al medesimo, ovvero quelli culminati nell'arresto di Tripisciano e di [OSCURATO:PERSONA], l'istruttoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risulterebbe sostanzialmente conclusa, non potendo gli ulteriori testi, secondo lo stesso Lazzara, riferire alcunché di diverso. Sicché il novum rappresentato dalle dichiarazioni di Lazzara, che permette di apprezzare la sua scarsa rilevanza nel mondo criminale, incide non solo sul quadro probatorio sotteso alla misura imposta, ma altresì, sulla permanenza delle esigenze cautelari, non potendo più ipotizzarsi il pericolo di reiterazione del reati. Infine, sottolinea che debbono essere tenute in considerazione le condizioni di salute del ricorrente, che gli impongono di recarsi settimanalmente in strutture ospedaliere, esigenza il cui soddisfacimento è reso difficile dal regime cautelare adottato. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza gravata. 5. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Con memoria depositata in data 24 maggio 2022 la difesa del ricorrente ha comunicato che con ordinanza del 21 febbraio 2022 il Tribunale per il riesame di Caltanissetta ha scarcerato [OSCURATO:PERSONA] per decorrenza del termine massimo di custodia per il reato di cui al capo D) dell'imputazione provvisoria, per il quale era sottoposto a misura cautelare. 7. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così decilb il 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]4. ente [OSCURATO:PERSONA]
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