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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18961/2026

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ALERMO il 10/05/1996 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Palermo e condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per plurimi delitti di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. ed erroneità del giudizio nel bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti - come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

Va premesso che il motivo di appello sul punto risultava generico nella parte in cui si limitava ad invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, cosicché risultava inammissibile.

Tale originaria inammissibilità può essere rilevata in questa Sede. [OSCURATO:PERSONA].

U., n. 8825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,• infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delie inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari; [OSCURATO:PERSONA], comunque, che la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e adeguata confermando il giudizio di equivalenza, con la quale il ricorrente però non si confronta (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), chiarendo che l'equivalenza è giustificata dalla serialità delle condotte, dalla pluralità delle vittime, dalla gravità dei fatti e dai danni procurati.

Lo stesso motivo è manifestamente infondato in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA]" 26À 2026 Furtzl( ri" fi 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALERMO il 10/05/1996 avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del G.u.p. del Tribunale di Palermo e condannato il ricorrente alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa per plurimi delitti di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agii artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen. ed erroneità del giudizio nel bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti - come formulato non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Va premesso che il motivo di appello sul punto risultava generico nella parte in cui si limitava ad invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, cosicché risultava inammissibile. Tale originaria inammissibilità può essere rilevata in questa Sede. [OSCURATO:PERSONA]. U., n. 8825 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen.,• infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delie inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari; [OSCURATO:PERSONA], comunque, che la Corte di appello ha fornito una motivazione congrua e adeguata confermando il giudizio di equivalenza, con la quale il ricorrente però non si confronta (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), chiarendo che l'equivalenza è giustificata dalla serialità delle condotte, dalla pluralità delle vittime, dalla gravità dei fatti e dai danni procurati. Lo stesso motivo è manifestamente infondato in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.[OSCURATO:PERSONA]" 26À 2026 Furtzl( ri" fi 2
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