CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Cco A Cef7 Une li a cLUen re &f.1 't•Ir C.0 "2" O [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta formulata dal P.M. della sede, disponeva la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad Antonio MIGLIORI con: a) sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 26 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2019; b) sentenza resa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 15 luglio 2015. A ragione della decisione, il giudice adito osservava: "...il Migliori ha ottenuto ulteriori benefici della sospensione condizionale della pena sia con sentenza della C.d.A. di Catanzaro del 24.4.2014, irrev. Il 15.7.2015 che con sentenza della C.d.A. di Catanzaro del 28.2.2019, írrev. 15.06.2019 (vedi casellario in atti)"; concludeva il giudice di merito nel senso di doversi disporre "la revoca dei benefici con sentenza irrevocabile del 15.7.2015 e del 15.6.2019, attesa la ricorrenza delle ipotesi previste e sancite ai sensi dell'art. 168 c.p.". 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando violazione degli artt. 168, comma 3, 164 e 163 cod, pen., nonché vizio di motivazione. Premette la difesa del ricorrente che il suo assistito, con le due menzionate sentenze, era stato condannato, con il beneficio della sospensione condizionale in entrambi i casi, rispettivamente, alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa (sentenza sub a), per il delitto di ricettazione) e alla pena di 40 giorni di arresto e 2.000,00 euro di ammenda (sentenza sub b), per il reato contravvenzionale di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza). Ciò premesso, il difensore sviluppa le seguenti quattro doglianze, contestando al giudice dell'esecuzione: 1) che non abbia verificato se il giudice della cognizione fosse stato in grado di conoscere - quando concesse i benefici - l'esistenza di precedenti ostativi; 2) che non abbia considerato che la pena detentiva inflitta con le due sentenze in questione fosse complessivamente contenuta nel limite di 2 anni, sicché poteva essere concessa per la seconda volta (con la sentenza sub a); c) che abbia ignorato che il delitto di ricettazione non fosse apprezzabile come un illecito della stessa indole della precedente contravvenzione, di tal che mancavano i presupposti di cui all'art. 168 cod. pen.; d) che, infine, abbia trascurato di rilevare come il termine da calcolare per l'effetto estintivo del reato, in caso di contravvenzione, fosse di due anni, termine già spirato all'epoca della decisione del Tribunale di Cosenza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando che il delitto è sempre causa di revoca della sospensione, ancorché non della stessa indole del fatto oggetto di revoca; nella specie, il delitto giudicato con la seconda sentenza, risultando commesso nel biennio dalla irrevocabilità della condanna per contravvenzione, costituiva fattore determinante la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per una preliminare e assorbente ragione, non coincidente con alcuna di quelle prospettate dal ricorrente, se non in parte.1.1. Per una evidente svista, il giudice dell'esecuzione ha indicato, erroneamente, quali decisioni determinati la revoca del beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso al MIGLIORI proprio le due sentenze che quel beneficio avevano concesso, come si rileva dal brano motivazionale sopra riportato e dall'esame del fascicolo. Non è dato, quindi, comprendere, a causa della rilevata svista, quale sarebbe, nel caso concreto in esame, la fattispecie giustificante la revoca della sospensione già concessa due volte. 1.2. Se si fosse trattato di revoca di diritto, sarebbe stato necessario, da parte del giudice dell'esecuzione, precisare se si trattasse dell'ipotesi di revoca descritta al n. 1 o di quella prevista dal n. 2 dell'art. 168, comma 1, cod. pen. e indicare la causa specifica della revoca. 1.3. Nel caso in cui, invece, si fosse versato nella diversa ipotesi della revoca susseguente a sospensione concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere, prima di decidere - come dedotto dal ricorrente in uno dei motivi di ricorso -, all'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice del dibattimento, al momento della concessione del beneficio in presenza di cause ostative, avesse avuto o meno contezza di esse, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381 ("Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio"). 2. Per l'impossibilità di procedere alla ricostruzione dell'iter argomentativo che ha condotto alla decisione impugnata, si impone l'annullamento della stessa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza che rivaluterà ex novo la richiesta avanzata dal P.M. alla luce dei principi richiamati e con motivazione adeguata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. Così deciso in Roma, il 5 novembre 20