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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 27985/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con il quale denunzia vizi motivazionali sulla mancata esclusione della recidiva contestata.

Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha solo enunciato, senza fornire di fatto compiuta motivazione, che non potesse eliminarsi la recidiva; e ciò senza tener conto che le condotte delittuose sono risalenti nel tempo e la condotta processuale doveva essere valutata anche ai fini della esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.

Invero, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

D'altronde, è incontroverso che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (si veda di recente anche Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878).

E questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788; Sez. 6, Sentenza n. 25273 del 23/05/2018, Rv. 273392).

All'inammissibilità del ricorso - trattato con procedura senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.- consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 marZo 2023 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando un unico motivo con il quale denunzia vizi motivazionali sulla mancata esclusione della recidiva contestata. Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha solo enunciato, senza fornire di fatto compiuta motivazione, che non potesse eliminarsi la recidiva; e ciò senza tener conto che le condotte delittuose sono risalenti nel tempo e la condotta processuale doveva essere valutata anche ai fini della esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile giacché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa. Invero, è ammissibile solo il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. D'altronde, è incontroverso che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. (si veda di recente anche Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878). E questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788; Sez. 6, Sentenza n. 25273 del 23/05/2018, Rv. 273392). All'inammissibilità del ricorso - trattato con procedura senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.- consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 9 marZo 2023 Il consigliere
Sentenza Cassazione n. 27985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris