CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 30525/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Prescrizione ORDINANZA sul ricorso 4548-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 244 del 2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 6 luglio 2016 e depositata il 5 agosto 2016 (R.G.N. 199/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 850-del 2014, pubblicata il 24 ottobre 2014, il Tribunale di Sassari ha accolto il ricorso proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto ha ritenuto priva di fondamento la pretesa dell'INPS, per intervenuta prescrizione quinquennale, calcolata a far tempo dalla notificazione di ciascuna delle cinque cartelle menzionate nel ricorso. 2. La pronuncia è stata appellata dall'INPS. Con sentenza pronunciata il 6 luglio 2016 e pubblicata il 5 agosto 2016 con il numero 244/2016, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame e, in riforma dell'impugnata decisione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e l'ha condannato a rifondere le spese del giudizio di primo grado e del giudizio d'appello. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la pretesa contributiva, in quanto oramai intangibile, non è soggetta al termine di prescrizione quinquennale applicato dal giudice di prime cure, ma soltanto al termine di prescrizione decennale dell'actio ludicati (art. 2946 cod. civ.), che si applica all'azione diretta all'esecuzione di un titolo definitivo (art. 2953 cod. civ.). 3. Contro questa sentenza, mai notificata, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con atto notificato il 6 febbraio 2017 e basato su un motivo. 4. L'INPS, nella qualità specificata in epigrafe, ed [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con separati controricorsi. 5. La causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato in cancelleria conclusioni scritte. L'INPS, in prossimità _dell'adunanza camerale, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il signor [OSCURATO:PERSONA] chiede di cassare la sentenza n. 244 del 2016, pronunciata dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, e di confermare integralmente la sentenza di primo grado, che ha accolto il ricorso del contribuente. Con l'unico motivo, formulato in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). L'inutile decorso del termine perentorio per opporsi alla cartella di pagamento produrrebbe l'unico effetto dell'irretrattabilità del credito, senza tramutare il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 in termine decennale, applicabile ai soli crediti portati da titoli giudiziali definitivi (art. 2953 cod. civ.). La cartella non opposta non potrebbe essere assimilata a un giudicato. 2. Si deve rilevare, preliminarmente, che la legittimazione a contraddire rispetto al merito della pretesa compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, per le condivisibili ragioni di recente illustrate da questa Corte (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514). L'evocazione in giudizio dell'agente per la riscossione, pertanto, si deve intendere come effettuata a mero titolo di litis denuntiatio. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Sin dal primo grado di giudizio (pagina 2 della sentenza impugnata, nella sezione "Svolgimento del processo"), il punto nodale del contendere è la prescrizione dei crediti vantati dall'INPS e menzionati nelle cinque cartelle meglio descritte nella pronuncia della Corte d'appello (pagina 2) e nel ricorso per cassazione (pagine 2 e 3). Sulla prescrizione della pretesa s'incardina la ratio decidendi tanto della pronuncia di primo grado quanto della decisione d'appello, di segno diametralmente opposto. Il giudice di primo grado ha ritenuto compiuta la prescrizione quinquennale, assumendo come dies a quo per il computo del termine la data di notificazione di ciascuna cartella. La Corte d'appello, in accoglimento dei motivi di gravame, ha recepito l'orientamento giurisprudenziale che reputava applicabile la prescrizione decennale, nel caso di mancata proposizione di opposizione a cartella esattoriale. Ad avviso della Corte di merito, la pretesa contributiva previdenziale sottesa alla cartella, difatti, diviene intangibile e non è più soggetta ad estinzione per prescrizione. Si può prescrivere soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo che si è così definitivamente formato e tale azione, in difetto di diverse disposizioni e in sostanziale conformità a quanto previsto dall'art. 2953 cod. civ., è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 cod. civ. (fra le più recenti, Cass., sez. lav., 15 marzo 2016, n. 5060, richiamata alla pagina 4 della sentenza impugnata).3.2. Tale statuizione non è conforme a diritto e sussiste, pertanto, il denunciato error in iudicando, che ha influito sulla decisione adottata dal giudice d'appello. Nel comporre il contrasto di giurisprudenza, le sezioni unite di questa Corte hanno rimeditato l'indirizzo condiviso dalla sentenza impugnata e hanno sottoposto a revisione critica le premesse teoriche sulle quali esso si fonda (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397). La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo. Il termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale (art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995), non si converte in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, richiamata dalla sentenza impugnata a sostegno dell'orientamento poi disatteso da questa Corte, si applica soltanto nelle ipotesi di titolo giudiziale oramai definitivo. Ipotesi che non si ravvisa nel caso di specie. La cartella, in quanto si configura come atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Di tale attitudine è sprovvisto anche l'avviso di addebito dell'INPS, che, dal 10 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122). 3.3. A tali enunciazioni di principio, confermate anche di recente da questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 27 giugno 2022, n.20518, e Cass., sez. lav., 26 aprile 2022, n. 13056), occorre dare continuità, per la forza persuasiva degli argomenti che le avvalorano e in mancanza di rilievi critici che inducano a riconsiderarle. 4. Poiché la Corte territoriale non si è attenuta agl'indicati principi di diritto, la sentenza impùgnata dev'essere cassata per quanto di ragione. Sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, che rivalutino il tema controverso della prescrizione alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte, delle contrapposte deduzioni delle parti, ribadite anche in questa sede, e di eventuali circostanze rilevabili d'ufficio che possano privare di rilievo la prescrizione eccepita. La causa, pertanto, a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dev'essere rinviata ad altro giudice, che s'individua nella Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi ai principi di diritto affermati da Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397 e in questa sede richiamati (supra, punto 3-.2.) e provvederà, inoltre, a liquidare le spese del presente giudizio. Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giacché tale misura opera soltanto nel caso del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità (fra le molte, di recente, Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22952). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione. Così decíso in